Agenzia delle Entrate – Risposta n. 539 del 31 ottobre 2022
Principio di inerenza – Premi incentivanti e inerenza degli stessi all’attività di impresa – Articolo 109, comma 5, del TUIR
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa S.p.A. (di seguito, anche la “società istante”) opera nel settore illuminotecnico e, in particolare, la sua attività è diretta alla progettazione, produzione e commercializzazione di corpi illuminanti (ovvero sistemi di illuminazione sia per uso interno, sia per uso esterno), caratterizzati da elevato contenuto di design e di innovazione tecnologica.
Nell’anno 2011, ai fini di un rafforzamento patrimoniale e finanziario funzionale a sostenere l’importante crescita attesa, i soci decisero di aprire il capitale a terzi, selezionando il fondo di “Private Equity Beta Investimenti” (di seguito, il “Fondo”), quale partner ideale per l’attuazione degli ambiziosi piani di sviluppo strategico della Alfa S.p.A..
L’operazione di acquisizione venne perfezionata secondo lo schema noto come MLBO (merger leveraged buy out): gli investitori costituirono una società, denominata Gamma S.p.A., dotandola delle risorse finanziarie necessarie al fine di procedere, per il tramite della società “veicolo” Alfa 17 S.r.l. (partecipata in via minoritaria anche dai soci storici …, … e …, tutti, insieme a Gamma S.p.A., definiti di seguito come i “Soci”), all’acquisizione dell’intero capitale sociale di Alfa S.p.A..
Post acquisizione, Alfa S.p.A. ha fuso per incorporazione (inversa) Alfa 17 S.r.l., con ciò ottenendo il “trasferimento” del debito bancario contratto per finanziare l’acquisizione in capo alla stessa società target, per l’appunto secondo lo schema tipico del MLBO.
La fusione è stata perfezionata in conformità a quanto previsto dall’articolo 2501 bis e seguenti del codice civile (fusione a seguito di acquisizione con indebitamento).
Per effetto della fusione, a partire dal 1° agosto 2011, le operazioni dell’incorporata sono state imputate al bilancio dell’incorporante e dalla stessa data hanno anche avuto decorrenza gli effetti fiscali.
In data 26 maggio 2017, contestualmente alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, all’attribuzione delle deleghe e alla definizione dei relativi compensi, come d’uso in circostanze simili, è stato deliberato anche il piano di incentivazione (il “Piano”, descritto in dettaglio nel seguito) spettante al nuovo amministratore delegato dott. Tizio, finalizzato ad allineare gli interessi del nuovo amministratore a quelli dei Soci.
Il Piano prevedeva che, al momento dell’Uscita/Exit dal capitale sociale della Alfa S.p.A. da parte dei Soci, da identificarsi con il cambio di controllo di Alfa S.p.A. a seguito della cessione della maggioranza delle quote detenute, direttamente od indirettamente, dai Soci stessi, il dott. Tizio maturasse il diritto al pagamento di un bonus in denaro (“Exit Bonus”) di entità crescente in ragione della Valorizzazione di Uscita (di seguito, per semplicità espositiva, anche “Valore”) dell’azienda.
In particolare, il Piano in esame prevedeva, al momento dell’Uscita, il diritto per l’amministratore delegato ad ottenere un emolumento una tantum straordinario pari alla somma de:
- il 5% della differenza tra la Valorizzazione di Uscita e l’importo di Euro … fino a concorrenza di una Valorizzazione di Uscita pari a Euro …;
- il 7% della differenza tra la Valorizzazione di Uscita e l’importo di Euro … (se applicabile).
Considerato l’incarico del dott. Tizio, quale Amministratore Delegato (che preclude l’instaurazione di un rapporto contrattuale con Alfa S.p.A.), i termini e le condizioni del suo “ingaggio” (incuso il Piano) erano stati precedentemente concordati e formalizzati tra il dott. Tizio ed i Soci tramite scrittura privata datata 19 maggio 2017 (il “Contratto di Amministrazione”).
