L’articolo 26 del Decreto Legge n. 23 del 8 aprile 2020, n. 23, misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, ha previsto la semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, nel sostituire il contenuto del comma 1-bis dell’articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha previsto che il pagamento dell’imposta di bollo, dei primi due trimestri, può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, qualora i versamenti non superano i 250 euro alla successiva scadenza trimestrale.
L’imposta di bollo è dovuta sulle fatture elettroniche è dovuta nei casi di fatture non soggette ad IVA, con importi non superiore ai 77,47 euro nei seguenti casi:
- operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. 633/1972;
- operazioni non imponibili ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, emesse a seguito della ricezione di lettera d’intento da parte del cliente;
- Articolo 8 c) e 8 bis: esportatori abituali e operazioni assimilate a esportazioni;
- Escluse di cui all’articolo 15: spese in nome e per conto, interessi di mora, etc.;
- Articolo 2,3,4,5,7: operazioni fuori campo IVA (ricevute per prestazioni occasionali, servizi intracomunitari resi, etc…);
- Articolo 1 commi 54-89 L. 190/2014 e s.m.: operazioni in franchigia da IVA (regime forfettario);
- Articolo 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 : operazioni non soggette ad IVA (regime di vantaggio – minimi);
Modalità di versamento
Le modalità di pagamento dell’imposta in commento sono state stabilite dal D.M. del 28 dicembre 2018 che ha previsto come termine per il versamento il 20 del mese successivo ad ogni trimestre. Pertanto l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre va pagata non oltre il giorno 20 del mese successivo al trimestre. (esempio il terzo trimestre va pagata entro il 20 ottobre)
Si rammenta che l’importo da versare viene determinato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e che lo stesso viene riportato nell’area riservata del portale “fatture e corrispettivi”. Il pagamento può essere effettuato:
- con addebito diretto in conto
- tramite F24
Per ciascun trimestre sarà necessario indicare nel modello F24 uno codice tributo secondo le istruzioni fornite con la Risoluzione 42/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate.
I seguenti codici tributo dovranno essere inseriti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, specificando l’anno di riferimento:
– 2521 per il primo trimestre,
– 2522 per il secondo trimestre,
– 2523 per il terzo trimestre,
– 2524 per il quarto trimestre,
– 2525 per le sanzioni,
– 2526 per gli interessi.
Per quanto riguarda il modello F24 enti pubblici vanno indicati i dati vanno indicati analogamente in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “Importi a debito versati”.
Si evidenzia però che nella sezione “DETTAGLIO VERSAMENTO” bisogna riportare i seguenti dati:
– nel campo “sezione”, il valore “F” (Erario),
– nel campo “codice tributo/causale”, vedi i suddetti codici tributo,
– nel campo “riferimento A”, nessun valore,
– nel campo “riferimento B”, l’anno cui si riferisce il versamento (con il consueto formato “AAAA”).
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Decreto del 28 dicembre 2018.
L’articolo 26 D.L. 23/2020
All’articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
“Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 04 dicembre 2020 - Modifiche alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell'imposta di bollo non versata
- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche recanti l'addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva, e di somme riguardanti spese anticipate ex articolo 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Risposta 20 luglio 2021, n. 491 dell'Agenzia delle Entrate
- Fatture elettroniche tra fine del regime transitorio e pagamento dell’imposta di bollo - FONDAZIONE STUDI CDL - Circolare 04 ottobre 2022, n. 13
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