PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 07 agosto 2017
Modalità di verifica, a decorrere dalla legge di bilancio 2018, se, e, in quale misura, le amministrazioni centrali si siano conformate all’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, si intende:
per «Amministrazioni centrali», in sede di prima applicazione, i Ministeri e la Presidenza del Consiglio dei ministri;
per «programmi di spesa in conto capitale», i programmi individuati dalle Amministrazioni centrali definiti e comunicati ai sensi del presente decreto relativi a spese per investimenti fissi lordi e contributi agli investimenti;
per «direttiva», la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri prevista dall’art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;
per «stanziamenti ordinari in conto capitale», gli stanziamenti di bilancio destinati a spese per investimenti fissi lordi e contributi agli investimenti, iscritti, in un dato esercizio finanziario, nel bilancio dello Stato o nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che non derivano da assegnazioni del Fondo sviluppo e coesione o dai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale;
per «autorizzazione di spesa pluriennale in conto capitale», un’autorizzazione normativa di spesa, relativa a uno stanziamento di bilancio in conto capitale, di carattere non permanente che dispiega i propri effetti in un intervallo temporale superiore ad un solo esercizio finanziario e che può assumere la fattispecie di «legge pluriennale» o «contributo pluriennale» secondo le definizioni adottate ai fini dell’allegato alla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanze, predisposto ai sensi dell’art. 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
per «popolazione di riferimento», la popolazione residente al 1° gennaio dell’anno più recente resa disponibile dall’ISTAT, ripartita territorialmente in modo da distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa a resto del territorio nazionale;
per «altro criterio relativo a specifiche criticità», il criterio di riferimento ai fini della verifica della conformità del volume annuale complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale destinato al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, determinato nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;
per «spesa erogata», l’importo dei pagamenti effettuati in un dato esercizio finanziario a valere sugli stanziamenti ordinari riferiti ai programmi di spesa in conto capitale;
per «ripartizione territoriale», la disaggregazione della spesa in conto capitale secondo l’area geografica di riferimento, tale da consentire di distinguere la quota attribuibile al territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna da quella relativa a resto del territorio nazionale. L’attribuzione della spesa al territorio è effettuata sulla base: per gli investimenti fissi lordi, della localizzazione dell’opera o del bene realizzato; per i contributi agli investimenti, della collocazione geografica dell’unità beneficiaria delle risorse trasferite ovvero, qualora la spesa finale sia in capo a soggetti diversi dalle Amministrazioni centrali, la localizzazione degli interventi effettuati dall’unità beneficiaria delle risorse trasferite. La ripartizione territoriale può non riguardare la totalità degli stanziamenti o dei pagamenti, laddove sia presente una quota di spesa non allocabile per territorio;
per «intervento», il singolo investimento oggetto del presente decreto, individuato univocamente dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
per «BDAP», la Banca dati delle Amministrazioni pubbliche istituita dall’art. 13 della legge n. 196 del 2009 in cui confluiscono i dati di monitoraggio delle opere pubbliche, a qualunque titolo finanziate, rilevati secondo quanto previsto dalle leggi n. 147 del 27 dicembre 2013 e n. 190 del 23 dicembre 2014 nonché dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Art. 2
Decorrenza e ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica, con riferimento agli stanziamenti ordinari in conto capitale iscritti nei bilanci di previsione dello Stato e della Presidenza del Consiglio dei ministri relativi all’anno finanziario di competenza e al triennio di riferimento del bilancio pluriennale, ivi compresi i programmi di investimento finanziati a valere sul Fondo di cui all’art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal bilancio per l’anno 2018 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
2. Sono esclusi gli stanziamenti derivanti dall’utilizzo delle risorse relative al Fondo sviluppo e coesione o ai Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) e relativo cofinanziamento nazionale. Sono altresì esclusi gli stanziamenti il cui riparto territoriale è oggetto di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città.
Art. 3
Individuazione dei programmi di spesa in conto capitale
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le Amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e al Ministro dell’economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l’elenco dei programmi di spesa per opere pubbliche ricompresi nel Documento pluriennale di pianificazione approvato dal CIPE ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, eventualmente integrato con gli altri programmi di spesa in conto capitale, con l’indicazione del CUP e la denominazione di ogni singolo intervento, dell’autorizzazione di spesa pluriennale, del capitolo e del piano gestionale iscritto nello stato di previsione, dando indicazione della possibilità della determinazione della destinazione territoriale della spesa.
2. Con la comunicazione di cui al comma 1 è altresì trasmesso l’elenco dei programmi di spesa in conto capitale eventualmente non ricompresi nel Documento pluriennale di pianificazione, ovvero in assenza di questo, con indicazione del documento di programmazione di riferimento, del CUP e della denominazione di ogni singolo intervento, dell’autorizzazione di spesa pluriennale, del capitolo e del piano gestionale iscritto nello stato di previsione, dando indicazione della possibilità della determinazione della destinazione territoriale della spesa.
3. Ferma restando l’individuazione del criterio di ripartizione territoriale con la direttiva, le Amministrazioni centrali possono fornire, nella comunicazione di cui al comma 1, elementi informativi in merito ai criteri di ripartizione territoriale, in base alla popolazione di riferimento o a specifiche criticità, utilizzabili ai fini della successiva individuazione nella medesima direttiva, documentando la presenza di tali esigenze sulla base di fabbisogni rilevati.
4. La direttiva può stabilire l’orizzonte temporale di riferimento ai fini delle verifiche di cui al presente decreto, in relazione alla durata prevista per la realizzazione degli interventi ricompresi nei singoli programmi, nonché definire obiettivi complessivi per ciascuna Amministrazione centrale tenendo conto del complesso dei programmi di cui le stesse sono titolari.
Art. 4
Modalità di verifica e monitoraggio dell’obiettivo
1. A seguito dell’emanazione della direttiva, con la quale sono individuati i programmi di spesa in conto capitale oggetto di verifica, le Amministrazioni centrali, entro il termine fissato nella stessa direttiva, comunicano al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e al Ministro dell’economia e delle finanze, l’avvenuta ripartizione territoriale degli stanziamenti ordinari in conto capitale in conformità con il criterio di ripartizione territoriale individuato nella medesima direttiva, come rilevabile da atti del Ministero emanati nell’ambito delle ordinarie procedure previste da ciascun programma, ovvero appositamente emanati.
2. Entro il 30 settembre dell’anno successivo all’esercizio finanziario di riferimento, le Amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno e al Ministro dell’economia e delle finanze, una relazione riportante ogni informazione utile ai fini della verifica, per i programmi di spesa in conto capitale considerati nella direttiva, dell’obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale conforme al criterio individuato con la direttiva, anche in termini di spesa erogata.
3. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere alle Amministrazioni interessate ulteriori chiarimenti ed integrazioni documentali. E’ altresì facoltà del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze la verifica della coerenza dei dati trasmessi dalle Amministrazioni con le informazioni disponibili nei propri sistemi informativi, ivi compresa la BDAP, ove le stesse consentano la verifica puntuale della ripartizione territoriale della spesa in esame. A tal fine, le Amministrazioni centrali sono tenute al tempestivo inserimento dei dati e al costante aggiornamento degli stessi alla BDAP.
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali
1. I Ministeri che al 30 settembre 2017 non abbiano provveduto a elaborare le Linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti di cui all’art. 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, si avvalgono per la predisposizione dei Documenti pluriennali di programmazione previsti nello stesso decreto delle indicazioni metodologiche di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012 e all’allegato A del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 300 del 16 giugno 2017.
2. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 7-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, possono essere stabilite diverse ed ulteriori modalità ai fini delle verifiche di cui al presente decreto, anche attraverso un più stretto coordinamento con il documento di bilancio sin dalla fase della sua formazione.
3. Con successivi provvedimenti del Ministro per la coesione territoriale e del Mezzogiorno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere sono fornite indicazioni sulle specifiche informazioni che dovranno essere contenute nelle comunicazioni e nelle relazioni previste dal presente decreto, nonché sulle modalità tecniche e operative di trasmissione.
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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