AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 11 gennaio 2021, n. 9
Qualificazione fiscale di una Fondazione di famiglia del Liechtenstein. Articolo 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre del 1973 n. 600
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante è una fondazione di famiglia, costituita secondo il diritto del Principato del Liechtenstein (nel prosieguo “Istante” o “Fondazione”), con sede in Vaduz. La Fondazione ha personalità giuridica ed è iscritta nel pubblico registro del Principato del Liechtenstein dal gg/mm/aaaa. I Fondatori, nove persone fisiche residenti in Italia, sono tutti deceduti.
Pochi giorni dopo la costituzione, i Fondatori hanno trasferito, a titolo gratuito, alla Fondazione un’area boschiva situata in Austria di proprietà della famiglia dalla seconda metà dell’Ottocento. Si rappresenta che i Fondatori, ciascuno rappresentante il proprio ramo familiare, scelsero la forma giuridica della fondazione perché era l’unica che all’epoca poteva garantire il mantenimento unitario del compendio forestale. In particolare, viene evidenziato che la “Stiftung” del Liechtenstein fu considerata lo strumento giuridico più adeguato per ottenere la segregazione e l’amministrazione della proprietà nell’interesse dei beneficiari.
Dal 1983, la Fondazione si articola in due sezioni giuridicamente indipendenti, le “divisioni o “sub-fondazionì “A” e “B” (in seguito “Divisione A” e “Divisione B” o “Divisioni”) che sono iscritte al pubblico registro del Principato del Liechtenstein.
La predetta area si compone di due separati compendi la cui “proprietà è stata attribuita, in ragione alla diversa localizzazione dei due compendi, in parte alla Divisione “A” e in parte alla Divisione “B”‘.
Ai sensi dell’attuale Statuto (in continuità con il precedente), la Fondazione ha durata illimitata (cfr. art. 2) e ha lo scopo di amministrare il patrimonio dedicato a favore dei Beneficiari (cfr. art. 4).
Gli organi della Fondazione sono: il Consiglio di Fondazione, l’Assemblea dei Beneficiari e il Comitato consultivo.
La Fondazione dichiara di non aver esercitato alcuna attività su tali compendi boschivi se non quella di mantenimento e gestione degli stessi.
Nel 2020, anche in conseguenza di trattative per la cessione dell’area boschiva, il Consiglio ha adottato un nuovo Statuto e un nuovo Regolamento, per allinearli ” all’effettiva organizzazione e alle norme sulle fondazioni vigenti in Liechtenstein.
In base alla premessa dello Statuto del 2020, il Consiglio, che si compone di due membri non residenti in Italia:
– ” rappresenta l’organo supremo della fondazione a cui spetta la gestione, la rappresentanza e l’amministrazione del patrimonio della fondazione nel rispetto della volontà del fondatore e che è responsabile del conseguimento dell’oggetto della fondazione nel rispetto dello statuto”;
– ” opera da sempre in assenza di direttive da parte dei beneficiari e da sempre amministra e rappresenta la fondazione in modo giuridicamente vincolante nei confronti dei beneficiari della fondazione e di terzi a propria discrezione e autonomamente”.
Secondo quanto riportato in una dichiarazione (allegata all’istanza), il Consiglio agisce in piena autonomia e la revoca di membri è ammessa solo per giusta causa (cfr. art. 8 dello Statuto).
Non possono essere membri del Consiglio i Beneficiari o le persone ad essi associate (cfr. art. 8).
Qualsiasi direttiva vincolante nei confronti del Consiglio è inammissibile e nulla. Il potere direttivo non può, pertanto, essere concesso ai Beneficiari o a persone a questi associate (cfr. art. 9).
Altrettanto inammissibili e nulli sono accordi esterni alla dichiarazione costitutiva che limitino in qualsivoglia modalità l’indipendenza del Consiglio (cfr. art. 9).
Il Consiglio può apportare modifiche allo Statuto e al Regolamento nel rispetto dello scopo della Fondazione. In nessun caso, il Consiglio può prevedere che al Fondatore o ai Beneficiari spetti una facoltà dispositiva diretta o indiretta sul patrimonio della Fondazione. Inoltre, il Consiglio, all’unanimità, può estinguere la Fondazione se necessario per il conseguimento dello scopo della stessa o se tale scopo non è più conseguibile e, in tal caso, delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nell’ambito di quanto delineato nel regolamento.
Nella documentazione integrativa, l’Istante ha specificato che i Beneficiari sono univocamente individuati dall’articolo 2 del Regolamento del aaaa come ‘ ‘i sottoscritti in ragione di un nono a testa i primi sette, di un nono collettivamente considerati come unico soggetto (stirpe) l’ottavo e il nono nominativo, e di un nono sempre considerati come unico soggetto (stirpe) gli ultimi cinque nominativi.
