MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 15 marzo 2023
Regolazione finanziaria delle maggiori entrate relative alle tasse automobilistiche per gli anni 2016-2022
Art. 1
1. Sono approvate le tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto indicanti il maggior gettito delle tasse automobilistiche da attribuire allo Stato in applicazione dell’art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini delle regolazioni finanziarie relative agli anni dal 2016 al 2022. Gli importi indicati nelle singole tabelle per ciascuna annualità sono quelli derivanti dall’aumento della tariffa erariale delle tasse automobilistiche, con esclusione di eventuali modifiche su base regionale.
Art. 2
1. Entro il termine del 30 giugno 2023 le regioni versano gli importi spettanti all’Erario per l’anno 2016, come indicati nella tabella A, all’entrata del bilancio dello Stato sul capo X – cap. 3465 – art. 02 con la causale «Compensazione tasse automobilistiche anni 2016-2022», fatta salva la facoltà di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità.
2. Entro il termine del 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 2024 e fino al 2029, le regioni versano, con le modalità di cui al comma 1, gli importi spettanti all’Erario per gli anni dal 2017 al 2022, come indicati nelle tabelle B, C, D, E, F e G, fatta salva la facoltà di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità.
3. Le regioni danno tempestiva comunicazione dell’avvenuto versamento di cui ai commi 1 e 2 al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
4. Qualora il versamento degli importi spettanti allo Stato non sia effettuato entro i termini indicati ai commi 1 e 2, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede, per le regioni a statuto ordinario, al recupero mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali spettanti a ciascuna regione a titolo di componente non sanitaria della compartecipazione IVA, iscritti sul capitolo 2861/MEF e per la Regione Valle d’Aosta mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.
Allegato
(omissis)