Agenzia delle Entrate – Risposta n. 161 del 30 marzo 2022
Redditi di capitale – Obblighi di sostituzione d’imposta della SGR in sede di liquidazione di OICR- Art. 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
L’istante (di seguito, “Istante” o “SGR”) è una società autorizzata dalla Banca d’Italia alla gestione di fondi di investimento alternativi (“FIA”), iscritta all’albo di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La SGR gestisce FIA chiusi e riservati ad investitori professionali (diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari) nell’ambito dei quali figura il FIA X (di seguito, il “Fondo”), istituito dalla stessa SGR nel 2006, le cui quote nominative sono state collocate presso una pluralità di investitori direttamente dalla SGR ed immesse in un certificato cumulativo detenuto presso la banca depositaria del Fondo e non sono inserite in un sistema di deposito accentrato. Con riferimento al Fondo gestito, la SGR rappresenta di aver effettuato a favore dei partecipanti in proporzione alle quote possedute, rimborsi parziali pro-quota del valore nominale (i.e. il numero delle quote emesse non varia a seguito del rimborso) senza annullamento delle quote.A tal fine, la SGR ha determinato l’importo dei proventi distribuiti sulla base delle previsioni del regolamento del Fondo e, specificatamente, della clausola di distribuzione c.d. “waterfall” dei pagamenti, secondo cui la distribuzione è a titolo di rimborso del capitale fino a concorrenza dei versamenti effettuati a fronte della sottoscrizione delle quote e, per la parte eccedente, a titolo di provento. La SGR precisa che questi ultimi importi sono stati considerati redditi di capitale quali “proventi distribuiti in costanza di partecipazione”, ai sensi dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dunque ” assoggettati a tassazione in misura “lorda” mediante applicazione della ritenuta a cura della SGR”. Più precisamente, in sede di riscontro alla richiesta di documentazione integrativa, la SGR afferma che detti redditi sono stati determinati senza tenere in considerazione la posizione soggettiva dei singoli investitori. In particolare, in determinati casi, la distribuzione è stata qualificata quale restituzione di capitale (i.e. non soggetto a tassazione) anche per importi distribuiti in misura eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nel Fondo. Trattasi degli investitori titolari delle quote del Fondo il cui risultato maturato al 30 giugno 2011 era negativo o degli investitori che avevano acquistato le quote sul mercato secondario ad un prezzo inferiore rispetto ai versamenti effettuati dagli investitori cedenti. Pertanto, secondo quanto rappresentato, in sede di liquidazione del Fondo, si potrebbe verificare il caso in cui, a fronte di un reddito di capitale da distribuire, la SGR non disporrebbe di importi distribuibili sufficienti a far fronte al versamento della ritenuta. La SGR evidenzia che, in base all’articolo 26-quinquies, i redditi di capitale qualificati come “proventi distribuiti in costanza di partecipazione” vanno determinati in misura “lorda” così come individuati sulla base delle previsioni regolamentari e, dunque, potenzialmente assoggettati a tassazione mediante applicazione della ritenuta a cura della SGR.
Per quanto riguarda i redditi di capitale che emergono in sede di riscatto con annullamento delle quote oppure nei casi di cessione o di liquidazione delle quote, invece, la norma prevede che siano determinati come «proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime» e quindi come importo “netto” pari al valore di riscatto-liquidazione/prezzo di cessione da cui deve essere dedotto il costo fiscalmente riconosciuto. Pertanto, a seguito del “rimborso pro-quota”, l’Istante fa presente che nei confronti dei predetti investitori “il costo fiscalmente riconosciuto delle quote del FIA si ridurrà per un importo corrispondente risultando, eventualmente, anche di importo (algebricamente) “negativo” …”.Ciò premesso, l’Istante ritiene che sussistano obbiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973, in sede di liquidazione degli OICR, in relazione alla corretta determinazione dei redditi di capitale al ricorrere di fattispecie nelle quali, come descritto, il costo fiscalmente riconosciuto potrebbe risultare di importo (algebricamente) “negativo”, e alle modalità di assolvimento degli obblighi di sostituto di imposta in capo alla SGR, qualora gli investitori non forniscano la provvista per la ritenuta sui redditi di capitale.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’Istante ritiene corretto determinare i redditi di capitale, ed in particolare i ” proventi distribuiti in costanza di partecipazione” in sede di “rimborso pro-quota”, sulla base delle previsioni del regolamento del Fondo e, specificatamente, secondo quanto previsto dalle clausole di distribuzione (distinguendo tra restituzioni di capitale non tassate e proventi assoggettati a tassazione). Nei casi in cui, in seguito all’effettuazione delle distribuzioni, il costo fiscalmente riconosciuto risultasse di importo (algebricamente) “negativo” tale situazione determinerà l’insorgere di un maggior provento in sede di liquidazione del Fondo (ed anche nei casi di riscatto e cessione). Ai fini dell’applicazione della ritenuta, l’Istante rappresenta che in ragione delle caratteristiche intrinseche della procedura di liquidazione del FIA, la SGR non dispone di eventuali flussi monetari futuri su cui rivalersi nei confronti dell’investitore in quanto si tratta dell’ultimo pagamento prima dell’annullamento delle quote. Ciò posto, riguardo all’assolvimento degli obblighi di sostituto d’imposta, l’Istante escluderebbe che, in mancanza della provvista, il pagamento della ritenuta sia a carico della SGR dal momento che l’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973 non fornisce alcuna indicazione sulle modalità di applicazione della ritenuta e, soprattutto, di esercizio della rivalsa nei confronti degli investitori da parte della SGR.Pertanto, nell’ipotesi in cui gli investitori non forniscano la provvista per il versamento delle ritenute, l’Istante ritiene di poter procedere alla compilazione dei campi del Modello 770 relativo alle fattispecie di cessioni di quote senza intervento del sostituto di imposta, indicando anche l’importo del reddito di capitale derivante dalla liquidazione del Fondo sul quale non ha provveduto a versare (in tutto o in parte) la ritenuta trattandosi di una informazione a disposizione della SGR (diversamente dai casi di cessione delle quote).
