PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Ordinanza 29 novembre 2016, n. 418
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016
Art. 1
Ulteriori disposizioni in materia di verifiche geologico-tecniche sul territorio
1. Ai geologi liberi professionisti, mobilitati per il tramite del relativo Consiglio nazionale, impegnati a titolo volontario, a far data dal 24 agosto 2016, nelle attività di cui all’art. 14 dell’ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, che garantiscano la propria presenza ed attività per almeno 10 giornate anche non continuative, è riconosciuto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall’art. 9, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, in deroga a quanto previsto dall’art. 13 del medesimo regolamento.
2. All’erogazione del rimborso di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell’art. 1, comma 6, ultimo periodo dell’ordinanza n. 405/2016, secondo le istruzioni operative impartite dal Dipartimento della protezione civile.
Art. 2
Misure urgenti per garantire il funzionamento della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
1. Al fine di garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dei lavori della Commissione per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, anche con riferimento alle attività svolte e da svolgere a seguito degli eventi sismici, è autorizzata la proroga, per centottanta giorni dalla scadenza, del termine di durata della Commissione nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2011, come modificata ed integrata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 18 febbraio 2013 e 27 luglio 2015.
Art. 3
Disposizioni per garantire l’operatività del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che, al 31 dicembre 2016, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi previsti dalle vigenti disposizioni, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2017.
Art. 4
Ulteriori disposizioni urgenti concernenti l’attuazione del riordino organizzativo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016
1. In considerazione dell’aggravamento della situazione conseguente agli eventi sismici verificatisi a partire dal 26 ottobre, ai fini del riordino organizzativo del Dipartimento della protezione civile disciplinato dal decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016 recante «Organizzazione del Dipartimento della Protezione civile», registrato dalla Corte dei conti in data 6 settembre, in deroga alle disposizioni vigenti, il termine per la proposizione degli interpelli di cui al paragrafo 9 della direttiva del Presidente del Consiglio recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali dell’11 maggio 2016, già prorogato al 6 dicembre per effetto di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, lettera a) dell’ordinanza n. 394/2016, è ulteriormente prorogato e decorre dal 10 gennaio 2017.
Art. 5
Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena ed effettiva operatività dei comuni
1. In considerazione delle criticità logistiche ed operative conseguenti agli eventi sismici, al fine di garantire l’espletamento, senza soluzione di continuità, delle attività negoziali oltre che delle attività di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, i comuni interessati dai medesimi eventi sono autorizzati, fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2016, a stipulare contratti di lavori, servizi e forniture, nonché a concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni anche mediante l’utilizzo di modalità differenti da quelle informatiche ed elettroniche previste dall’art. 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall’art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al fine di garantire l’immediata ed effettiva reperibilità sui territori colpiti dagli eventi sismici, il personale dei comuni interessati non residente nei territori colpiti dal sisma e direttamente impiegato nelle attività connesse all’emergenza per le quali è richiesta la reperibilità h24, è autorizzato ad alloggiare in strutture e moduli abitativi temporanei adibiti a tale scopo, individuati ed allestiti dai predetti comuni nell’ambito delle attività previste dall’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 408/2016.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il personale dei comuni non direttamente interessati dai predetti eventi sismici, impegnato nelle attività connesse all’emergenza sui territori colpiti ai sensi dell’art. 9 dell’ordinanza n. 394/2016, può essere alloggiato in strutture e moduli abitativi temporanei, in alternativa all’alloggio in strutture alberghiere.
Art. 6
Misure a sostegno degli studenti iscritti alle Università degli studi con sede nel territorio colpito dagli eventi sismici
1. Al fine di garantire la frequenza dei corsi universitari nei territori colpiti dagli eventi sismici, agli studenti iscritti agli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017 presso Istituti universitari ed Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale con sede nel territorio regionale, la Regione Marche, in qualità di soggetto attuatore ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’OCDPC n. 388/2016, provvede a predisporre un piano di potenziamento temporaneo dei servizi di trasporto pubblico locale, finalizzato ad assicurare la mobilità degli studenti di cui al presente articolo, ai quali sia stata riconosciuta la possibilità di optare per la collocazione in strutture ricettive dislocate sul territorio, o che risultino aver trasferito, in numero congruo, la propria dimora in altri comuni della Regione indicati nel medesimo piano.
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall’esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’ordinanza n. 388/2016, si provvede a valere sulle risorse finanziarie che sono rese disponibili per la gestione della situazione di emergenza, attribuite con le delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016.
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