CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON – Nota 03 luglio 2019, n. 57
Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente
Il 1° luglio scorso nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12/2019 è stato pubblicato il “Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente”, approvato dal Consiglio Nazionale il 16 maggio 2019 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
Con il nuovo Regolamento sarà possibile rivestire il ruolo di professionista affidatario (c.d. «dominus») per più di tre tirocinanti contemporaneamente, limite massimo finora consentito.
Come vedrai, la possibilità di accogliere contemporaneamente un numero di tirocinanti superiore a tre (e fino ad un massimo di sei) è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine, su istanza del professionista interessato (art. 5 del Regolamento).
I criteri individuati dal Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione (art. 4) riguardano l’attività professionale del richiedente e la sua organizzazione. È necessario, infatti, che il professionista affidatario faccia parte di una delle strutture organizzative individuate dal Regolamento (STP, associazione professionale, società di revisione) che abbia i requisiti minimi richiesti con riferimento al numero di iscritti nell’albo DCEC che ne fanno parte (soci/associati/partners), al numero di dipendenti/collaboratori posseduti ed al volume di affari.
Allegato
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente Regolamento, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del d.P.R. 137/2012, individua i criteri in basi ai quali i Consigli degli Ordini territoriali possono rilasciare ai professionisti iscritti nell’albo motivata autorizzazione a rivestire la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti contemporaneamente. Il Regolamento disciplina altresì la procedura attraverso la quale la motivata autorizzazione deve essere rilasciata.
2. L’autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio può essere rilasciata per il numero massimo di praticanti indicato all’articolo 4, comma 1 del presente Regolamento.
Art. 2
Attribuzioni del Consiglio dell’Ordine
1. Il Consiglio dell’Ordine delibera in merito alle richieste di autorizzazione presentate dagli iscritti nel proprio albo che, ai sensi di quanto previsto dal presente Regolamento, intendano assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre tirocinanti contemporaneamente. Vigila inoltre sul mantenimento dei requisiti in base ai quali l’autorizzazione sia stata concessa.
Art. 3
Svolgimento della funzione di professionista incaricato
1. Il professionista incaricato è la persona fisica che – in possesso dei requisiti previsti dall’art. 42 del D.lgs. 139/2005 e dall’art. 1 del D.M. 143/2009 – può assumere il molo di affidatario del tirocinante, esercitando la supervisione ed il controllo diretto sull’attività che il tirocinante svolge e che deve essere intesa come effettiva collaborazione allo svolgimento delle attività oggetto della professione.
Art. 4
Criteri per il rilascio da parte del Consiglio dell’Ordine dell’autorizzazione ad accogliere un numero di tirocinanti superiore a tre
1. L’autorizzazione ad accogliere contemporaneamente un numero di tirocinanti superiore a tre e fino ad un massimo di sei può essere rilasciata dal Consiglio dell’Ordine in presenza di uno dei seguenti requisiti:
– il professionista è socio di una STP che ha almeno tre soci professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, almeno tre dipendenti/collaboratori e un volume d’affari non inferiore a settecentomila euro.
– il professionista partecipa ad una associazione professionale con almeno tre associati iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, almeno tre dipendenti/collaboratori ed un volume d’affari non inferiore a cinquecentomila euro. Nel caso dell’associazione professionale il requisito è soddisfatto anche quando i professionisti operino in più sedi, sia in Italia che all’estero.
– il professionista è partner di una società di revisione che ha almeno tre partner, almeno cinque dipendenti/collaboratori ed un volume d’affari non inferiore a novecentomila euro.
2. L’autorizzazione ad accogliere contemporaneamente un numero di tirocinanti superiore a tre non può essere rilasciata al professionista che sia titolare di uno studio individuale.
Art. 5
Autorizzazione ad accogliere un numero di tirocinanti superiore a tre
1. L’autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre tirocinanti contemporaneamente è rilasciata dal Consiglio dell’Ordine territoriale presso il quale il professionista è iscritto, previa presentazione di apposita istanza.
2. L’istanza è corredata dalla documentazione comprovante il possesso di uno dei requisiti elencati nell’articolo precedente. In alternativa, i requisiti predetti possono essere comprovati dal soggetto richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/2000.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il Consiglio dell’Ordine adotta motivato provvedimento di concessione o diniego dell’autorizzazione. Il provvedimento adottato viene comunicato al soggetto richiedente.
4. La perdita del requisito in base al quale l’autorizzazione sia stata concessa determina la sua revoca da parte del Consiglio dell’Ordine. Il professionista ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ordine di appartenenza il venire meno dei requisiti in base ai quali l’autorizzazione è stata concessa.
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