Allo stato attuale, essendo i Fondatori deceduti, ai diritti di questi ultimi sono subentrati i discendenti diretti in linea retta.
Nella documentazione integrativa è stato, inoltre, specificato che ” Gli attuali beneficiari della Fondazione (ndr) sono individuati nominativamente nel documento allegato … all’istanza di interpello, aggiornato alla data del gg/mm/aaaa. Si precisa che l’elenco (…) è il documento trasmesso all’Amministrazione fiscale austriaca unitamente alla comunicazione datata gg/mm/aaaa (… ) nell’ambito della full disclosure richiesta da tali Autorità con riferimento sia alle disposizioni statutarie sia ai beneficiari (..). Successivamente a tale data, non sono pervenute al Consiglio di Fondazione comunicazioni di variazione dei Beneficiari, fatta salva la ripartizione della quota di Tizio deceduto nel dicembre aaaa senza eredi diretti.
L’Assemblea dei Beneficiari, composta dagli eredi di seconda e terza generazione dei capostipiti dei nove rami della famiglia dei Fondatori, può essere convocata dal Consiglio o dal Comitato Consultivo, d’ufficio o su richiesta di un numero di Beneficiari che raggiungono collettivamente una quota di “beneficio” del 30 per cento.
L’Assemblea dei Beneficiari ha come unico potere, riconosciuto dal Regolamento, la nomina e la revoca dei membri del Comitato Consultivo.
Il Comitato Consultivo è costituito da sei membri, nominati a tempo indeterminato, salva diversa delibera, tra i Beneficiari o loro successori.
Il Comitato:
– può revocare i membri del Consiglio, in presenza di giusta causa;
– ha diritto di essere ascoltato dal Consiglio con riferimento alla gestione e all’amministrazione del patrimonio della Fondazione. In tale ambito, il Consiglio non è vincolato alle raccomandazioni del Comitato Consultivo, bensì ha completa discrezione decisionale;
– ha diritto di fornire il proprio parere al Consiglio in caso di delibere aventi ad oggetto l’alienazione di parti consistenti del patrimonio o l’estinzione della Fondazione; in tali ipotesi, il Consiglio deve consultare “obbligatoriamente” il Comitato Consultivo. Se, previa discussione con il Consiglio, il Comitato Consultivo nega l’approvazione, il Consiglio può procedere in merito “solo” con delibera all’unanimità e motivazione scritta della decisione;
– ha diritto di consultare in qualsiasi momento i libri e i registri della Fondazione.
Nella documentazione integrativa viene specificato che “Non è mai stato redatto il Regolamento del Comitato, in quanto non si è mai reso necessario formalizzarne le modalità operative. Il Comitato, infatti, si è limitato, negli anni, a prendere parte alla riunione annuale durante la quale il Consiglio di Fondazione illustrava i diversi profili connessi alla gestione del patrimonio della Fondazione prendendo atto del Consiglio”.
Prima della modifica del …. 2020, il Regolamento prevedeva che l'” organo supremo” della stessa fosse l’Assemblea dei Beneficiari tramite il “Comitato esecutivo” da questa nominato.
L’Istante afferma che tali previsioni non solo non rispecchiavano l’effettiva sostanza della Fondazione ma erano in contrasto con il diritto del Liechtenstein, secondo il quale l’Organo Supremo sarebbe il Consiglio di Fondazione.
In Liechtenstein le fondazioni non sono soggette ad alcun obbligo di tenuta di scritture contabili, tuttavia il Consiglio, a partire dal aaaa, redige il “conto annuale” della Fondazione e delle Divisioni, anche al fine di predisporre la dichiarazione dei redditi sia in Liechtenstein che in Austria.
L’Istante dichiara di adempiere regolarmente agli obblighi contabili e fiscali previsti in Austria, dove le è stato attribuito un codice fiscale ed è tassata in base ai redditi da “agricoltura e silvicoltura”. In tale Stato, secondo quanto riferito dall’Istante, le fondazioni estere sono considerate “opache” a condizione che sia effettuata una full disclosure con riferimento alle disposizioni statutarie e ai Beneficiari. A tal fine, in data gg/mm/aaaa, l’Istante dichiara di aver trasmesso la documentazione necessaria affinché l’ente potesse beneficiare di detto regime di tassazione come opaco.
In data gg/mm/aaaa, si è conclusa la trattativa per la cessione dell’area boschiva con la stipula del relativo atto, sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo che poteva avvenire tra il gg/mm/ 2021 e il gg/mm/2021.
