La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17253 del 12 luglio 2013 interviene in materia di ammortamento affermando che il regime speciale di ammortamento dei beni strumentali all’esercizio delle attività di distribuzione e di trasporto di gas naturale ed energia elettrica introdotto dall’art.11-quater del D.L. n.203 del 2005 e trasfuso nell’art.102-bis del TUIR (post 2004) si applica non soltanto al proprietario, ma anche al concessionario.
La vicenda ha riguardato una società costituita a seguito della scissione parziale proporzionale della s.p.a. M., ricevendo, in seguito alla scissione, il ramo aziendale afferente alla proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni strumentali all’esercizio di servizi pubblici a rilevanza industriale di distribuzione e trasporto di gas naturale. A seguito della scissione, M.G.N. s.p.a. stipulò con la società scissa M. s.p.a. un contratto, in virtù del quale M. s.p.a. ha provveduto alla distribuzione del servizio gas, là dove la s.p.a. M.G.N. si è occupata delle reti e degli impianti, provvedendo ai relativi ammortamenti, essendo la proprietaria dei beni.
La società aveva chiesto il rimborso delle imposte dirette versate in quanto con l’articolo 2 del decreto legge 17 ottobre 2005, n. 211 in tema di ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio, tra l’altro, delle attività di distribuzione e di trasporto del gas naturale, ha previsto un prolungamento della durata del processo di ammortamento.
Avverso il silenzio rifiuto la società contribuente ricorre alla Commissione Tributaria Provinciale i cui giudici respingono il ricorso. Il contribuente ricorre alla Commissione Tributaria Regionale che ha ribaltato la sentenza di primo grado, reputando che la nuova disciplina degli ammortamenti vada applicata soltanto ai soggetti che provvedono alla distribuzione del gas.
Gli Ermellini, a cui è ricorso l’Agenzia delle Entrate con ricorso basato su due motivi, hanno evidenziato e precisato che “nella costruzione, voluta dal legislatore, del servizio di trasporto e di distribuzione del gas naturale, la società che gestisce distribuzione e trasporto non può essere titolare dei beni e degli impianti all’uopo necessari, là dove la società titolare dei beni e degli impiantì non può esercitare l’attività di distribuzione e di trasporto, in ragione della separazione societaria e di attività contemplate dal legislatore nazionale, e prima ancora da quello comunitario.
Ad ogni modo, la società titolare dei beni e degli impianti risponde comunque alla nozione di “impresa di gas naturale”, riconosciuta dalla lettera t) dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 164/00 alla «persona fisica o giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle seguenti attività: importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, vendita, acquisto, o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, di seguito denominato GNL, e che risulta responsabile per i compiti commerciali, tecnici, o di manutenzione legati alle predette attività».”
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