In tale scrittura privata, i Soci si erano impegnati a far sì che l’Assemblea (e successivamente, per quanto di sua competenza, anche il CdA) di Alfa S.p.A., all’atto della sua nomina, deliberasse in favore del dott. Tizio (inter alia) anche il diritto condizionato ad un premio una tantum conforme a quanto stabilito dal Contratto di Amministrazione precedentemente firmato.
Dando seguito all’impegno assunto dai Soci, in data 26 maggio 2017, gli organi sociali (Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione) hanno puntualmente deliberato in conformità a quanto previsto dal Contratto di Amministrazione ed in particolare, per quanto qui di interesse, riguardo all’Exit Bonus, per il quale quindi l’impegno alla corresponsione viene assunto dalla società istante come proprio, nei termini ed alle condizioni già pattuiti contrattualmente tra il dott. Tizio ed i Soci.
Il Piano di incentivazione, sempre in conformità a quanto previsto nel Contratto di Amministrazione, è stato poi annualmente riconfermato, alle stesse condizioni, in sede di rinnovo delle cariche ed attribuzione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e all’Amministratore Delegato.
Successivamente, in data 26 marzo 2021, il Piano è stato modificato, con esclusivo riguardo agli aspetti relativi alla quantificazione economica del bonus spettante all’amministratore (il “nuovo Contratto di Amministrazione”).
In tale contesto, infatti, l’emolumento una tantum straordinario è stato ridefinito – anche in modifica e superamento delle precedenti pattuizioni – in misura pari alla somma de:
- l’importo di Euro …;
- il 10% della differenza tra la Valorizzazione di Uscita e l’importo di Euro ….
Anche tale accordo, per le stesse ragioni del primo, è stato sottoscritto dai Soci e poi recepito in data 24 giugno dello stesso anno dagli organi sociali (Assemblea dei Soci e Consiglio di Amministrazione).
Sempre nel 2021, nel mese di gennaio, nella lettera di impegno della Alfa S.p.A. all’assunzione, è stato definito un accordo/piano di incentivazione ad hoc (Piano CFO) anche a favore del nuovo direttore finanziario della società istante, dott. Caio.
Analogamente a quanto previsto dal Piano deliberato in favore del dott. Tizio, anche il Piano CFO prevede il riconoscimento in favore del beneficiario (dott. Caio) di un premio in denaro da riconoscersi all’Exit, secondo la definizione già richiamata precedentemente (qualificato come “incentivo di breve periodo”). Il Piano CFO prevede, inoltre, a favore del dott. Caio, anche il diritto alla percezione di un premio straordinario a medio termine, dipendente dal raggiungimento da parte della società istante degli obiettivi economico-finanziari triennali stabiliti nel piano strategico aziendale (qualificato come “premio straordinario a medio termine”).
Contrariamente a quanto definito per il dott. Tizio, nel caso del Piano CFO, l’incentivo di breve periodo, in ragione della prossimità temporale all’avvio del processo di Exit e della sua dimensione, non è correlato al valore dell’azienda, ma stabilito in misura fissa.
L’incentivo a medio termine, invece, resta condizionato al raggiungimento di determinati risultati da parte della società istante.
Inoltre, nel caso del dott. Caio l’impegno al riconoscimento del premio è contenuto in un contratto sottoscritto in data 11 gennaio 2021 direttamente da Alfa S.p.A. (essendo il CFO legato alla stessa società da un rapporto di lavoro subordinato). Tale accordo non ha quindi richiesto il recepimento dell’impegno da parte degli organi societari, essendo stato assunto sin dall’origine dalla società istante.
A prescindere dalle diverse modalità di quantificazione, il bonus risulta in entrambi i casi (con riguardo al Piano CFO, solo per la parte “incentivo di breve periodo”) dovuto solo ed esclusivamente nel caso di Uscita (ovvero di vendita a terzi di una partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale di Alfa S.p.A. che determini il cambio di controllo sulla stessa), purché a tale data il rapporto di lavoro del beneficiario del piano con la società istante sia ancora in essere.
Tuttavia, come precedentemente descritto, l’accordo definito con il dott. Tizio prevede che l’importo del premio dipenda dal Valore dell’azienda, nella definizione precedentemente data, come determinato in sede di cessione del capitale sociale, e quindi, seppur indirettamente, dalla performance della società istante. Al contrario, il sistema incentivante di breve periodo previsto per il direttore finanziario, dott. Caio, è stato definito in misura fissa, condizionandolo solamente alla realizzazione del disinvestimento, mentre l’incentivo di medio periodo è stato correlato al raggiungimento di determinati risultati da parte della Alfa S.p.A.
