AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 novembre 2019, n. 468
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Regime fiscale dei contributi erogati da una cassa di previdenza e assistenza ai propri iscritti per i danni causati da calamità e/o catastrofi naturali agli immobili utilizzati in modo promiscuo
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La Cassa di previdenza e assistenza XXX (di seguito anche “Cassa”) ha chiesto di conoscere il regime fiscale applicabile ai contributi dalla stessa erogati in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione) per i danni causati da calamità e/o catastrofi naturali agli immobili e/o ai beni strumentali, ex articolo 14, comma 1, lettera a3, del Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza (di seguito “Regolamento”), nella particolare ipotesi in cui l’immobile sia utilizzato promiscuamente per lo svolgimento dell’attività professionale e per finalità abitative.
Ha chiesto, inoltre, di sapere se il regime fiscale dei suddetti contributi, ove utilizzati per la ricostruzione dei predetti immobili, sia compatibile con la disciplina delle detrazioni fiscali in materia di recupero edilizio, riqualificazione energetica e misure antisismiche.
A tal fine, nell’istanza si precisa che la Cassa, oltre a erogare ai propri iscritti
prestazioni previdenziali obbligatorie (pensione di vecchiaia e di anzianità), eroga prestazioni assistenziali secondo quanto previsto dallo Statuto della medesima e dai relativi Regolamenti.
Le erogazioni in oggetto, rientranti nell’ambito delle prestazioni assistenziali a sostegno della professione, sono erogate dalla Cassa a favore dei propri iscritti che, in base a quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, del Regolamento, presentino i seguenti requisiti:
– siano in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa;
– abbiano la residenza e/o il domicilio professionale, principale o secondario, in zona colpita da catastrofe o da calamità naturale dichiarata dalle competenti autorità;
– abbiano riportato, in conseguenza dell’evento calamitoso, danni agli immobili e/o ai beni strumentali, incidenti sull’attività professionale.
L’erogazione consiste nella corresponsione di una somma di denaro proporzionale al danno subito, deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa sulla base di criteri stabiliti, di volta in volta, sentiti gli Ordini territoriali interessati. In casi particolari, il Consiglio di Amministrazione della Cassa, su proposta della Giunta Esecutiva, può prevedere l’erogazione di ulteriori provvidenze a favore degli iscritti.
In attuazione della citata previsione regolamentare, la Giunta Esecutiva, nella seduta del 11 ottobre 2017, ha approvato i criteri per la determinazione del contributo da erogare agli iscritti – a seguito degli eventi sismici che il 24 agosto, 26-30 ottobre2016 e successivi hanno colpito i Comuni delle regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio – e deliberato di considerare tali criteri come parametri di valutazione ai fini dell’erogazione del beneficio assistenziale.
Ai fini del riconoscimento del contributo, il beneficiario, secondo quanto stabilito dall’articolo 18, comma 4, del Regolamento, deve allegare alla domanda idonea documentazione comprovante l’entità del danno subito, nonché una attestazione in cui il competente Consiglio dell’Ordine dichiari che il richiedente, al momento dell’evento calamitoso, aveva il domicilio professionale principale o secondario nell’immobile o negli immobili indicati nella documentazione.
Alle richieste di prestazione per calamità è attribuito un punteggio sulla base dei seguenti parametri di valutazione:
– inagibilità o inaccessibilità dello studio professionale;
– disponibilità di un unico studio professionale;
– inagibilità dell’abitazione di residenza, se diversa dallo studio;
– reddito familiare (media del triennio antecedente la data dell’evento);
– mono redditualità del nucleo familiare del professionista;
– numero di figli a carico, conviventi e componenti il nucleo familiare al momento dell’evento;
– numero di persone disabili componenti il nucleo familiare al momento dell’evento.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che le provvidenze erogate in occasione di catastrofi o calamità naturali in base all’articolo 14, comma 1, lettera a3) del Regolamento, per quanto allocate nella Sezione IV dedicata alle “Prestazioni a sostegno della professione”,abbiano natura puramente risarcitoria di una perdita patrimoniale (danno emergente),essendo corrisposte in conseguenza dell’evento calamitoso a fronte di danni a beni patrimoniali e/o ai beni strumentali.
I danni presi in considerazione, ai fini della erogazione del contributo, sono solo quelli causati a beni immobili, a qualsiasi titolo detenuti, documentati da perizia asseverata, e/o ai beni strumentali.
