PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Decreto 27 giugno 2019
Rilascio della Carta della famiglia
Art. 1
Oggetto
1. Per il triennio 2019-2021 il presente decreto:
a) specifica i criteri per l’individuazione dei beneficiari della Carta della famiglia (di seguito denominata «Carta»);
b) definisce le modalità di rilascio della Carta;
c) definisce le agevolazioni previste per i titolari della Carta.
Art. 2
Destinatari della Carta della famiglia
1. I destinatari della Carta sono le famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell’Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a ventisei anni. Ai fini del presente regolamento, il nucleo familiare regolarmente residente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica tra i quali sussiste un rapporto di filiazione, anche adottiva, con almeno uno dei due genitori.
2. La richiesta della Carta è presentata da uno dei genitori del nucleo familiare ed è utilizzabile da tutti i componenti del medesimo nucleo familiare come definito dal comma 1.
Art. 3
Rilascio della Carta della famiglia
1. La Carta viene emessa in via telematica, su richiesta degli interessati, dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante una piattaforma digitale articolata in un portale internet e in corrispondenti applicazioni per i principali sistemi operativi di telefonia mobile.
Mediante accesso alla piattaforma, il richiedente è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 2, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché ad aggiornare le informazioni fornite entro trenta giorni dall’evento modificativo delle precedenti dichiarazioni rese, a pena di revoca della Carta.
2. Il Dipartimento per le politiche della famiglia favorisce l’accesso alla piattaforma di cui al comma 1 dei soggetti pubblici e privati che aderiscono all’iniziativa, per consentire la verifica della titolarità e della validità della Carta.
3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi del citato art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e si procede alla revoca della Carta con effetto immediato.
5. La Carta reca il logo dell’iniziativa di cui all’art. 6 del presente decreto e riporta le informazioni necessarie al suo utilizzo.
6. Per le attività di cui ai commi da 1 a 3 e dell’art. 7, il Dipartimento per le politiche della famiglia può avvalersi della Sogei – Società generale d’informatica S.p.a.
Art. 4
Agevolazioni
1. La Carta consente l’accesso a sconti sull’acquisto di beni o servizi, ovvero a riduzioni tariffarie concesse dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all’iniziativa. In ogni caso, gli sconti e/o le riduzioni concesse devono essere almeno pari al cinque per cento del prezzo offerto al pubblico.
2. In seguito alla pubblicazione di un avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse, i benefici sono attivati mediante protocolli d’intesa o convenzioni tra il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri e soggetti pubblici e privati, previa verifica della coerenza della manifestazione d’interesse con i requisiti e le finalità dell’iniziativa.
3. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare forme di collaborazione con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l’Unione delle province d’Italia e l’Associazione nazionale comuni italiani al fine di promuovere i protocolli d’intesa e le convenzioni nonché la diffusione della Carta.
4. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede ad aggiornare l’elenco dei soggetti aderenti sul proprio sito istituzionale nonché sul portale di cui al comma 1, dell’art. 3, del presente decreto.
Art. 5
Modalità di fruizione dei benefici della Carta famiglia
1. La Carta è utilizzabile dai soli componenti del nucleo familiare come definito all’art. 2 del presente decreto e non può essere ceduta a terzi.
2. La Carta può essere utilizzata unicamente per ottenere i benefici spettanti. E’ esclusa ogni forma di utilizzo come carta di credito o di debito.
Art. 6
Logo della Carta
1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone un logo della Carta, con lo scopo di identificare in forma originale ed efficace l’iniziativa.
2. I soggetti pubblici e privati che aderiscono all’iniziativa hanno facoltà di utilizzare il logo in ogni pratica commerciale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni.
Art. 7
Sito internet della Carta
1. Sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri è predisposta una specifica sezione informativa dedicata alla Carta, con accesso diretto al portale di cui all’art. 3, comma 1 del presente decreto ovvero alle piattaforme per l’acquisizione delle corrispondenti applicazioni per la telefonia mobile.
Art. 8
Carta della famiglia di precedente emissione
1. Le carte già emesse ai sensi della normativa precedente alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 hanno validità sino alla loro scadenza naturale, indicata nella Carta medesima.
Art. 9
Dispositivi similari preesistenti
1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri può concludere appositi accordi con gli enti territoriali e locali emittenti dispositivi similari alla Carta per identificare forme di reciproco sostegno e valorizzazione.
Art. 10
Oneri finanziari
1. L’attuazione del presente decreto grava sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 391, dell’art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come sostituito dal comma 487, dell’art. 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo.
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