A seguito di tale cessione, il Consiglio intende procedere alla distribuzione ai Beneficiari della predetta liquidità.
Ciò posto, ai fini delle imposte dirette, l’Istante chiede conferma che:
1) la Fondazione non possa essere considerata un soggetto interposto, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del d.P.R. 29 settembre del 1973 n. 600, rispetto ai potenziali Beneficiari;
2) qualora sia esclusa l’ipotesi di interposizione, che la Fondazione sia da considerare, ai fini fiscali italiani, un istituto analogo ad un trust opaco;
3) che le somme corrisposte ai Beneficiari residenti in Italia non debbano essere assoggettate a tassazione, ai fini delle imposte dirette, non rientrando nella previsione di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), tenuto conto che la Fondazione non è stabilita in un Paese “a fiscalità _privilegiata ;
4) conseguentemente non sia necessaria la dimostrazione di cui all’articolo 45, comma 4-quater, del Tuir.
Inoltre, ai fini delle imposte indirette, considerato che al momento del trasferimento da parte dei Fondatori della proprietà boschiva nella Fondazione non è stata corrisposta l’imposta di donazione in Italia, l’Istante chiede di chiarire la corretta applicazione, alla fattispecie in esame, dell’articolo 2, comma 47, del decreto legge 29 dicembre 2006, n. 262.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Fondazione ritiene, in primo luogo, di essere un istituto analogo ad un trust secondo i chiarimenti forniti nella prassi dall’Amministrazione finanziaria.
L’Istante ritiene, inoltre, che non sia da considerare un soggetto interposto ai sensi dell’articolo 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo quanto chiarito nella circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E.
Al riguardo, la Fondazione evidenzia che ha durata illimitata, inoltre, anche secondo la legislazione locale, la stessa non può essere revocata se non in casi particolari e solo da parte dei Fondatori, tutti deceduti nel caso di specie. I successivi Beneficiari, come previsto dal Regolamento, sono i discendenti dei Fondatori che non hanno il potere di revocare la Fondazione.
Inoltre, la disponibilità della proprietà austriaca è rimessa al Consiglio che può amministrare, discrezionalmente e autonomamente, il patrimonio e i redditi della Fondazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto.
Detta autonomia del Consiglio è garantita anche da altre disposizioni dello Statuto e del Regolamento, quali la durata minima della carica del Consiglio, la revoca anticipata dello stesso solo per giusta causa, l’impossibilità per i Beneficiari di fare parte di tale Organo, l’esclusione del Consiglio da qualsivoglia beneficio, l’inammissibilità di modifiche dello Statuto che pregiudichino l’indipendenza del Consiglio.
Il Comitato Consultivo ha semplici diritti di audizione, consulenza e consultazione che non vincolano il Consiglio a cui spetta, sempre, la decisione finale.
I Beneficiari non hanno alcun potere di vincolare le scelte del Consiglio né vantano un diritto attuale a ricevere distribuzioni di redditi o patrimonio della Fondazione.
L’articolo 2.2 del Regolamento prevede, infatti che “il consiglio della fondazione decide l’ammontare, il momento e la suddivisione degli stanziamenti, ascoltato il comitato consultivo, ai sensi dell’art. 9 a propria discrezione. I beneficiari non vantano alcun diritto sugli stanziamenti attraverso la fondazione”.
L’articolo 9 richiamato stabilisce che “la gestione e in particolare l’amministrazione del patrimonio della fondazione e delle sub-fondazioni è in capo al consiglio della fondazione, che a tal riguardo è tenuto ad ascoltare il parere del comitato consultivo. Ciò vale in particolare nell’ambito di una seduta da tenersi una volta all’anno, in occasione della quale vengono stabiliti i principi di gestione, (… ) nonché la determinazione degli stanziamenti annuali ai beneficiari. Il consiglio della fondazione non è vincolato alle raccomandazioni del comitato consultivo, bensì ha discrezione decisionale”.
Alla luce di quanto rappresentato, l’Istante ritiene che, anche ai fini fiscali italiani, sia da considerare un istituto analogo ad un trust opaco, in quanto non è possibile rinvenire Beneficiari “di reddito individuato” secondo la prassi dell’Amministrazione finanziaria.
L’Istante, inoltre, sottolinea che non essendo un ente stabilito in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dalla stessa, si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis del Tuir, per le somme corrisposte ai Beneficiari non trovi applicazione l’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), seconda parte, del Tuir e, conseguentemente, non si applichi l’articolo 45, comma 4-quater, del medesimo Testo unico.