La società istante evidenzia che entrambi i beneficiari prestano la propria attività lavorativa (nel caso del dott. Tizio, come amministratore delegato, nel caso del dott. Caio, come dirigente) esclusivamente per Alfa S.p.A., non avendo alcun rapporto d’opera o di qualsivoglia altra natura con alcuna delle società correlate ai Soci.
In entrambi i casi, il presupposto su cui trova fondamento il riconoscimento del premio è, ovviamente, quello della stretta correlazione tra:
- il prezzo di cessione delle quote vendute dai Soci;
- il valore economico della Alfa p.A.;
- le performance ottenute ovvero i risultati economico/finanziari conseguiti e quelli attesi;
- il merito delle prime linee organizzative nel raggiungimento di tali risultati e, di conseguenza, nella creazione del Valore della società istante.
In tale contesto, dopo diversi anni di permanenza dei Soci nella Alfa S.p.A., ad esito di una trattativa condotta nel secondo semestre del 2021, è stato definito un accordo con un veicolo controllato da un fondo gestito da Delta Private Equity SGR S.p.A. (“Delta”) per la cessione a quest’ultimo del 100% del capitale sociale della società istante.
In data 24 gennaio 2022, in prossimità del perfezionamento dell’operazione di vendita, sono state quindi definite alcune modifiche agli accordi in essere con i soggetti beneficiari sopra identificati, finalizzate ad una più puntuale quantificazione del quantum dovuto, ferma restando quale condizione per la spettanza della somma l’effettivo perfezionamento dell’operazione di vendita.
La modifica della modalità di quantificazione dell’Exit Bonus dovuto al dott. Tizio è stata ovviamente effettuata in conformità all’iter negoziale/societario adottato all’atto dell’assunzione dell’impegno da parte della Alfa S.p.A., ovvero innanzitutto con la sottoscrizione da parte dello stesso dott. Tizio e dei Soci di un contratto modificativo dell’originario Contratto di Amministrazione e, con successivo recepimento ed approvazione, lo stesso giorno, da parte dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.
Coerentemente con quanto riportato più sopra, invece, la modifica delle condizioni applicabili al rapporto di lavoro con il dott. Caio è stata stipulata direttamente dalla società istante. Per completezza, la somma così definita è stata comunque discussa e approvata in sede di Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2022.
Nell’ambito di tali rinnovati accordi, per quanto riguarda 1’amministratore dott. Tizio, è stato confermato il metodo di quantificazione previsto nell’accordo datato 26 marzo 2021; tuttavia, poiché nel contratto di compravendita sottoscritto con Delta è previsto un meccanismo di aggiustamento prezzo unilaterale al verificarsi di determinate condizioni successivamente al “closing“, al fine di evitare di dover correggere il bonus in relazione ad ogni aggiustamento del corrispettivo finale, è stato previsto che l’ulteriore quota variabile e condizionata di premio da corrispondere sia calcolata sulla base dell’EBITDA Consolidato Rettificato che verrà realizzato nel 2022, purché questo sia maggiore di Euro …. Il premio di spettanza del dott. Tizio, riconducibile al Piano di incentivazione sopra descritto, risulta quindi pari ad iniziali Euro … lordi, oltre ad un ulteriore ed eventuale importo di massimi Euro …, da quantificarsi sulla base del sopra identificato indicatore di performance economica per l’anno 2022.
Le condizioni del contratto con il dott. Caio sono state invece modificate in relazione all’importo del premio riconosciuto, e in particolare prevedendo un premio una tantum pari a Euro … lordi quale integrale sostituzione sia dell’incentivo di breve periodo che del premio straordinario a medio- termine, nelle rispettive definizioni rappresentate in precedenza.
