In base all’applicazione dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 ed all’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la Suprema Corte (da ultimo vedi sentenza n. 23776 depositata il 3 agosto 2023) ha stabilito che “… l’incertezza normativa oggettiva, rilevante ai fini dell’esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, predica una situazione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, che deve essere riferita all’attività giudice, quale unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere – dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (tra le tante: Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, n. 11518, che richiama Cass., Sez. 6^, 11 febbraio 2013, n. 3254; Cass., Sez. 5^, 22 febbraio 2013, n. 4522; Cass., Sez. 5^, 23 novembre 2016, n. 23845; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2018, n. 10662; Cass., Sez. 5^, 1 febbraio 2019, n. 3108; Cass., Sez. 6^, 9 dicembre 2019, n. 32082; Cass., Sez. 5^, 20 luglio 2021, nn. 20670, 20671, 20672 e 20673; Cass., Sez. 5^, 17 febbraio 2022, nn. 5162, 5164, 5165, 5166 e 5167; Cass., Sez. 6^-5, 22 febbraio 2023, n. 5530). …” (Cass. sentenza n. 23546/2023)
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 23776 depositata il 3 agosto 2023 ha riaffermato un orientamento consolidato (tra le altre: Cass., Sez. T, 3 maggio 2023, b, 15118, che richiama Cass., Sez. 5^, 13 giugno 2018, n. 15452; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2021, n. 1893; Cass. sentenza n. 23546 del 2 agosto 2023; Cass. ordin. n. 19002/2023; Cass. sentenza, sez. V, n. 21936 del 2024) il quale prevede che “… l’incertezza normativa oggettiva è caratterizzata dall’impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie ed ha stilato un decalogo, non esaustivo, degli indici interpretativi da desumere tale condizione, costituiti:
1) dalla difficoltà di individuazione delle disposizioni normative;
2) dalla difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
3) dalla difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata;
4) dalla mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà;
5) dall’assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari;
6) dalla mancanza di precedenti giurisprudenziali;
7) dall’esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale;
8) dal contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
9) dal contrasto tra opinioni dottrinali;
10) dall’adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente. …”
Inoltre con la sentenza n. 21936 del 2 agosto 2024, sez. V, la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “… sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cass., 1/02/2019, n, 3108)…, quando la disciplina normativa si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento concettualmente può risultare difficoltoso per equivocità di contenuto, derivante da elementi positivi di confusione (Cass., 29/09/2003, n. 14476; 24/07/2013, n. 18031)”.
“Come già affermato da questa Corte, tuttavia, (cfr. Cass. n. 35863/2021 in motiv.) va escluso che la circostanza dell’esistenza di contrastanti decisioni di giudici di merito sulla questione oggetto di controversia valga, di per sé, a fondare la considerazione della sussistenza di una situazione di obiettiva incertezza normativa… trattandosi di una possibile e fisiologica condizione che può manifestarsi nella fase applicativa di una previsione normativa tributaria in conseguenza delle diverse soluzioni interpretative di volta in volta offerte”; – “è, invece, necessario che il giudice tenuto a valutare la sussistenza di una situazione di obiettiva incertezza della norma evidenzi ed argomenti in ordine al fatto che le contrastanti decisioni dei giudici di merito trovino la propria ragione proprio nel contenuto di per sé non univoco della previsione normativa, nella sua non chiara formulazione, nella equivocità del contenuto, di cui le contrastanti pronunce di merito costituiscano espressione e, quindi, adeguati elementi di riscontro, mentre nel caso in esame tali deduzioni non sono state in alcun modo prospettate o evidenziate dalla contribuente” (così, tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. T, 24 gennaio 2023., n. 2147; Cass. sez. 5, sentenza n. 35911 del 2023).
11.4. Peraltro, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti – come nella specie – questa Corte ha precisato che una volta accertata l’assenza dell’operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente (rilevante invece nella diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti), il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo” (Cass. n. 18118 del 2016, in motivazione; Cass. n. 16473 del 2018). …”
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11075 depositata il 27 aprile 2023, intervenendo in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ha riconfermato che l’incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, nè a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata, nè all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cass. civ., 1 febbraio 2019, n. 3108; Cass. 23 novembre 2016, n. 23845).
L’incertezza normativa, quindi, ricorre quando la disciplina normativa contiene una serie di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente (Cass. civ., 14 gennaio 2015, n. 440; Cass. 14 marzo 2012, n. 4031).
Pertanto l’incertezza normativa oggettiva, nel diritto tributario, si risolve in una situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie (Cass. civ. 24 giugno 2015, n. 13076; Cass. Ordinanza n. 19002/2023)
In altri termini «l’incertezza normativa oggettiva tributaria», che consente di non applicare le sanzioni, è stata definita dalla Suprema Corte, da ultima vedasi l’ordinanza n. 19444 del 2023, come «… la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé ed accertala dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito», quindi in «senso oggettivo» (con conseguente esclusione di «qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive individuali sia delle condizioni soggettive categoriali» atteso che «l’incertezza normativa, in quanto esiste in sé, opera nei confronti di tutti»): «l’incertezza normativa oggettiva», pertanto, «non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria» (Cass. 11/09/2009, n. 19638;).
La giurisprudenza ha anche affermato che (cfr. Cass. n. 13076 del 24/06/2015; Cass. n. 4394 del 24/2/2014; Cass. n. 3113 del 12/2/2014; Cass. n. 24670 del 28/11/2007; Cass. Ordin. 19444/2023): per “incertezza normativa oggettiva tributaria” deve intendersi la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie; l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice e non può essere operato dalla amministrazione; l’incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria.