La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 35314 depositata il 22 agosto 2023, intervenendo in tema di reati tributari e responsabilità del CdA, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “…  In tema di reati tributari, dunque, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull’andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all’art. 2392, cod. civ. (Sez. 3, n. 30689 del 04/05/2021, Rv. 282714) …”

La vicenda ha riguardo i componenti del consiglio di amministrazione di una società cooperativa nei cui confronti veniva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per i reati di cui agli 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000. Avverso tale provvedimento uno dei componenti del CdA proponeva ricorso al Tribunale del riesame che confermava il sequestro preventivo. Avverso l’ordinanza del Tribunale l’indagato proponeva ricorso in cassazione fondato su un unico motivo di doglianza. In particolare veniva contestato la circostanza che avrebbe attribuito una responsabilità “da posizione”, fondata sul solo ruolo rivestito dall’imputato in seno alla società nel periodo di riferimento

Gli Ermellini dichiarano inammissibile il ricorso.

I giudici di legittimità hanno precisato che nella fattispecie non esistendo una ripartizione delle deleghe tra i compenti del CdA, gli stessi sono tutti responsabili per le attività illecite sulla base del principio di diritto secondo cui “… l’art. 2392, cod. civ., norma che regola la posizione di garanzia degli amministratori all’interno delle p.a., dispone che questi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o più di essi, così come ribadisce specificamente per il consiglio di amministrazione l’art. 2381, secondo comma, cod. civ. Dovendosi perciò distinguere l’ipotesi in cui il consiglio di amministrazione operi con o senza deleghe, deriva dal suddetto assetto normativo che, a meno che l’atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o taluno dei consiglieri che ne sono parte, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondano – salvo il meccanismo di esonero contemplato dal terzo comma dell’art. 2392, cod. civ., che prevede l’esternazione e l’annotazione dell’opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonché immune da colpa – degli illeciti deliberati dal consiglio, anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.(Sez. 3, n. 30689 del 04/05/2021, Rv. 282714) …”

Per cui l’esclusione di responsabilità riguarda i casi:

  • di attribuzioni delegate al comitato esecutivo;
  • dell’esternazione dell’opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente e immune da colpa.

Infine sulla sussistenza del fumus commissi dellcti, in ordine al reato di fatture per operazioni inesistenti i giudici del Supremo consesso hanno ribadito il principio di diritto secondo cui le “… fatture per operazioni inesistenti son0 anche quelle che si connettono al compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente intercorso tra le parti. Si è affermato da tempo il principio secondo il quale l’oggetto della sanzione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all’utilizzazione della falsa fattura. In altri termini, la fattura, al pari di tutti gli elementi equipollenti, deve contenere una rappresentazione veritiera di tutti i dati significativi, sicché assume rilevanza anche l’inesistenza giuridica, la quale si verifica ogniqualvolta la divergenza tra la realtà e la rappresentazione riguardi la natura della prestazione documentata in fattura con ciò determinandosi una alterazione del contenuto del documento contabile (ex plurimis, Sez. 3, n. 45114 del 28/10/2022, Rv. 28377; Sez. 3, n. 11633 del 02/02/2022, Rv. 282985; Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278378) …”

Inoltre per i giudici di piazza Cavour “… il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 sussiste anche nelle ipotesi di inesistenza relativa (ovvero quando l’operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) e di sovrafatturazione “qualitativa” (ovvero quando la fattura attesti la concessione di beni e/o servizi aventi prezzo maggiore di quelli forniti), In quanto oggetto della responsabilità penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e fa sua espressione documentale (ex multis, Sez. 3, n. 28352 del 21/05/2013, Rv. 256675).  …”