In data 25 gennaio 2022, è stata quindi perfezionata l’operazione di vendita dell’intero capitale di Alfa S.p.A. a favore di Delta, per il tramite della società designata Epsilon S.p.A., realizzandosi così il presupposto per la corresponsione degli incentivi ai soggetti sopra identificati, che risultano alla data odierna essere già stati pagati da parte della società istante e contabilizzati nel conto economico della stessa.
Tanto premesso, la società istante è interessata a conoscere se sia legittimata a portare in deduzione, ex, inter alia, articoli 83 e 109 del TUIR, il costo imputato nel conto economico 2022 relativo all’importo dei premi corrisposti in relazione agli impegni assunti nei confronti dei dott.ri Tizio e Caio in esecuzione dei piani di incentivazione sopra descritti.
Più precisamente, dato che il diritto alla percezione del bonus e (esclusivamente con riguardo a quanto previsto per l’amministratore dott. Tizio) la sua quantificazione dipendono, rispettivamente, dalla cessione, diretta o indiretta, della Alfa S.p.A. (in assenza della quale nessun premio è dovuto) e dal Valore dell’azienda (come sopra definito), la società istante chiede conferma relativamente al fatto che tali condizioni non pregiudichino la sussistenza del requisito dell’inerenza – secondo l’accezione datane dall’articolo 109, comma 5, del TUIR – del costo rilevato nel conto economico relativamente ai bonus sopra indicati e conseguentemente la sua piena deducibilità al fine della determinazione del reddito imponibile IRES complessivo da parte della Alfa S.p.A. nonché per la determinazione del cuneo fiscale per il calcolo del valore della produzione IRAP per la quota riferita al direttore finanziario.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
A parere della società istante, che redige il bilancio applicando i principi contabili nazionali, la questione deve essere in primo luogo analizzata con riguardo al principio della c.d. derivazione rafforzata di cui all’articolo 83 del TUIR.
Sul piano contabile, come detto, il bonus è stato contabilizzato nell’anno 2022, nel momento in cui si è realizzato il presupposto per la sua corresponsione tramite il perfezionamento dell’operazione di vendita.
La somma dovuta è stata correttamente quantificata e l’importo è stato effettivamente pagato ai beneficiari di ciascun piano. Con riferimento all’amministratore dott. Tizio, la contabilizzazione e il pagamento sono riferiti solo alla parte al momento spettante, essendo la seconda parte di bonus subordinata ai risultati del 2022 nei termini sopra indicati.
Il costo è stato contabilizzato nel conto “…/…/… – compensi C.D.A.” per la parte riferita al dott. Tizio, amministratore delegato, e nel conto “…/…/… – retribuzione dipendenti costi fissi” per la parte spettante al dott. Caio, dipendente, e pertanto concorrerà alla formazione del risultato dell’esercizio 2022.
Il premio è quindi qualificabile, sia contrattualmente che, di conseguenza, anche contabilmente, come forma di remunerazione dell’apporto di una prestazione di lavoro resa dall’amministratore e dal dipendente in favore della Alfa S.p.A.; pertanto, secondo corretti principi contabili applicabili, il relativo onere trova rappresentazione nella voce B) costi della produzione del conto economico della società istante, e più precisamente alla voce “7) – per servizi” con riguardo all’amministratore e alla voce “9) – per il personale” con riguardo al dipendente.
Ciò stante, l’interpellante ritiene che l’onere, qualificato e classificato come costo per servizi (amministratore) e del lavoro (dirigente), debba mantenere anche ai fini fiscali la medesima qualificazione e classificazione, con conseguente piena deducibilità secondo il combinato disposto degli articoli 83 e 95 del TUIR.
In particolare, per quanto riguarda il costo relativo al lavoratore dipendente, la deduzione seguirà le regole di cui all’articolo 95, comma 1, del TUIR, che prevede l’integrale deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente di competenza dell’esercizio. Il costo relativo all’amministratore, invece, risulta deducibile in base al principio di cassa allargato come definito dagli articoli 95, comma 5, e 51, comma 1, del TUIR. In applicazione di tale principio, risultano deducibili dal reddito d’impresa i compensi agli amministratori corrisposti entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.
I premi di cui si discute, peraltro, vengono coerentemente qualificati e trattati anche in capo ai soggetti beneficiari, con applicazione da parte del datore di lavoro delle ritenute previste agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973 relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente.