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 26-quinquies, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che sui redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituti in Italia, diversi da quelli immobiliari, si applica una ritenuta alla fonte, attualmente prevista nella misura del 26 per cento. La medesima disposizione individua quali sostituti d’imposta tenuti all’applicazione della suddetta ritenuta le SGR che hanno istituito i fondi, la SICAV la SICAF. Come evidenziato nella Circolare 10 luglio 2014, n. 21/E la scelta di individuare la SGR (o la SICAV/SICAF) quale sostituto d’imposta per i proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani o lussemburghesi storici, discende dalla circostanza che la SGR (o la SICAV/SICAF) è l’emittente dei titoli sottoscritti nonché il titolare del rapporto continuativo d’investimento con il risparmiatore che sottoscrive le quote o azioni.
La SGR (o la SICAV/SICAF) opera dunque la ritenuta sia sui proventi periodici e comunque su quelli, anche non periodici, erogati in costanza di partecipazione all’organismo, sia su quelli derivanti dalle operazioni di rimborso o di liquidazione (cfr. risoluzione 19 novembre 2014, 101/E). Il comma 3 del citato articolo 26-quinquies del d.P.R. n.600 del 1973 stabilisce che «La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime».
In base a tale disposizione, i “proventi distribuiti in costanza di partecipazione” dall’OICR costituiscono redditi di capitale da assoggettare a ritenuta per l’intero valore. Con riferimento alla determinazione dei proventi percepiti in sede di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni, come chiarito nella circolare 27 giugno 2014, n. 19/E, si ricorda che per effetto delle modifiche apportate dagli articoli da 9 a 14 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, [emanato in attuazione della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sui gestori dei fondi di investimento alternativi (Direttiva AIFM)], sono state semplificate le modalità di determinazione della base imponibile dei predetti redditi.
In particolare, è stata eliminata la previsione che stabiliva che il costo delle quote o azioni e il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni dovevano essere sempre determinati con riferimento ai valori (Net asset value, NAV) indicati nei prospetti periodici dell’OICR.
Per effetto di tali modifiche, ai fini della determinazione dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani ed esteri, in sede di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni, si fa ora riferimento ai valori effettivi di acquisto e vendita e non più ai valori di prospetto.
Pertanto, il reddito di capitale è determinato, senza alcuna deduzione di spese e oneri, effettuando, la differenza tra: – il valore “effettivo” di riscatto, liquidazione o cessione delle quote e azioni, e – il costo medio ponderato delle quote o azioni; in caso di acquisto sul mercato, il costo deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con dichiarazione sostitutiva.
Tale regola di determinazione dei redditi di capitale è applicabile alla generalità degli OICR in occasione del riscatto, liquidazione e cessione delle quote o azioni (cfr. circolare 10 luglio 2014, n. 10/E).
Occorre, inoltre, tenere in considerazione che, con riferimento alle quote detenute dagli investitori alla data del 30 giugno 2011, l’articolo 2, commi da 70 a 77, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 ha previsto un regime transitorio alla luce della modifica della disciplina fiscale dei fondi comuni di investimento mobiliare italiani ed esteri (OICVM), a seguito del passaggio dalla tassazione per maturazione del risultato della gestione in capo al fondo a quella per cassa sui proventi percepiti dall’investitore.
Per quanto di interesse in questa sede, si ricorda che il comma 73 del citato articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010 indica chiaramente che il regime transitorio in esame si applica ai redditi di capitale «derivanti dal rimborso o cessione delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) già soggetti ad imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e dell’articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, possedute alla data del 30 giugno 2011».