Al riguardo, l’Istante evidenzia che il Liechtenstein (Paese in cui è soggetto passivo d’imposta) è membro dello Spazio economico europeo sin dal 1995 ed è fra gli Stati inseriti nella cd. “white list” di cui al d.m. 4 settembre 1996.
Inoltre, come evidenziato nella documentazione integrativa, il livello nominale di tassazione, in Liechtenstein, dei redditi prodotti dalla Fondazione non è inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia. Infatti, le Stiftung, se residenti in virtù della sede legale o dell’amministrazione in Liechtenstein, sono ordinariamente e illimitatamente assoggettate ad imposizione con aliquota 12,50 per cento, al pari di qualunque altra persona giuridica.
La Fondazione ha sempre, regolarmente, presentato la dichiarazione dei redditi in Liechtenstein e versato l’imposta sul reddito dovuta, nella misura fissa minima prevista (attualmente pari a 1.800 CHF), “in quanto gli unici redditi prodotti sono stati redditi derivanti dalla gestione di terreni esteri utilizzati a fini agricoli e forestali non imponibili per la generalità dei soggetti illimitatamente assoggettati ai sensi dell’articolo 48, comma 1 dello SteG”. Il medesimo articolo prevede che non siano imponibili le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili esteri, pertanto l’Istante anche con riferimento all’anno 2021 verserà la suddetta imposta minima.
L’Istante evidenzia che la non imponibilità dei redditi derivanti da terreni agricoli-forestali all’estero e delle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili all’estero non è un “regime speciale” ma una regola applicabile alla generalità delle persone giuridiche residenti in Liechtenstein; Stato estero che, per alcune categorie di reddito, ha adottato, come metodo per evitare la doppia imposizione giuridica, la tecnica dell’esenzione dei redditi prodotti all’estero, come descritto nel Commentario all’articolo 23 del modello OCSE, in alternativa al metodo della tassazione world wide con il credito d’imposta.
Qualora, invece, l’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, del Tuir dovesse essere inteso nel senso che la verifica debba essere effettuata con riferimento allo Stato ove il reddito viene concretamente prodotto, si giungerebbe alla medesima conclusione. In Austria, infatti, il livello nominale di tassazione (25 per cento) non è inferiore alla metà di quello applicabile in Italia, anche considerando eventuali regimi speciali. La Fondazione, in detto Paese, subisce una tassazione effettiva non inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta se residente in Italia.
Se il Liechtenstein, per evitare la doppia imposizione giuridica, anziché adottare il metodo dell’esenzione per le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili esteri avesse adottato il metodo della tassazione world wide con il credito d’imposta, la Fondazione avrebbe liquidato le imposte sul reddito con aliquota 12,50 per cento, scomputando le corrispondenti imposte pagate in Austria.
Alla luce di quanto illustrato, l’Istante ritiene di rientrare tra gli istituti analoghi ai trust non stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata e, pertanto, le somme che corrisponderà ai Beneficiari residenti non costituiscono reddito di capitali, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), seconda parte, del Tuir.
Conseguentemente, l’Istante ritiene che la presunzione prevista dall’articolo 45, comma 4-quater, del medesimo Testo unico non sia applicabile nel caso di specie, in quanto essendo stata introdotta, anch’essa, dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 debba essere letta in modo coordinato con la citata lettera gsexies). L’articolo 45 citato, infatti, riguarda esclusivamente la quantificazione del reddito imponibile e non il presupposto impositivo che, invece, è regolato dall’articolo 44, comma 1, lettera g- sexies, del Testo unico.
Ai fini della tassazione in materia di imposta sulle successioni e donazioni, con riferimento ai trust e istituti analoghi come le Stiftung, occorre richiamare le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006 in base al quale l’imposta si applica anche in caso di «costituzione di vincoli di destinazione»». La predetta disposizione prevede che oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni siano «i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito nonché la costituzione di vincoli di destinazione» secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito, TUS).
Alla luce della recente evoluzione della giurisprudenza e della prassi, l’Istante ritiene che solo l’attribuzione al beneficiario può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza. Ne consegue che, in linea di principio, l’attribuzione di beni o diritti vincolati nel trust
o istituti analoghi ai Beneficiari dello stesso determina l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni di cui al TUS.
Sul punto l’Istante richiama le posizioni espresse nelle recenti Risposte n. 106 e 352 del 2021 che rimandano per la corretta interpretazione della norma in esame alla sentenza di Cassazione n. 10256 del 2020 in cui, tra l’altro è stato affermato che “poiché ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost, che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel “trust” di cui alla L. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985), detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del “trust” né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e “trustee ” in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario e che “la sola apposizione del vincolo non comporta, di per sé, incremento patrimoniale significativo di un reale trasferimento di ricchezza.