A sostegno di tale soluzione, l’interpellante osserva che, con riferimento alle indennità risarcitorie, il comma 2 dell’articolo 6 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir) prevede che sono soggette a tassazione le sole indennità dirette a risarcire il c.d. “lucro cessante”, mentre non hanno rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di ristorare la perdita economica subita dal patrimonio, il c.d. “danno emergente”.
Parere dell’agenzia delle entrate
In linea generale, nelle circolari del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, e 4 marzo 1999, n. 55, è stato precisato che il trattamento fiscale delle erogazioni effettuate dagli enti o dalle casse in favore dei propri iscritti deve essere determinato autonomamente in base ai principi generali regolanti l’imposizione sui redditi e, conseguentemente, dette prestazioni saranno imponibili solamente se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell’articolo 6 del Tuir.
Tanto premesso, la circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, relativamente alla rilevanza fiscale delle erogazioni effettuate da enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione), per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali, ha precisato che tali contributi non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi,occasionalmente, per finalità assistenziali in base all’iscrizione all’ente previdenziale di appartenenza. La natura assistenziale delle prestazioni erogate esclude quindi la rilevanza delle stesse sia per i professionisti in pensione che per quelli in attività.
Detta circolare ha precisato, altresì, che se i contributi sono concessi per la ricostruzione dell’immobile strumentale, le spese sostenute dal professionista saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo, secondo le regole previste per tale categoria reddituale, al netto dei contributi percepiti.
Nella fattispecie in esame, i contributi erogati dalla Cassa si collocano nell’ambito delle “Prestazioni a sostegno della professione” e sono testualmente qualificati dall’articolo 14, comma 1, lettera a3, del Regolamento come contributi per “assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali”.
Dette prestazioni consistono nella erogazione di una somma di denaro proporzionale ai danni provocati dall’evento calamitoso agli immobili e/o ai beni strumentali, incidenti sull’attività professionale.
Attesa la finalità assistenziale di tali prestazioni, come precisato nella citata circolare n. 20/E del 2011, i contributi non sono rilevanti sotto il profilo fiscale. La natura assistenziale delle prestazioni erogate esclude la rilevanza delle stesse anche peri professionisti in pensione.
Si precisa, inoltre, che, in base ai chiarimenti forniti dalla menzionata circolare n.20/E del 2011, qualora il contributo percepito sia utilizzato per la ricostruzione dell’immobile strumentale, le spese sostenute dal professionista saranno deducibili nella misura del 50 per cento dal reddito di lavoro autonomo, secondo le regole previste per tale categoria reddituale, al netto del contributo percepito e, quindi, nei limiti di quelle effettivamente rimaste a carico del professionista medesimo.
Con riferimento infine alla compatibilità del regime fiscale dei contributi in esame con la disciplina delle detrazioni fiscali in materia di recupero edilizio,riqualificazione energetica e misure antisismiche, si osserva quanto segue.
Relativamente alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir, in mancanza di una diversa previsione contenuta nella disciplina che regolamenta il contributo in questione, qualora il contributo medesimo sia utilizzato per i suddetti interventi sull’immobile ad uso promiscuo, la detrazione spettante – limitatamente alle spese effettivamente rimaste a carico dell’iscritto (quindi al netto del contributo) – è ridotta al 50 per cento, in base al comma 5 dell’articolo 16-bis, del Tuir.
Relativamente alla detrazione per interventi antisismici:
– qualora si tratti degli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, valgono le medesime precisazioni di cui al punto precedente;
– qualora si tratti degli interventi di cui all’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in mancanza di una diversa disposizione contenuta nella disciplina che regolamenta il contributo in questione, ove il contributo medesimo sia utilizzato per i suddetti interventi sull’immobile ad uso promiscuo, la detrazione spettante compete per intero, essendo prevista sia per gli immobili residenziali che per gli immobili in cui si svolge l’attività produttiva, e compete limitatamente alle spese effettivamente rimaste a carico dell’iscritto e, quindi, al netto del contributo percepito.
Relativamente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, in mancanza di una diversa previsione contenuta nella disciplina che regolamenta il contributo in questione, ove il contributo medesimo sia utilizzato per i suddetti interventi sull’immobile ad uso promiscuo, la detrazione spettante compete per intero, essendo prevista sia per immobili residenziali che per gli immobili in cui si svolge l’attività produttiva, e compete limitatamente alle spese effettivamente rimaste a carico dell’iscritto e, quindi, al netto del contributo percepito.
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