Ai fini della determinazione del reddito di capitale da assoggettare a ritenuta ai sensi dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973, la medesima disposizione precisa che «si assume il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla predetta data, in luogo del valore rilevato dai prospetti periodici alla data di sottoscrizione o acquisto». Nessun regime transitorio è, invece, stato previsto dalle norme per i proventi realizzati tramite la distribuzione periodica in costanza di partecipazione al fondo.
Pertanto, come già precisato nella circolare 15 luglio 2011, n. 33/E (paragrafo 4.2), con riferimento a detti proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011, si applica il regime fiscale di cui all’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973. Si ricorda, infine, che il comma 79, lettera d), dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010 ha abrogato il comma 4-bis dell’articolo 45 del Tuir.
Come chiarito nella citata circolare n. 33/E del 2011, si deve conseguentemente ritenere che in sede di rimborso non sussista più una presunzione di prioritaria attribuzione dei proventi e che, pertanto, ai fini delle modalità di calcolo del reddito di capitale contenute nel comma 3 dell’articolo 26-quinquies in commento, si possa far riferimento alle indicazioni che sono fornite dall’OICR sulla base delle previsioni regolamentari.
Pertanto, tali redditi sono determinati sulla base di quanto indicato nella relativa delibera di distribuzione che individua quanta parte è distribuita a titolo di “rimborso di capitale” e quanta parte a titolo di “provento”. Sotto il profilo civilistico, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 5 marzo 2015, n. 30, le quote o le azioni di fondi di investimento alternativi (FIA) italiani chiusi sono rimborsate ai partecipanti secondo le modalità indicate nel regolamento o nello statuto alla scadenza del termine di durata del FIA.
Inoltre, il comma 3, lettera a), del medesimo articolo 11, dispone che il regolamento o lo statuto del FIA può prevedere la possibilità che le quote o le azioni siano rimborsate anticipatamente su iniziativa del gestore, a tutti i partecipanti, proporzionalmente alle quote o alle azioni da ciascuno possedute.
Ciò premesso, nel caso di specie, l’articolo 14.1.4 del regolamento del Fondo prevede i criteri di determinazione e imputazione dei rimborsi parziali che la SGR dovrà imputare, in primis, a taluni sottoscrittori “in proporzione al numero di Quote possedute da ciascuno di essi fino a concorrenza de: (i) l’Ammontare Totale del Fondo, a titolo di rimborso del capitale fino a concorrenza dei versamenti effettuati a fronte della sottoscrizione delle Quote e a titolo di utile sulla parte eccedente”.
In base alla normativa regolamentare citata, con riferimento a ciascun “rimborso pro-quota”, la SGR deve informare ciascun partecipante della percentuale messa in distribuzione a titolo di “rimborso di capitale” pro-quota rispetto alla eventuale distribuzione di “proventi”.
Dal punto di vista fiscale, ai fini della determinazione dei redditi di capitale da assoggettare a ritenuta in caso di “rimborsi pro quota”, la corretta applicazione del comma 3 dell’articolo 26-quinques, quindi, non può prescindere dal considerare il ” costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto”.
In particolare, qualora il ” rimborso pro-quota” comporti una riduzione di importo corrispondente a tale valore, il rimborso in oggetto sarà considerato come distribuzione di capitale non soggetta a tassazione. Diversamente, qualora l’ammontare del medesimo “rimborso pro-quota”, seppur a titolo di rimborso di capitale, ecceda il predetto valore occorrerà applicare la ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies, comma 3, sulla parte eccedente.
In altri termini, fermo restando quanto indicato nella delibera, in caso di l’attribuzione di somme superiori al “costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto” delle quote, l’eccedenza deve essere considerata reddito di capitale su cui la SGR è tenuta ad operare la ritenuta.
Nel caso di specie, tenuto conto che a seguito dei rimborsi parziali effettuati dalla SGR è stato rimborsato l’intero capitale, non si può prescindere dal confronto con il “costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto” (ovvero, con il costo fiscalmente riconosciuto in capo all’investitore che, in caso di acquisto di quote prima del 30 giugno 2011, è costituito dal NAV a tale data).
Conseguentemente, non si condivide quanto affermato dall’Istante secondo il quale “nei casi in cui, in seguito all’effettuazione delle distribuzioni il costo fiscalmente riconosciuto risultasse di importo (algebricamente) “negativo”, tale situazione determinerà l’insorgere di un maggior provento in sede liquidazione del Fia “.
Pertanto, stante la qualifica di sostituto d’imposta, la SGR sarà tenuta a richiedere, se necessario, la provvista dai partecipanti per poter adempiere ai propri obblighi di sostituzione tributaria con riferimento alle imposte dovute sui redditi di capitale da determinare secondo quanto sopra precisato.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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