L’Istante precisa che le attribuzioni ai Beneficiari delle somme derivanti dalla vendita del patrimonio della Fondazione (in una o più tranches) sarà effettuata sulla base di una delibera all’unanimità dei membri del Consiglio di Fondazione.
A fronte di ciascuna attribuzione, il Consiglio intenderebbe redigere un verbale della delibera dove sarà indicato l’importo complessivo da attribuire ai Beneficiari mediante bonifici bancari con causale “attribuzione patrimonio” dalla Fondazione e un prospetto con elencazione di tutti i Beneficiari completo delle quote e dell’importo spettante a ciascuno.
L’Istante evidenzia di non essere in possesso della documentazione attestante il costo di acquisto o valore dei beni apportati dai 9 Fondatori e che nelle delibere di attribuzione ai Beneficiari non indicherebbe alcuna distinzione tra “patrimonio” e “reddito” con conseguente obbligo, da parte dei Beneficiari stessi, di versare l’imposta di donazione sull’intero importo che riceveranno dalla Fondazione, a meno che non venga ritenuto valido il valore del patrimonio apportato risultante dal primo rendiconto redatto dal Consiglio nel aaaa, predisposto in ottemperanza agli adempimenti fiscali introdotti in Liechtenstein, o quello risultante da una stima richiesta dal Consiglio nel aaaa, con riferimento alla data del gg/mm/aaaa, e determinata induttivamente a partire dalle imposte versate in Austria al momento del trasferimento dei beni.
Tenuto conto anche del fatto che al momento del trasferimento della proprietà austriaca dai Fondatori (persone fisiche residenti in Italia) alla Fondazione non è stata corrisposta alcuna imposta di donazione in Italia, l’Istante ritiene che i principi sopra riportati siano applicabili anche alla fattispecie in esame e che pertanto:
– l’imposta sulle successioni e donazioni debba essere applicata al momento delle attribuzioni che la Fondazione porrà in essere a favore dei Beneficiari, tenendo conto delle aliquote e delle franchigie previste dal comma 49 dell’articolo 2 del decreto legge n. 262 del 2006, facendo riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra i Fondatori e i Beneficiari;
– la base imponibile corrisponde alle somme che verranno effettivamente corrisposte dalla Fondazione ai Beneficiari, ovvero al valore “storico” risultante dal rendiconto della Fondazione al gg/mm/aaaa, con riferimento all’importo al gg/mm/aaaa, o dalla stima al gg/mm/aaaa;
– il Consiglio consegnerà a ciascun Beneficiario copia del verbale della sopra descritta delibera di distribuzione apostillata affinché ognuno di loro possa procedere con la registrazione spontanea (ai sensi dell’articolo 56-bis, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990) presso l’Agenzia delle entrate e la liquidazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, come evidenziato nella circolare 6 agosto 2007 n. 48/E, si rileva che il legislatore tiene conto della possibilità che ordinamenti stranieri disciplinino istituti analoghi al trust ma assegnino loro un “nomen iuris” diverso.
Pertanto, per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto analogo trust, si deve fare riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti detto istituto.
Come ribadito nella circolare 16 luglio 2015, n. 27/E, il riferimento agli “istituti aventi analogo contenuto” presente nel citato articolo 73 del Tuir è stato evidentemente inserito dal legislatore al fine di impedire che tale disposizione, dettata da evidenti finalità anti-elusive, fosse facilmente aggirata utilizzando istituti nominalmente diversi dal trust ma con caratteristiche analoghe (cfr. anche circolare 23 novembre 2009, 43/E).
In linea di principio, dunque, una fondazione di famiglia del Liechtenstein può considerarsi quale istituto analogo al trust se presenta gli elementi caratteristici di quest’ultimo e, conseguentemente, essere soggetta alle disposizioni allo stesso applicabili (cfr. circolari 23 novembre 2009, n. 49, p. 1.12, e 23 dicembre 2013, n. 38/E).
Questo consolidato orientamento trova, da ultimo, conferma anche negli atti preparatori di recenti provvedimenti legislativi in materia di trust. Ad esempio, nella Relazione Tecnica al decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 che è intervenuto a modificare l’articolo 44, comma 1, lettera g-sexies, del Tuir ed ha inserito il comma 4- quater all’articolo 45 del medesimo Testo unico, aventi ad oggetto la disciplina tributaria dei trust e istituti analoghi – nella quale è espressamente indicato che “ai fini della quantificazione dell’impatto sul gettito della misura proposta, sono state valorizzate le informazioni pervenute dal Common Reporting Standard riconducibili a soggetti esteri denominati “trust” e “Stiftung”.