Tale conclusione, ad avviso della scrivente, resta valida a prescindere dal fatto che il diritto alla percezione del premio, come peraltro di prassi in questi casi, sorga solo nel caso della cessione di Alfa S.p.A. e il premio stesso sia (per quanto riguarda il dott. Tizio) commisurato al valore (rectius, prezzo) dell’azienda riconosciuto in sede di cessione.
La causa sottostante alla stipula di tali piani di incentivazione è difatti il rapporto di lavoro in essere con i soggetti beneficiari e comporta un beneficio diretto per la società istante riconducibile all’impegno proferito dagli stessi soggetti nello svolgimento della propria attività lavorativa.
Il piano di incentivazione offerto al top management ha infatti l’obiettivo di stimolare l’impegno degli stessi al miglioramento della performance aziendale, introducendo una componente retributiva variabile e proporzionata a quest’ultima.
La performance aziendale viene ordinariamente misurata in termini di redditività (attuale e/o prospettica). Dalla redditività dell’azienda dipende poi il suo valore, ancorché espresso indirettamente sotto forma dì prezzo di compravendita.
In altre parole, la qualificazione contabile del premio “valorizza” la causa a fronte della quale il premio (rectius corrispettivo) si rende dovuto, ossia il rapporto di lavoro sottostante e prestato in via esclusiva, da parte dei soggetti beneficiari, a favore della società istante. A tal riguardo, è bene ribadire che nessun premio sarebbe stato dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro tra la Alfa S.p.A. e i beneficiari del piano fosse stato interrotto prima dell’Exit.
A ciò si aggiunga che è possibile rilevare l’inerenza del costo relativo ai piani offerti ai soggetti apicali dell’azienda, dal momento che lo stesso rappresenta un costo idoneo ad incrementare le performance economico finanziarie della Alfa S.p.A., in quanto il diritto al premio è commisurato al Valore dell’azienda, che altro non è che l’espressione sintetica della capacità della stessa di generare utili.
A tale conclusione non osta, ad avviso della società istante, la circostanza che il diritto alla percezione degli Exit Bonus operi solo ed esclusivamente nel caso di cessione del controllo diretto od indiretto nella Alfa S.p.A. da parte dei Soci. Tale ulteriore condizione, infatti, non altera la causa del premio, che è e resta quella dì corrispettivo per una prestazione di lavoro e, dato che l’unico rapporto di lavoro in essere è quello che lega i beneficiari dei Piani con Alfa S.p.A., il costo in esame non può che essere riconosciuto come inerente.
A parere della società istante, il ragionamento fin qui esposto troverebbe conforto nella posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate in sede di risposta a Interpello n. 956- 342/2018, avente ad oggetto una fattispecie sostanzialmente simile sebbene riferita ad un soggetto che redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali.
In quel caso, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’inerenza degli oneri relativi al piano di incentivazione offerto al top management e, secondo Alfa S.p.A., l’applicazione di diversi principi contabili (nazionali nel caso della società istante, internazionali nel caso dell’interpello citato), non può giustificare una diversa valutazione in termini di inerenza al reddito di impresa dello stesso costo.
La società istante rappresenta, soltanto per ragioni di completezza espositiva e senza che ciò possa in alcun modo incidere circa quanto sopra esposto, che l’effetto fiscale correlato alla deducibilità di tali bonus – ove confermata nell’ambito di questo interpello – verrà corrisposto ai Soci quale componente aggiuntiva di prezzo sotto forma di ulteriore earn-out.
Per quanto sopra argomentato, l’interpellante ritiene che il costo contabilizzato nel conto economico dell’anno 2022, pari ad Euro …, relativo ai premi corrisposti all’amministratore delegato e al direttore finanziario della Alfa S.p.A. in conseguenza al cambio di controllo del capitale sociale, così come il costo per la parte di premio ancora da contabilizzare e corrispondere a favore dell’amministratore dott. Tizio che sarà quantificato sulla base del risultato in termini di EBITDA Consolidato Rettificato che verrà realizzato nel 2022, debbano ritenersi deducibili ed inerenti ai fini IRES ai sensi, inter alia, degli artt. 83 e 109 del TUIR.
