La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 2699 depositata il 6 febbraio 2014 intervenendo in materia di sostituto d’imposta ha affermato che qualora i lavoratori sono temporaneamente distaccati all’estero, l’azienda è tenuta a operare la ritenuta alla fonte sulla relativa indennità.
La vicenda ha riguardato una società a cui veniva notificato un avviso di accertamento, relativo all’Irpef in ordine alla ripresa a tassazione della diaria corrisposta a tre dipendenti distaccati all’estero, e per i quali la ritenuta alla fonte su tale voce non era stata operata. La società avverso tale atto impositivo proponeva ricorso inanzi alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici accolsero le doglianze del ricorrente. L’Amministrazione Finanziaria impugnava la decisione del giudice di prime cure dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che accolse il gravame. I giudici territoriali evidenziavano che non si trattava di indennità di trasferta temporanea, per la quale andava calcolata una franchigia di €.77,47 giornalieri, bensì di un distacco per lavoro all’estero del tipo trasfertista, per il quale invece il relativo emolumento deve ritenersi parte integrante della retribuzione, e cioè un coacervo.
La società contribuente per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure proponeva ricorso, basato su due motivi di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso depositato dalla società. I giudici di legittimità hanno illustrato che le diarie corrisposte dal datore di lavoro per le prestazioni svolte dal lavoratore nella sua sede stabile di lavoro, cioè effettiva, compresa quella di nuova, recente, destinazione, nella quale questi sia stato trasferito e si sia stabilmente inserito per lungo periodo – a nulla rilevando che continui a dipendere amministrativamente dalla vecchia sede -, non hanno, neppure parzialmente, natura risarcitoria, ma esclusivamente retributiva, dovendosi pertanto qualificare come indennità di trasferimento, reddito a tutti gli effetti soggetto al trattamento tributario ordinario, a norma degli articoli 48 e 46 del D.P.R. n. 597 del 1973.
A differenza dell’indennità di trasferta (che è un compenso per prestazioni occasionali rese fuori dalla propria sede ordinaria, e non per il lavoro prestato nella sede di svolgimento ordinario della propria attività ancorché di recente destinazione, soggetta, come tale, ai sensi dell’articolo 46 citato, a un particolare trattamento tributario di favore), l’indennità di trasferimento rientra nel reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, in quanto, pur difettando un rapporto di sinallagmaticità con la prestazione di lavoro, essa è compresa tra gli emolumenti, comunque denominati, percepiti “in dipendenza” del lavoro prestato. Infatti, la sussistenza di quest’ultimo requisito può solamente escludersi ove il rapporto di lavoro costituisca una mera occasione per la corresponsione di somme, che trovano il loro titolo in una causa diversa e del tutto autonoma, quale, per esempio, il risarcimento dei danni da infortunio imputabile al datore di lavoro (v. anche sentenze n. 6152/2003 e n. 8752/2002).
Pertanto la Corte di Cassazione alla dei predetti principi di diritto la S.C. ha ritenuto giuridicamente corretta l’impugnata sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che ha confermato il recupero a tassazione osservando come non si trattasse d’indennità di trasferta temporanea, per la quale andava calcolata una franchigia giornaliera, bensì di un distacco per lavoro all’estero del “tipo trasfertista”, per il quale invece il relativo emolumento deve ritenersi parte integrante della retribuzione. Il ricorso per cassazione della società è stato pertanto respinto, ma con compensazione delle spese processuali.