La Corte di Cassazione sez. Tributaria con la sentenza n. 23325 depositata il 15 ottobre 2013 intervenendo in materia di operazioni inesistenti ha affermato che la semplice produzione delle fatture prive dei documenti di trasporto (DDT), sebbene regolarmente annotate, non è idonea a comprovare, qualora la società fornitrice siano prive di strutture idonee, l’effettività delle operazioni contestate dal Fisco. Il diritto alla deduzione e quello alla detrazione fiscale non insorgono per il mero fatto dell’indicazione in fatture dell’operazione commerciale.
La vicenda ha avuto origine con la notifica dell’avviso di accertamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate, ad una srl, con cui venivano rettificati, ai fini IRPEG e IRAP, gli imponibili dichiarati per l’anno d’imposta 1999. La predetta rettifica nasce da un processo verbale di constatazione ( PVC) della GdF con cui veniva riscontrato l’annotazione, da parte della società contribuente, quale costo, fatture emesse da una snc per forniture di materiale ferroso mai eseguite.
La società ricorreva avverso l’atto impositivo con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze della ricorrente e d annullava l’avviso di accertamento. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale contro la sentenza dei giudici di prime cure. I giudici della CTR hanno integralmente riformata la decisione impugnata dall’Ufficio. Infatti per i giudici di appello la nera esibizione delle fatture emesse non era sufficiente a provare l’effettività dell’operazione.
Il contribuente ricorreva alla Corte Suprema per la cassazione della sentenza dei giudici di merito basando il ricorso su dieci motivi di censura.
Gli Ermellini ritenendo le doglianze infondate ed inammissibili rigettano il gravame proposta dal contribuente.
In particolare, i giudici di legittimità, nelle articolate motivazioni osservano che “l’articolo 39 D.P.R. n.600/73 dispone che l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza di passività dichiarate è desumibile sulla base di presunzioni semplici purché queste siano gravi, precise e concordanti. Qualora l’Amministrazione Finanziaria contesti indebite detrazioni di IVA e deduzioni di costi fatturati, fornendo elementi, anche semplicemente presuntivi, purché oggettivi, atti ad asseverare l’emissione di fatture in assoluta assenza di corrispondente prestazione – è onere del contribuente che rivendichi la legittimità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della detrazione dell’IVA correlativamente indicata, fornire la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni. Difatti, a mente dell’articolo 21 del D.P.R. n.633/1972, la fattura è documento idoneo a rappresentare operazioni rilevanti ai fini fiscali, ma, in presenza di elementi seriamente inducenti a ritenere l’insussistenza di corrispondente prestazione commerciale, perde detta idoneità, così determinandosi il passaggio sul contribuente dell’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni rappresentate.”
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