La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 34551 depositata l’ 8 agosto 2023, intervenendo in tema di sequestro su c/c su cui l’indagato ha la delega ad agire, ha ribadito che “… la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente e senza limitazioni su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l’ipotesi di disponibilità richiesta dall’art. 322-ter cod. pen. ai fini dell’ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 279377-02; Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821), […] questa situazione può non essere sufficiente “ex se” a dimostrare la piena disponibilità, da parte del delegato, delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità circa la libera utilizzabilità delle somme da parte sua (Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 277021; Sez. 1, n. 19081 del 30/11/2022, dep. 2023, Gasparro, Rv. 284548) …”

La vicenda ha riguardato il coniuge di un indagato per reati tributari in qualità di amministratore di una società, a seguito di decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, era stata disposta l’ablazione delle somme depositate su conti correnti intestati alla moglie in quanto ritenute nella disponibilità dell’indagato. Avverso tale provvedimento il coniuge dell’indagato depositava istanza al GIP per la restituzione delle somme. Il GIP respingeva tale istanza. La donna, avverso il provvedimento del GIP propose appello cautelare al Tribunale, che con ordinanza respingeva l’appello. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.

Gli Ermellini rigettano il ricorso. 

In particolare i giudici di legittimità evidenziano come sussistono, in tema di sequestro di somme su c/c intestati ad altri soggetti su cui l’indagato ha la delega ad agire, due orientamenti uno garantista (cfr. Cass. pen., sez. III, n. 13833/2021, sez. III, n. 23046/2020 e sez. III, n. 13130/2019) che prevede la possibilità del sequestro delle somme presenti su conti correnti intestati a terzi quando vi sia la presenza della delega, a favore dell’indagato o condannato, ad operare incondizionatamente e senza limitazioni sia accompagnata  dalla dimostrazione della piena disponibilità delle somme con ulteriori elementi di fatto.

L’altro orientamento più garantista prevede che “… la delega ad operare rilasciata all’indagato dal titolare di un conto corrente, pur se non seguita da atti del delegato di concreta disposizione delle somme su di esso depositate, può ritenersi elemento idoneo a ricondurre a quest’ultimo la disponibilità delle stesse, ove non trovi causa in un sottostante rapporto implicante il conferimento di poteri gestori da parte del delegante, posto che solo tale rapporto qualifica la delega, rendendola espressione di funzioni amministrative per conto terzi (Sez. 3, n. 49237 del 22/11/2022, Trentonzi, Rv. 283912). …”

 

Normativa

Art. 12-bis dlgs 74/2000: “nel caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti tributari previsti dal presente decreto è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”