Il rinvio pregiudiziale, previsto e regolamentato dal Regolamento di Procedura della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, è una procedura attraverso la quale una giurisdizione nazionale può sottoporre alla Corte Europea sulla interpretazione o sulla validità del diritto europeo nell’ambito di una causa pendente.
Con il rinvio pregiudiziale, si intende favorire, oltre alla cooperazione attiva tra le giurisdizioni nazionali e la Corte di giustizia, soprattutto l’applicazione uniforme del diritto europeo in tutta l’Unione Europea.
Risulta chiaro che tale istituto non è un ricorso contro un atto europeo o nazionale, bensì un quesito sull’applicazione del diritto europeo.
Tra i principali presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte Europea si rinvengono:
- la sua rilevanza, ossia indispensabilità alla soluzione della controversia:
- la controversia sia pendente.
Inoltre l’articolo 267 del TFUE, ai comma secondo e terzo, prevede il ricorso al rinvio pregiudiziale anche ai casi in cui le questioni pregiudiziali vengono sollevate:
- da organi giurisdizionali le cui decisioni siano appellabili;
- quelle sollevate da organi giurisdizionali di ultima istanza.
Nei casi in cui le decisioni siano appellabili il giudice nazionale ha la facoltà di sollevare la questione presso la CGUE.
Diversa è la situazione in cui si è in presenza del giudice nazionale di ultima istanza. Infatti in tale circostanza il giudice nazionale ha l’obbligo e la ratio è chiara: essendo un organo giudicante di ultima istanza c’è la massima preoccupazione che il diritto europeo venga applicato correttamente e ne venga chiarita la validità, non essendo più possibile impugnare la decisone dinnanzi altri organi.
Il rinvio di validità è infatti imposto anche al giudice non di ultima istanza, poiché spetta soltanto alla Corte europea dichiarare l’invalidità di un atto dell’Unione
Rilevanza
Per l’applicazione dell’istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea è necessaria la rilevanza della questione come statuito dall’art. 267 del TFUE.
Sul tema la Corte di Giustizia Europea, con le sentenze 29.11.1978, C-83/78, Pigs Marketing Board; 28.11.1991, C-186/90, Durighello; 16.7.1992, C-343/90, Lourenco Dias, ha ribadito che il giudice nazionale è nella situazione più idonea per valutare la necessità di una pronuncia pregiudiziale, in quanto è l’unico ad avere conoscenza dei fatti di causa.
L’art. 99 del Regolamento di Procedura prevede, ovviamente, che anche la Corte di Giustizia Europea può pronunciarsi in punto di “rilevanza”. Il suddetto articolo stabilisce i casi in cui la Corte di Giustizia può pronunciarsi mediante ordinanza motivata, sentito l’Avvocato Generale, qualora si è in presenza di:
- casi in cui una questione pregiudiziale sia identica ad una questione su cui la Corte di Giustizia si sia già pronunciata;
- casi in cui la risposta alla questione pregiudiziale sollevata possa essere desunta agevolmente dalla disamina della giurisprudenza;
- casi in cui la risposta alla questione pregiudiziale non dia adito ad alcun ragionevole dubbio.
Pertanto si evince che la decisione della Corte deve essere manifesta utilità alla pronuncia del giudice nazionale.
Si ricorda anche l’art. 159-bis del Regolamento di Procedura della Corte di Giustizia Europea il quale dispone che “Quando una domanda o un ricorso previsto nel presente capo sono in tutto o in parte manifestamente irricevibili o manifestamente infondati, la Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere in qualsiasi momento di respingerli, in tutto o in parte, con ordinanza motivata”.
Rinvio pregiudiziale ed irricevibilità delle ordinanza di rinvio
Il regolamento di procedura della Corte di Giustizia Europeo prevede sia all’aty. 99 che con l’art. 159-bis le cause di manifestamente irricevibili o manifestamente infondati.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emanato una serie di provvedimenti di irricevibilità, grazie ai quali possiamo evincere le cause che secondo la Corte comportano l’irricevibilità della domanda o ricorso:
– totale assenza di connessione con l’oggetto della causa (Ord. 26.1.1990, C- 286/88, Falciola, con cui la Corte di Giustizia ha dichiarato la propria incompetenza a decidere, ai sensi dell’art. 92 del Regolamento in ordine ad un rinvio pregiudiziale, sollevato dal Tar Lombardia in ordine alla responsabilità amministrativa dei giudici italiani):
– per avvenuta conclusione del giudizio (sent. 21.4.1988 -C-338/85, Pardini – con tale provvedimento la Corte di Giustizia si è dichiarata non competente a pronunciarsi sul rinvio pregiudiziale promosso dal pretore di Lucca nell’ambito di un procedimento d’urgenza, al cui esito il giudice, contestualmente al rinvio, aveva concesso il provvedimento cautelare, così concludendo il giudizio nazionale);
– nei casi di inapplicabilità del diritto europeo (Corte di Giustizia: sentenze 29.5.1997 (C-299/95, Kremzow); 10.1.2006 -C302/04, Ynos, per carenza di motivazione dell’ordinanza di rinvio; 19.4.2007 C-295/05, Asemfo, per carattere ipotetico della questione sottoposta; 16.7.1992 C-343/90, Lourenço Dias, che precisa che la funzione della Corte non è quella “di esprimere pareri su questioni generali o ipotetiche”, etc..).
