AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 ottobre 2021, n. 681
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Pensioni erogate agli orfani nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria – Articolo 1, comma 249, legge 11 dicembre 2016, n. 232
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante è una cassa di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
L’Istante rappresenta che l’articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ha previsto l’esclusione dal reddito imponibile ai fini Irpef fino a euro 1.000,00 delle pensioni erogate agli orfani nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria, delle forme esclusive o sostitutive di detto regime nonché della Gestione Separata INPS, risultando pertanto le stesse soggette a tassazione solo per la quota eccedente.
L’Istante rappresenta che tale regime assicurativo obbligatorio e/o sostitutivo sembrerebbe essere ricondotto alla gestione INPS e non anche alla gestione degli enti c.d. privatizzati secondo il citato decreto legislativo n. 509 del 1994, la cui iscrizione è obbligatoria a carico degli iscritti e pienamente sostitutiva dell’INPS.
Viene chiesto di conoscere se possono ritenersi inclusi nei destinatari della normativa in oggetto anche gli assicurati da una “cassa di previdenza privatizzata” e se conseguentemente anche le pensioni agli orfani erogate dall’Istante possono beneficiare della suddetta franchigia.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che la propria natura di ente erogatore di prestazioni previdenziali obbligatorie sostitutivo dell’INPS è stata riconosciuta dal citato decreto legislativo n. 509 del 1994, nonché dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 5 febbraio 1999 ha riconosciuto il permanere del carattere pubblicistico dell’attività istituzionale degli enti previdenziali privatizzati.
A tal fine evidenzia di essere ricompreso nell’elenco annuale ISTAT delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel conto economico consolidato dello Stato. Pertanto, l’ente istante ritiene di poter applicare la detassazione sulla quota di euro 1.000,00 delle pensioni dallo stesso erogate.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Con l’articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è stato previsto che «Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l’importo eccedente euro 1.000».
Deve essere rilevato, a tale proposito, che il Dossier di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2017, in relazione a detta norma, afferma che “L’esenzione in oggetto è posta con riferimento ai relativi trattamenti corrisposti dalle forme pensionistiche obbligatorie di base inerenti ai lavoratori dipendenti, pubblici o privati o ai lavoratori parasubordinati iscritti nel relativo regime INPS. Si osserva che, almeno letteralmente, è omesso il riferimento alle forme pensionistiche obbligatorie di base, gestite dall’INPS, relative ai lavoratori autonomi”.
La disposizione in esame prevede che le pensioni erogate a favore degli orfani di assicurati e pensionati, nell’ambito del regime dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) gestista dall’INPS, di forme pensionistiche esclusive o sostitutive dell’AGO, nonché della Gestione separata presso l’INPS, concorrono alla formazione del reddito per l’importo eccedente gli euro 1.000,00.
Le forme esclusive dell’AGO sono costituite dalle gestioni per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, oggi gestite dall’INPS dopo la soppressione degli enti di riferimento.
Le forme sostitutive dell’AGO erano gestioni di previdenza obbligatoria previste per particolari categorie di lavoratori dipendenti, oggi di competenza dell’INPS.
Al riguardo, si rileva che né la disposizione in esame né il Dossier di accompagnamento fanno riferimento alle pensioni erogate nei confronti degli orfani di liberi professionisti iscritti a Casse professionali.
Qualora il Legislatore avesse ritenuto di non porre limitazioni all’ambito applicativo dell’agevolazione in argomento, sarebbe stato sufficiente prevedere la tassazione delle pensioni di reversibilità corrisposte agli orfani senza alcun altra specificazione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che l’esclusione dalla tassazione fino ad euro 1.000,00 si renda applicabile solo alle pensioni di reversibilità erogate agli orfani di assicurati e pensionati delle gestioni espressamente previste dalla norma.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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