AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 01 agosto 2019
Proroga dei versamenti delle dichiarazioni – In una risoluzione i chiarimenti sul pagamento a rate
Pronto il calendario per la rateizzazione dei versamenti per chi sceglie di avvalersi della proroga al 30 settembre 2019 dei termini per il pagamento delle imposte dirette, Irap ed Iva dovute dai soggetti per i quali sono stati approvati gli Isa, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. La risoluzione n. 71/E di oggi si sofferma sulle scadenze dei versamenti e ricorda che nulla cambia per chi ha scelto di non fruire della proroga.
Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga – La risoluzione riassume due possibili calendari per effettuare i versamenti per i contribuenti titolari o non titolari di partita Iva che hanno optato per la proroga sino a fine settembre. Nelle due tabelle di seguito sono indicate le scadenze, le maggiorazioni e gli interessi dovuti.
Titolari di partita Iva
N. rata | Scadenza | Interessi % | Scadenza (*) | Interessi di rateazione % |
---|---|---|---|---|
1 | 30 settembre | 0 | 30 ottobre | 0 |
2 | 16 ottobre | 0,18 | 18 novembre | 0,18 |
3 | 18 novembre | 0,51 |
(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi
Non titolari di partita Iva
N. rata | Scadenza | Interessi % | Scadenza (*) | Interessi di rateazione % |
---|---|---|---|---|
1 | 30 settembre | 0 | 30 ottobre | 0 |
2 | 31 ottobre | 0,33 | 31 ottobre | 0 |
2 | 2 dicembre | 0,66 | 2 dicembre | 0,33 |
(*) Maggiorando l’importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interessi corrispettivi
Versamento in un’unica soluzione – Per tutti i soggetti che abbiano beneficiato della proroga (titolari o meno di partita Iva) e optino per il versamento in una unica soluzione, le date di scadenza sono il 30 settembre 2019, oppure, con una maggiorazione dello 0,40 per cento, il 30 ottobre 2019.
Nulla cambia per gli ordinari piani di rateazione – Il documento di prassi precisa, inoltre, che resta ferma la possibilità per chi sceglie di non fruire della proroga, di versare entro il 30 settembre le somme dovute in base agli ordinari piani di rateazione, al netto degli interessi e della maggiorazione dello 0,40 per cento.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione ordinanza n. 25227 depositata il 24 agosto 2022 - Il condono previsto dall'art. 9 bis della l. n. 289 del 2012, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle…
- Autoliquidazione INAIL - Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2021-2022. Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate - INAIL - Nota 11 gennaio 2022, n. 198
- Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2022-2023 - Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate - INAIL – Nota n. 346 del 12 gennaio 2023
- INAIL - Nota n. 268 del 9 gennaio 2024 - Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2023-2024 - Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 maggio 2020, n. 9501 - In tema di riscossione delle imposte sui redditi e di imposte sul valore aggiunto i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 marzo 2020, n. 6572 - TARSU termine di prescrizione quinquennale per l'accertamento della rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…
- Il giudice tributario è tenuto a valutare la corre
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5894 deposi…
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…