Rinvio pregiudiziale ed obbligo, a carico del giudice nazionale, di rinvio – facoltà di discostarsi dagli organi giurisdizionali superiori
Per il diritto dell’Unione esiste un obbligo del giudice nazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, infatti come ribadito dalla Corte giustizia, 11/01/2024, ausa C‑537/22, Global Ink Trade Kft “… Il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale, che abbia esercitato la facoltà ad esso attribuita dall’articolo 267 TFUE, di discostarsi dalle valutazioni in diritto di un organo giurisdizionale nazionale di grado superiore qualora esso ritenga, in considerazione dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione fornita dalla Corte sotto forma di sentenza o di ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, che tali valutazioni non siano conformi a detto diritto. Tale principio non osta tuttavia a una normativa nazionale che si limiti a obbligare gli organi giurisdizionali nazionali di grado inferiore a motivare qualsiasi discostamento da dette valutazioni. …”
Rinvio pregiudiziale cause di esclusione dell’obbligo, a carico del giudice nazionale, di rinvio
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 6 ottobre 1982, in causa C-283/81, Cilfit, ha evidenziato il ruolo di collaborazione, e non di subordinazione, del giudice nazionale rispetto alla Corte di Giustizia, ed ha individuato tre cause di esonero dall’obbligo del rinvio pregiudiziale:
1) se la questione non sia pertinente;
2) se esiste una giurisprudenza della Corte che “risolva il punto di diritto litigioso”;
3) se la corretta applicazione del diritto dell’Unione, “può imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata” .
La pertinenza o rilevanza della questione è contemplata dal comma 2 dell’art. 267 del TFUE che prevede esplicitamente, per poter procedere al rinvio pregiudiziale, che il giudice nazionale “reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione […]” ’interpretazione dei trattati o di altri atti dell’Unione.
In ordine alla efficacia erga omnes nei confronti del giudice nazionale delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia è stata previsto l’attribuzione al giudice nazionale della possibilità di invocarne la revisione ovvero di disattenderne la soluzione quando ritenga che le circostanze di fatto del suo contenzioso non siano coincidenti.
Molto più delicata è la terza fattispecie. Infatti senza una definita precisione dei confini di applicazione è elevato il rischio di abuso di diritto (c.d. dell’atto chiaro) a causa della eccessiva discrezionalità dei giudici nazionali.
Nella sentenza Cilfit i giudici unionali, per eliminare o ridurre tale rischio, hanno statuito che il giudice nazionale ha la possibilità di non dare corso al rinvio pregiudiziale soltanto dopo aver maturato il convincimento che la mancanza di dubbi sull’interpretazione del diritto dell’Unione si imporrebbe con altrettanta evidenza agli altri giudici degli Stati membri e alla Corte di giustizia, sulla base delle seguenti, altrettanto cogenti, valutazioni che:
– vi sono differenti versioni linguistiche che fanno fede nella stessa misura e quindi è necessario il loro raffronto (all’epoca della sentenza sei, oggi ventiquattro);
– sono differenti le nozioni giuridiche del diritto comunitario e dei vari diritti nazionali;
– ogni disposizione del diritto comunitario va interpretata contestualmente, sistematicamente e teleologicamente (collocandola nel proprio contesto e interpretandola alla luce delle disposizioni dello stesso diritto e delle sue finalità), ma tenendo conto dello stato di evoluzione del diritto comunitario nel momento in cui va data applicazione alla disposizione controversa.
Rinvio pregiudiziale ed organi giurisdizionali interni
La giurisprudenza della Suprema corte ha affermato che “… la parte non ha diritto all’automatico rinvio pregiudiziale ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive, bastando che le ragioni del diniego siano espresse, ovvero anche implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, ovverosia quando l’interpretazione della norma e del caso siano evidenti (Cass., Sez. U., 08/07/2016, n. 14043, Cass. Sez. U., 19/06/2018, n. 16157; nello stesso senso, tra le tante, Cass. 20/12/2023, n. 35633, Cass. 07/06/2018, n. 14828; Cass. 16/06/2017, n. 15041, secondo cui il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto-evidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale). …” (Cass., sez. tributaria, sentenza n. 7361 depositata il 19 marzo 2024)
Rinvio pregiudiziale e Corte Costituzionale
Anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28 del 2010, in motivazione) ha ritenuto che sia da escludere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, non «necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia». A queste considerazioni si aggiunga che, sempre secondo la Corte di giustizia – c.d. teoria dell’acte clair – viene meno l’obbligo di rinvio pregiudiziale allorquando la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea si imponga con una evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da fornire alla questione sollevata (Corte giustizia, 06/10/1983, Cilift e a., C-283/81; Corte giustizia, 05/04/2016, C-689/13, Puligienica Facility Esco. Nello stesso senso, cfr. Corte giustizia, 28/07/2016, C-379/15, Association France Nature Environnement; Corte. giustizia, 06/10/2021, C-561/19).
