ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA – Lettera circolare 17 dicembre 2020, n. 2647
Nuovo Addendum all’Accordo per il Credito 2019
Si fa riferimento all’Accordo per il Credito 2019, sottoscritto da ABI e dalle principali Associazioni di rappresentanza delle imprese il 15 novembre 2018, come modificato dagli Addenda del 6 marzo e del 22 maggio scorsi (cfr. lettere circolari prot. UCR/000511 del 9 marzo 2020 e prot. UCR/001008 del 25 maggio 2020) che hanno introdotto specifiche innovazioni alla Misura “Imprese in Ripresa 2.0”, per venire incontro alle esigenze delle imprese danneggiate dalla diffusione della pandemia di Covid-19 nel nostro Paese.
In particolare, i cambiamenti introdotti dagli Addenda anzidetti hanno riguardato: (i) l’estensione dell’applicazione della misura anche ai finanziamenti in essere fino al 31 gennaio 2020, erogati in favore delle PMI in bonis; (ii) l’estensione fino al 30 settembre 2020 dell’applicazione della misura anche ai finanziamenti in essere fino al 31 gennaio 2020, erogati in favore delle imprese di dimensioni maggiori rispetto alle PMI; (ii) la possibilità per le banche aderenti di estendere la durata della sospensione fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti all’emergenza sanitaria.
E’ stato inoltre chiarito con la lettera circolare prot. UCR/001241 del 26 giugno 2020
che tra le possibili condizioni migliorative che le singole banche possono adottare rispetto a quanto previsto in generale dall’Accordo può essere considerata anche la sospensione dell’intera rata, anziché della sola quota capitale del finanziamento.
Considerato che l’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19 non può considerarsi conclusa e sono ancora rilevanti i suoi effetti sull’attività delle imprese che continuano ad avere problemi di liquidità, l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie del predetto Accordo hanno sottoscritto il 17 dicembre 2020 un terzo Addendum (cfr. allegato), che introduce alcune ulteriori innovazioni, tenendo conto dei limiti del nuovo quadro regolamentare definiti dall’EBA nelle proprie linee guida del 2 aprile 2020 sulle moratorie legislative e non legislative introdotte a seguito della pandemia di Covid-19 (EBA/GL/2020/02), come modificate a seguito degli aggiornamenti disposti dalla stessa EBA il 2 dicembre scorso.
In particolare, il nuovo Addendum proroga al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti, secondo quanto previsto dalla Misura “Imprese in Ripresa 2.0” contenuta nell’Accordo per il Credito 2019, come modificato dagli Addenda del 6 marzo e del 22 maggio scorsi.
La durata massima di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti non potrà in ogni caso superare la durata massima di 9 mesi, compresa degli eventuali periodi di sospensione già accordati sullo stesso finanziamento in base a misure di moratoria legislative o non legislative relative all’emergenza sanitaria Covid-19.
Tali modifiche sono operative dalla data di sottoscrizione del predetto Addendum.
Resta peraltro fermo che, secondo quanto disposto dalle linee guida EBA, le eventuali moratorie perfezionate successivamente al 1° ottobre possono comunque avvalersi della maggiore flessibilità nella classificazione delle posizioni oggetto della sospensione del pagamento delle rate, a condizione che siano rispettati anche i nuovi requisiti previsti dall’aggiornamento del 2 dicembre alle linee guida dell’EBA (vale a dire il requisito della durata massima della moratoria di 9 mesi).
Le banche e gli intermediari già aderenti all’Accordo per il Credito 2019 e ai successivi Addenda del 6 marzo e del 22 maggio 2020, si intendono automaticamente aderenti al nuovo Addendum, salvo formale disdetta da comunicare all’ABI (sg@abi.it).
Si segnala infine che, con la sottoscrizione dell’Addendum, il Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (Tavolo CIRI), costituito tra l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese ai sensi dell’art. 1.3 dell’Accordo per il Credito 2019, è stato reso strumento strutturale di confronto interassociativo sulle tematiche della regolamentazione europea e internazionale.
L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti.
Allegato
ADDENDUM ALL’ACCORDO PER IL CREDITO 2019
TRA
l’Associazione Bancaria Italiana (d’ora in poi, “ABI”), e le Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie (d’ora in poi, insieme ad ABI, le “Parti”)
PREMESSO CHE:
(A) l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto il 15 novembre 2018 l’Accordo per il Credito 2019 che, in continuità con l’Accordo per il Credito 2015, prevede, in relazione alle micro, piccole e medie imprese (PMI), la possibilità per le banche e gli intermediari finanziari aderenti di (i) sospendere fino a un anno il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; (ii) allungare la scadenza dei finanziamenti (Misura “Imprese in Ripresa 2.0”);
(B) ai sensi del predetto Accordo, l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno costituito un tavolo di lavoro interassociativo (c.d. Tavolo CIRI), finalizzato all’analisi e alla definizione di posizioni ed iniziative comuni sui temi rilevanti per banche e imprese italiane nell’ambito della regolamentazione finanziaria di matrice europea e internazionale, che possano direttamente o indirettamente impattare sull’accesso al credito per le imprese, che ha prodotto in questi anni importanti iniziative comuni;
(C) il 6 marzo e il 22 maggio scorsi, le parti firmatarie del predetto Accordo hanno sottoscritto due Addenda, in particolare, al fine di (i) estendere l’applicazione della Misura “Imprese in Ripresa 2.0” anche ai finanziamenti in essere fino al 31 gennaio 2020, erogati in favore delle PMI in bonis, danneggiate dalla diffusione del Covid-19 nel nostro Paese; (ii) estendere fino al 30 settembre 2020 l’applicazione della Misura “Imprese in Ripresa 2.0” anche ai finanziamenti in essere fino al 31 gennaio 2020, erogati in favore delle imprese di dimensioni maggiori rispetto alle PMI, danneggiate dalla diffusione del Covid-19; (ii) prevedere la possibilità per le banche aderenti di estendere la durata della sospensione fino a 24 mesi per le imprese appartenenti a specifici settori o filiere produttive con maggiori difficoltà di ripresa dai danni conseguenti all’emergenza sanitaria.
CONSIDERATO CHE:
(D) l’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Covid-19 non è ancora finita e sono ancora gravi i suoi effetti sull’attività delle imprese che continuano a soffrire di una carenza di liquidità;
(E) l’EBA, lo scorso 2 dicembre, ha aggiornato le proprie linee guida del 2 aprile 2020 (“Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis” – EBA/GL/2020/02) che prorogano al 31 marzo 2021 – con alcune modifiche – l’applicazione del trattamento prudenziale delle misure legislative e non legislative di moratoria dei prestiti, realizzate a seguito della pandemia di Covid-19;
(F) nei limiti del nuovo quadro regolamentare definiti dall’EBA, è necessario continuare a sostenere le imprese danneggiate dall’emergenza sanitaria del Covid-19 anche attraverso la sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti erogati prima della diffusione della pandemia.
SI CONVIENE:
- La proroga, fino al 31 marzo 2021, del termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti, secondo quanto previsto dalla Misura “Imprese in Ripresa 2.0” contenuta nell’Accordo per il Credito 2019, come modificato dagli Addenda del 6 marzo e del 22 maggio scorsi;
- La sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti non potrà superare la durata massima di 9 mesi;
- La durata massima della sospensione di cui al punto 2 del presente Addendum, è diminuita degli eventuali periodi di sospensione del pagamento delle rate già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, in attuazione dell’art. 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 e successive modifiche ovvero dell’Accordo per il Credito 2019, come modificato dai predetti Addenda;
- Il Tavolo di Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali (Tavolo CIRI), costituito tra l’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese ai sensi dell’art. 1.3 dell’Accordo per il Credito 2019, è reso strumento strutturale di confronto tra le Associazioni firmatarie del presente Addendum;
- Le modifiche di cui ai punti 2 e 3 del presente Addendum all’Accordo per il Credito 2019, come modificato dagli Addenda del 6 marzo e del 22 maggio scorsi, sono operative dalla data di sottoscrizione del presente Addendum;
- Le banche e gli intermediari già aderenti all’Accordo per il Credito 2019 e ai successivi Addenda del 6 marzo e del 22 maggio 2020, si intendono automaticamente aderenti al presente Addendum, salvo formale disdetta da comunicare all’ABI (sg@abi.it).
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