Ai fini IRAP, i suddetti costi devono ritenersi deducibili, ai sensi dell’articolo 11, comma 4-octies, del D.P.R. n. 446 del 1997, limitatamente ai premi spettanti ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato ossia per la quota riferita al direttore finanziario.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si rappresenta, in via preliminare, che il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi descritti, assunti acriticamente così come esposti nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, esaustività e concreta realizzazione.
La fattispecie oggetto della presente istanza di interpello riguarda, in primo luogo, il trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES, al costo relativo ai premi assegnati all’amministratore delegato e ad un dirigente apicale della società istante, in esecuzione dei piani di incentivazione in loro favore, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito dell’inerenza di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR.
In particolare, a seguito delle ultime modifiche del 24 gennaio 2022, adottate dopo il raggiungimento di un accordo per la vendita a Delta dell’intero capitale sociale della Alfa S.p.A. e recepite dagli organi sociali della società istante:
- il Piano di incentivazione riconosciuto all’amministratore delegato dott. Tizio prevede, che, al momento del perfezionamento dell’Operazione di vendita dell’intero capitale sociale della Alfa p.A., venga riconosciuto allo stesso un incentivo in denaro una tantum straordinario costituito dalla somma di una componente fissa e di una componente variabile correlata alla crescita del valore della società istante;
- al dirigente apicale della società istante dott. Caio è invece riconosciuto, al momento del perfezionamento dell’Exit dei Soci, un importo di natura straordinaria una tantum sostituivo sia del premio straordinario a medio termine che dell’incentivo di breve periodo inizialmente previsti dal precedente accordo del 2021.
In data 25 gennaio 2022, è stata perfezionata l’operazione di vendita dell’intero capitale sociale di Alfa S.p.A. e gli incentivi di cui sopra sono stati pagati dall’interpellante e contabilizzati nel conto economico della Alfa S.p.A., fatta eccezione per la parte variabile dell’Exit Bonus spettante all’amministratore delegato che verrà calcolata sulla base dell’EBITDA Consolidato Rettificato del 2022.
Più precisamente, la società istante fa presente di avere imputato l’onere in esame alla voce B7 costi “per servizi” del conto economico con riguardo all’amministratore delegato, e alla voce B9 costi “per il personale” con riguardo al dirigente apicale, lavoratore a tempo indeterminato della Alfa S.p.A..
A ben vedere, gli incentivi in questione, secondo quanto puntualmente rappresentato e documentato – assunto, come sopra evidenziato, in maniera acritica in questa sede – rappresentano un costo sostenuto dalla società istante al fine di garantire all’amministratore delegato e al dirigente apicale della Alfa S.p.A. una remunerazione integrativa per i servizi resi, con la conseguenza che l’onere trova causa direttamente nel rapporto di lavoro in essere con la società istante, cui i predetti soggetti sono legati in modo esclusivo.
Come emerge, infatti, dal verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Alfa S.p.A. del 26 maggio 2017, in cui è riportata l’originaria attribuzione dell’Exit Bonus in favore dell’amministratore delegato dott. Tizio, l’incentivo si inserisce nell’ambito di un pacchetto retributivo che deve intendersi comprensivo della “remunerazione di qualsivoglia attività svolta in relazione alla carica, nonché di ogni incarico e/o attività svolti in favore della Società, così come di ogni obbligazione assunta in relazione alla carica (ivi inclusi obblighi di non concorrenza e confidenzialità), con rinuncia a qualsivoglia ulteriore compenso“.
Nel verbale del Consiglio di Amministrazione della Alfa S.p.A. del 24 gennaio 2022, in cui è riportata invece l’approvazione del bonus straordinario una tantum in favore del direttore finanziario, si fa riferimento al riconoscimento dell’incentivo al dott. Caio “anche in considerazione dell’impegno dallo stesso profuso (…) nella Società sin dalla sua data di assunzione“.
A ciò si aggiunga che nessun premio sarebbe stato dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro tra la Alfa S.p.A. e i beneficiari dei Piani di incentivazione fosse stato interrotto prima dell’Exit dei Soci.