I giudici delle leggi con l’Ordinanza 15.4.2008 n.103, pronunciata nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale, ha ritenuto di dover sospendere il giudizio sul presupposto che essa, “pur nella sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell’ordinamento interno, costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234, terzo paragrafo del Trattato CE e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza (in quanto contro le sue decisioni – per il disposto dell’art. 137 terzo comma Cost. – non è ammessa alcuna impugnazione): essa, pertanto, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale è legittimata a proporre questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia CE”, con la conseguenza che “in tali giudizi di legittimità costituzionale, a differenza di quelli promossi in via incidentale, questa Corte è l’unico giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia”.
Successivamente, la Corte Costituzionale, superando un orientamento tradizionale (es.: Ord. n. 536 del 1994 che richiama la sentenza n. 13 del 1960 che riteneva il rinvio pregiudiziale proponibile solo nell’ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via principale), con l’Ordinanza 18.7. 2013 n. 207, ha ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale anche nell’ambito dei propri giudizi in via incidentale, affermando la propria natura di giurisdizione nazionale, ai sensi dell’art. 267 TFUE, anche in tali giudizi.
Rinvio pregiudiziale ed obbligo del giudice nazionale di specificare il contesto di fatto e di diritto
I giudici unionali hanno evidenziato costantemente che il rinvio pregiudiziale, pena la declaratoria di irricevibilità, deve necessariamente contenere in modo chiaro il contesto di fatto e di diritto nel quale si inserisce la controversia principale. Per cui il giudice nazionale deve fornire delle spiegazioni, sia pur minime, in ordine alla scelta delle normative del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione nonché il collegamento tra le disposizioni comunitarie di cui si chiede l’interpretazione e la normativa nazionale applicabile alla controversia. (Corte di Giustizia UE, Sez. IX, con Ordinanza 30.6.2020 C-723/19, Airbnb Ireland UC – in cui i giudici unionali hanno dichiarato manifestamente irricevibile – ai sensi dell’art. 53, par. 2, del Regolamento di Procedura della Corte di Giustizia- la domanda pregiudiziale promossa con Ordinanza del Cons. Stato, sez. IV, 18.9.2019 n. 6219, al fine di dirimere i dubbi sulla compatibilità comunitaria della normativa interna (contenuta nel d.l. n. 50 del 2017) che prevede – a carico degli intermediari immobiliari nel campo delle “locazioni brevi” (“home sharing”), che si occupano altresì della fase del pagamento del relativo canone- taluni obblighi come la ritenuta della tassazione sulle locazioni nonché la nomina di un rappresentante fiscale (nell’ipotesi in cui la società non abbia sede in Italia).)
La Corte di Giustizia Europea co l’ Ordinanza del 10.12.2020 -causa C‑220/20- la Corte di Giustizia Europea ha statuito che la “ratio” del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia. Nell’dall’ordinanza di rinvio, per i giudici unionali, non risultava alcun collegamento, tale da rendere necessaria l’interpretazione richiesta, tra le disposizioni del Trattato UE o del Trattato FUE e la controversia di cui al procedimento principale presso il giudice nazionale. Altro motivo di improcedibilità era stato individuato nel fatto che l’ordinanza di rinvio non contenesse alcuna spiegazione né con riferimento alla scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione delle quali era stata richiesta l’interpretazione né con riferimento ai dubbi nutriti dal giudice del rinvio in proposito, che aveva espresso solo considerazioni di ordine generale.
Normativa
Art. 267 TFUE
La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull’interpretazione dei trattati;
b) sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione.
Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.
Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza n. 29 del 27 febbraio 2024 - Rinvio alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la seguente questione pregiudiziale: se…
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, Sezione n. 5, ordinanza n. 428 depositata il 31 marzo 2023 - Applicabilità al giudizio tributario dell'istituto del rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ai sensi dell'art.363-bis…
- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Rimessione alle Sezioni Unite Civili - ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 7201 depositata il 17 aprile 2023 - Utilizzabilità dello strumento processuale nomofilattico-deflattivo, di cui all'art. 363-bis c.p.c. (rinvio…
- Applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea accluso al Trattato sull'Unione Europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea - Risposta n. 388 del 13 luglio…
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza, sez. n. 2, sentenza n. 60 depositata il 9 agosto 2023 - L'istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia), è di sicura applicazione…
- MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY - Circolare n. 1592 del 16 maggio 2023 - Decreto direttoriale 30 luglio 2021, contributi per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…