La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31654 depositata il 4 dicembre 2019 intervenendo intema di responsabilità solidale nei casi di trasferimento d’azienda ha affermato che “in tema di cessione di azienda, l’art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, quanto alla responsabilità del cessionario per le obbligazioni tributarie, introduce una disciplina speciale rispetto all’art. 2560, comma 2, cod.civ., sulla quale prevale, pertanto, per i profili oggetto di specifica regolamentazione, che prevede un regime distinto di detta responsabilità in ragione della conformità o meno della cessione alla legge”
La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata che aveva conferito ad altra società la propria azienda e successivamente l’Agente della riscossione aveva convenuto in giudizio le due società al fine di accertare il carattere assolutamente simulato dell’atto e conseguentemente il diritto di agire esecutivamente su tali beni conferiti; in subordine di dichiarare inefficace ex art.2901 cod.civ. lo stesso negozio; in ulteriore subordine, di condannare le convenute al risarcimento del danno. Il Tribunale adito accoglie le doglianze dell’Agente della riscossione dichiarando inefficaci ex art.2901 cod.civ. gli atti negoziali contestati. Una delle parti convenute impugnava la sentenza del giudice di prime cure inanzi alla Corte di Appello. I giudici di appello confermavano integralmente la sentenza impugnata. La parte soccombente proponeva ricorso in cassazione fondato su sette motivi.
Gli Ermellini rigettano il ricorso. In particolare che ai sensi dell’articolo 2901 c.c. “il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore”
I giudici di legittimità hanno puntualizzato che il “d.lgs. n. 472 del 1997, art. 14, introducendo misure antielusive a tutela dei crediti tributari, è norma speciale rispetto all’art. 2560 cod.civ., comma 2, diretta ad evitare, tramite la previsione della responsabilità, solidale e sussidiaria, del cessionario per i debiti tributari gravanti sul cedente, che, attraverso il trasferimento dell’azienda, sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell’interesse pubblico, e per far ciò estende la responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario anche alle imposte ed alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché alle imposte ed alle sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, sempre che risultino dagli atti dell’Ufficio” e che il comma 5 ter dell’art.14 estende le disposizioni di cui alla normativa speciale tributaria, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento, con la decorrenza indicata nell’ articolo 32, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 158 del 2015 , come modificato dall’ articolo 1, comma 133, della legge 28/12/2015, n. 208, ossia dal 1/1/2016.
Per i giudici del palazzaccio “in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore”
Per cui la sentenza in commento estendendo l’azione revocatoria anche ai casi di scissione. Infatti il comma 5 dell’articolo 2506-ter richiama, tra glia altri, l’applicabilità per le scissioni anche degli articoli 2504 e 2504-quater c.c. Pertanto eseguite le iscrizioni dell’atto di scissione l’invalidità dell’atto non può essere pronunciata fermo restando il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati. Inoltre i giudici del palazzaccio ritengono che dalle predette norme non è rinvenibile la non esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. che ne determina l’inefficacia relativa, rendendolo inopponibile al creditore pregiudicato.