Ciò posto, si rileva che il trust è un istituto giuridico tipicamente anglosassone riconosciuto in Italia per effetto della legge 16 ottobre 1989, n. 364, di ratifica ed esecuzione della “Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento”, adottata a L’Aja il 1° luglio 1985, ma privo di una organica normativa interna che ne disciplini compiutamente i profili civilistici e fiscali.
Nell’ordinamento interno, con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), è stato modificato l’articolo 73 del Tuir con l’inserimento del trust tra i soggetti passivi IRES, l’introduzione di specifici criteri per la determinazione della residenza del trust, nonché l’individuazione di criteri utili ad operare la distinzione, ai fini delle imposte dirette, del trust con “beneficiari individuati (cosiddetto “trust trasparente”‘), da quello senza beneficiari individuati (cosiddetto “trust opaco”‘).
Affinché un trust possa essere qualificato soggetto passivo, ai fini delle imposte sui redditi, costituisce elemento essenziale l’effettivo potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati dal disponente.
Nella circolare 27 dicembre 2010, n. 61/E, richiamando la precedente circolare 10 ottobre 2009, n. 43/E, sono state individuate alcune tipologie di trust da ritenere inesistenti in quanto interposti, fra le quali, quelle in cui:
– il disponente o il beneficiario risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può esercitarli senza il suo consenso;
– ogni altra ipotesi in cui il potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.
In tali casi il trust si configura come struttura meramente interposta rispetto al disponente, al quale devono continuare ad essere attribuiti i redditi solo formalmente prodotti dal trust.
Ciò comporta che tali redditi saranno assoggettati a tassazione in capo al disponente secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza.
Inoltre, come chiarito con circolare del 23 dicembre 2013, n. 38/E, non solo nel caso di possesso diretto di attività estere da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona, sussiste l’obbligo di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, di cui all’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n.167. È il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali “formalmente” intestate ad un trust (sia esso residente che non residente). Ogni qualvolta il trust sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del trust, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità.
Con riferimento al caso di specie, tenuto conto che le modifiche statutarie e regolamentari sono avvenute in data gg/mm/2020, vale a dire otto giorni prima della cessione dell’unico bene facente parte del patrimonio della Fondazione, la qualificazione fiscale della stessa deve necessariamente tener conto degli atti istitutivi originari messi a disposizione (Statuto e Regolamento), nonché della governarne che hanno caratterizzato l’esistenza della medesima dalla sua istituzione alle modifiche intervenute nel 2020.
Al riguardo, si evidenzia che l’Istante ha prodotto:
– l’Atto Istitutivo del aaaa e lo Statuto del aaaa, asserendo che il medesimo presenti modifiche poco significative rispetto a quello originario;
– il Regolamento del aaaa, rispetto al quale l’Istante dichiara che è rimasto invariato fino alle modifiche del 2020.
Dall’esame dei citati atti vengono in rilievo, in particolare i seguenti elementi caratterizzanti la Fondazione:
– i Fondatori erano anche i Beneficiari iniziali della Fondazione;
– l'” Organo Supremo” della Fondazione era l’Assemblea dei Beneficiari alla quale era attribuito il potere di deliberare in merito alla nomina e sostituzione dei membri del Comitato esecutivo e nelle altre materie riservate dallo Statuto a tale organo;
– i poteri dell’Assemblea dei Beneficiari erano esercitati, irrevocabilmente, dal Comitato esecutivo, composto da quattro membri nominati, tra i Beneficiari o discendenti di questi, dall’Assemblea stessa;
– i membri del Consiglio e del Comitato esecutivo, che non siano Beneficiari, partecipano alle delibere dell’Assemblea dei Beneficiari solo con voto consultivo;
– l’amministrazione e la gestione del patrimonio della Fondazione spetta al Consiglio ” in collaborazione con il Comitato esecutivo”;
– gli atti di scioglimento della Fondazione, di modifica dello Statuto e alienazione del patrimonio della stessa sono sottoposti ad autorizzazione dell’Assemblea dei Beneficiari;
– il Consiglio e il Comitato esecutivo possono impugnare le delibere dell’Assemblea dei Beneficiari solo per violazione di legge.
Dagli atti citati, in sintesi, si evince che la Fondazione, istituita nel aaaa dai nove Fondatori attualmente deceduti, ha quale scopo principale l’amministrazione del patrimonio, costituito dall’area boschiva in Austria in favore dei Beneficiari, che inizialmente erano gli stessi Fondatori e, successivamente, i loro eredi.
Secondo quanto riscontrato nella documentazione di cui sopra, la Fondazione si caratterizza per una forte ingerenza sia da parte degli originari Fondatori sia, dopo la morte di questi ultimi, degli attuali Beneficiari (di fatto, gli eredi dei primi).
Ciò posto, secondo quanto affermato dall’Istante “Nel corso del 2020, anche in conseguenza delle trattative in corso per la vendita della proprietà, è stata fatta, dal consiglio di fondazione, una approfondita verifica in merito alla legittimità degli Statuti in esito della quale è emerso che non solo non rispecchiavano in modo adeguato la reale organizzazione ma che, inoltre, gli stessi erano parzialmente in contrasto con la normativa cogente del Liechtenstein sulle fondazioni”.
Di conseguenza, in data gg/mm/ 2020, la Fondazione ha modificato Statuto e Regolamento.
In data gg/mm/2020, secondo quanto riferito dall’Istante, “dopo diversi mesi di trattative, la Fondazione (ndr) ha sottoscritto con un terzo soggetto austriaco un contratto di compravendita avente ad oggetto l’intera proprietà boschiva”
Dalla sua istituzione la Fondazione, inoltre, non ha svolto alcuna attività, salvo quella di gestione e manutenzione del compendio boschivo. Al riguardo, in particolare, l’Istante precisa in documentazione integrativa che “l’attività del Consiglio di Fondazione, limitandosi all’amministrazione e gestione del patrimonio, non ha richiesto negli anni una attività particolarmente strutturata. L’attività decisionale verteva sostanzialmente nelle scelte riguardanti la manutenzione del bosco in Austria, di fatto affidate al signor (…) residente in Austria, che aveva anche il ruolo (sostanzialmente pubblico) di accertare che l’attività locale (specie con riferimento all’abbattimento degli alberi) avvenisse in conformità alla normativa austriaca. Non vi sono quindi ulteriori verbali [oltre a quelli allegati ndr] eccetto quello che vede coinvolti oltre al Consiglio di Fondazione i Beneficiari avente ad oggetto l’ipotetica dismissione dell’intera proprietà.
Secondo quanto riferito, dunque, la più significativa operazione posta in essere sul patrimonio della Fondazione è rappresentata dalla cessione dello stesso a terzi conclusa, dopo mesi di trattative, il gg/mm/ 2020.
Dalla delibera inerente tale cessione, adottata in data gg/mm/2020, ovvero in un momento in cui non erano ancora intervenute le modifiche allo Statuto ed al Regolamento di cui sopra, risulta che alla relativa adunanza del Consiglio hanno preso parte anche i Beneficiari. Ciò in quanto, come verbalizzato nel medesimo documento, in base all’articolo 9 dello Statuto, il Consiglio deve ottenere l’approvazione dell’Assemblea dei Beneficiari per procedere alla cessione del compendio boschivo. Inoltre, nel medesimo verbale si pone quale condizione per l’approvazione da parte dei Beneficiari che “sia offerto un prezzo di acquisto di almeno XXmilioni di euro al lordo delle imposte (se non disponibili offerte formali queste saranno comunicate ai beneficiari” e che “la bozza definitiva del contratto di acquisto venga sottoposta per informazione ai beneficiari.
Sulla base di quanto rilevato, per le vicende sopra esposte, le modifiche allo Statuto ed al Regolamento intervenute successivamente (gg/mm/ 2020), non hanno mai avuto concreta attuazione fino alla dismissione del patrimonio della Fondazione. Infatti, sebbene la cessione sia stata conclusa il gg/mm/ 2020, la decisione di cedere e le trattative sono state realizzate prima. Inoltre, con l’intervenuta cessione la Fondazione dovrebbe aver raggiunto il suo scopo (vale a dire la gestione del patrimonio a favore dei Beneficiari).
In ogni caso, anche dall’esame dello Statuto e del Regolamento del 2020, non sembra ravvisarsi una completa autonomia del Consiglio rispetto al Comitato Consultivo.
Al riguardo, assume rilevanza la circostanza che il Consiglio può essere revocato in presenza di giusta causa, la quale ricorre, tra l’altro, in caso di “gravi inadempimenti degli obblighi del Consiglio (cfr. art. 8 dello Statuto).
Tra gli obblighi del Consiglio emerge quello di consultazione del Comitato Consultivo, che dispone del diritto di consulenza nel caso in cui, come quello in esame, il Consiglio intenda deliberare l’alienazione di parti consistenti del patrimonio della Fondazione. Pertanto, qualora tale consultazione non avvenga, il Consiglio potrà essere revocato.
Inoltre, si rileva che, qualora il Comitato Consultivo neghi l’approvazione alla cessione di parti consistenti del patrimonio, il Consiglio, composto di due persone, deve deliberare all’unanimità. Tale condizione non dovrebbe assumere nessuna rilevanza tenuto conto che il Consiglio, essendo composto da due persone, dovrebbe deliberare necessariamente all’unanimità anche nell’ipotesi in cui il parere del Comitato sia positivo.
Le clausole statutarie sopra richiamate e le modalità attraverso le quali, concretamente, è stato realizzato lo scopo principale della Fondazione, manifestano l’ingerenza dei Beneficiari nella gestione del patrimonio della stessa e, conseguentemente, l’inesistenza ai fini fiscali italiani della Fondazione, secondo la prassi sopra riportata.
Dal punto di vista dell’imposizione diretta, ne deriva che i redditi formalmente prodotti dalla Fondazione, successivamente alla morte dei Fondatori, siano da assoggettare a tassazione in capo ai Beneficiari secondo i principi generali previsti per ciascuna delle categorie reddituali di appartenenza (cfr. circolare n. 61/E del 2010).
Nel caso di specie, la cessione dell’area boschiva non comporta la tassazione di alcuna plusvalenza in capo ai Beneficiari in applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, il quale dispone che sono imponibili «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante».
Per completezza, si ricorda che gli investimenti e le attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti e suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia sono soggetti agli obblighi di monitoraggio fiscale, di cui al decreto legge n. 167 del 1990, attraverso l’indicazione dei relativi valori nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. La compilazione di tale quadro assolve anche agli obblighi di liquidazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE), di cui all’articolo 19, commi da 13 a 22, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nei casi in cui siano dovute.
Ai fini delle imposte indirette, le somme attribuite dalla Fondazione ai beneficiari italiani assumono rilevanza ai fini dell’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, prevista dall’articolo 2, comma 47, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262.
Tale disposizione, infatti, prevede che oggetto dell’imposta sulle successioni e donazioni sono «i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito nonché la costituzione di vincoli di destinazione secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346».
Più specificamente, si ritiene che le attribuzioni delle somme derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare in questione rientrino nella definizione di trasferimenti mortis causa dai Beneficiari (i nove fratelli anche Fondatori della Fondazione e residenti in Italia) ai propri eredi e, pertanto, sugli stessi è applicabile l’imposta sulle successioni, sull’ammontare delle somme effettivamente percepite dai Beneficiari.
Allo stato attuale, infatti, i nove Fondatori sono tutti deceduti e, come precisato nell’istanza, ai diritti di questi ultimi sono subentrati i discendenti diretti in linea retta. In particolare, tre dei nove rami originari si sono estinti per mancanza di discendenti diretti con la morte dei Fondatori/Beneficiari e, in tali casi, alla morte sono subentrati gli altri Beneficiari, in ugual misura per ciascuna stirpe superstite.
Pertanto, il presupposto che giustifica l’attribuzione delle somme in questione è la qualifica di “beneficiario” della Fondazione assunta dagli attuali eredi degli originari soggetti Beneficiari, proprio per effetto della successione.
Tale affermazione trova riscontro nel Regolamento del aaaa che, all’articolo 2, individua univocamente i Beneficiari come “i sottoscritti in ragione di un nono a testa i primi sette, di un nono collettivamente considerati come unico soggetto (stirpe) l’ottavo e il nono nominativo, e di un nono sempre considerati come unico soggetto (stirpe) gli ultimi cinque nominativi.
Il medesimo articolo 2 prevede, inoltre, che “Ciascun beneficiario partecipa ai benefici (profitti e risultato di una liquidazione) e al voto in proporzione alla sua quota”.
L’articolo 3 del medesimo Regolamento prevede, inoltre, che “I diritti del beneficiario si trasmettono solo per causa di morte e secondo le norme della successione legittima del Liechtenstein”.
Al seguito del decesso dei Fondatori/Beneficiari, tra i beni e i diritti dell’attivo ereditario di ognuno di essi erano compresi anche i diritti/benefici legati alla Fondazione trasmessi come previsto dal predetto Regolamento.
Pertanto, poiché la percezione delle somme di denaro in esame, costituisce ” l’evento che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità” gli eredi ed attuali beneficiari della fondazione dovranno provvedere a presentare la dichiarazione integrativa di cui al comma 6 dell’articolo 28 del d.lgs. 346 del 1990.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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