Per quanto concerne l’inerenza dell’onere corrispondente ai premi riconosciuti in attuazione dei Piani di incentivazione, si osserva che il principio di inerenza dei costi è legato all’attività esercitata dall’impresa, nel senso che si rendono deducibili i costi che si riferiscono ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito, compresi gli oneri sostenuti in proiezione futura, se connessi ad attività dalle quali possono derivare ricavi in tempi successivi (cfr. circolare ministeriale n. 30/E del 7 luglio 1983, risoluzioni n. 158/E del 28 ottobre 1998 e n. 196/E del 16 maggio 2008).
Lo stesso principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui l’inerenza va intesa come “accostamento concettuale tra due entità (la spesa, o costo, e l’impresa), che determina un’imprescindibile ed indissolubile correlazione tra le entità medesime” e il componente negativo di reddito “assume rilevanza, ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente del reddito, bensì in virtù della sua correlazione con una attività potenzialmente idonea a produrre utili per l’impresa “ (Corte di Cassazione, sentenze del 21 gennaio 2009, n. 1465, del 25 novembre 2011, n. 24930 e del 27 febbraio 2015, n. 4041).
Più recentemente, la Corte di Cassazione ha affermato in materia di inerenza dei costi deducibili, che “deve rinvenirsi una correlazione del costo di cui si tratta non in relazione ai ricavi, bensì in relazione all’attività imprenditoriale nel suo complesso (Cass., Sez. V, 17 gennaio 2020, n. 902), avuto riguardo all’oggetto dell’impresa (Cass., Sez. V, 15 gennaio 2020, n. 559)” (cfr., fra tutte, ordinanza dell’8 marzo 2021, n. 6368).
Ebbene, nel caso di specie, nonostante la circostanza che il diritto alla percezione degli incentivi dipenda dal perfezionamento dell’Operazione di vendita da parte dei Soci dell’intero pacchetto azionario della Alfa S.p.A., non può negarsi la correlazione tra il costo sostenuto dalla società istante e l’esercizio della sua attività.
Infatti, i premi riconosciuti all’amministratore delegato e al dirigente apicale della società istante hanno lo scopo di accrescere l’impegno proferito dagli stessi soggetti nello svolgimento della propria attività lavorativa, con un effetto positivo sull’attività aziendale e quindi, in modo potenziale ed indiretto, sullo stesso Valore dell’azienda (al quale peraltro risulta correlata la parte variabile dell’Exit Bonus spettante all’amministratore delegato).
Non può negarsi, come affermato anche in risposta all’Interpello n. 956- 342/2018 (richiamato dalla società istante), che la società istante abbia beneficiato dei servizi resi dai propri dipendenti in termini di miglioramento delle prospettive aziendali di crescita.
Si ritiene, pertanto, di poter concordare con Alfa S.p.A. in ordine al riconoscimento fiscale dei costi sostenuti in relazione agli accordi di incentivazione descritti, non difettando l’inerenza degli stessi all’attività di impresa.
Si segnala, tuttavia, che non si entra nel merito, in questa sede, né in ordine alle modalità di contabilizzazione (e imputazione temporale) degli oneri in esame, non costituendo oggetto di esplicita richiesta di chiarimenti da parte del contribuente, né in ordine agli importi dei suddetti bonus riportati dall’interpellante, esulando i profili di quantificazione degli stessi dalle prerogative esercitabili in sede di risposta ad interpello. Su tali aspetti resta quindi impregiudicato il potere di verifica dell’amministrazione finanziaria nelle opportune sedi.
Ai fini IRAP, si evidenzia che, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 1 dell’articolo 10 del decreto legge n. 73 del 21 giugno 2022, l’articolo 11, comma 4- octies, dispone che “per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato“.
Tale disposizione si applica a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 73 del 2022 (22 giugno 2022), ovvero a partire dal periodo d’imposta 2021.
Tanto premesso, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 132/E del 4 aprile 2008 – in cui viene esclusa l’equiparazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai rapporti di lavoro dipendente -, si ritiene che i costi corrispondenti ai premi incentivanti assumano rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta limitatamente alla quota parte di essi riferibile al costo del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero soltanto per la parte riferibile al dirigente apicale dott. Caio.
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