La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 25120 depositata il 7 novembre 2013 intervenendo in tema di accertamento induttivo ha statuito che i movimenti ingiustificati sul conto corrente bancario del collaboratore che svolge attività di amministratore equivalgono a ricavi in nero. Per cui è legittimo per l’Ufficio finanziario desumere rispetto a qualsiasi contribuente, a prescindere dall’attività lavorativa svolta e dalla tipologia di reddito prodotto, che le somme prelevate o versate sui conti correnti bancari sono compensi e/o ricavi non dichiarati.
La vicenda ha riguardato un contribuente che a seguito di verifica fiscale e sui conti bancari gli veniva notificato un avviso di accertamento per maggiori imposte. Il contribuente avverso tale atto impositivo ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale che accoglieva le doglianze del ricorrente. L’Ufficio impugnava la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Commissione Tributaria Regionale che ha confermato l’annullamento dell’atto impositivo, respingendo così l’appello dell’Agenzia dell’Entrate.
L’Amministrazione propone ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema. In particolare l?agenzia delle Entrate ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 laddove il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’attività svolta dal contribuente escludesse un collegamento proporzionale tra l’ammontare dei ricavi e il totale dei conti.
Ai sensi del primo comma dell’articolo 32 D.P.R. n. 600/73, i dati risultanti dalle movimentazioni bancarie sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del medesimo decreto se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto a imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; “alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni”. La norma istituisce una presunzione legale relativa perché il contribuente è ammesso a fornire la prova contraria.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, ritenendo la censura fondata. Per cui per i giudici di legittimità, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti conti – nella specie, svolgente attività di collaborazione coordinata e continuativa come amministratore di società a responsabilità limitata – non fornisca adeguata giustificazione, ai sensi dell’articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Questa previsione di legge e quella di cui all’articolo 38 del medesimo D.P.R. hanno portata generale,riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività svolta e dalla quale quei redditi provengano (cfr. Cassazione, sentenza n. 19692 del 2011).
Alla luce di tali principi di diritto, gli Ermellini hanno rinviato la causa al giudice regionale delle Marche per nuovo esame.