AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 15 dicembre 2020, n. 590
Articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63. Rettifica comunicazione dell’opzione relativa alla scelta del contributo sotto forma di sconto in fattura
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’istante riferisce di avere come oggetto della propria attività «lavorazioni edili di costruzione, ristrutturazione, etc», precisando di aver effettuato, nel corso dell’anno 2019, alcuni interventi di riqualificazione energetica, rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.
Con riferimento a tali interventi, l’istante precisa che «i clienti committenti, fruitori dell’agevolazione, hanno optato per la modalità “sconto in fattura”, con conseguente possibilità, per la scrivente impresa fornitrice, di recuperare lo sconto come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo».
Conseguentemente le fatture «sono state emesse correttamente con l’evidenziazione del relativo sconto e della corretta dicitura» e le «transazioni con i committenti si sono pertanto tutte concluse favorevolmente».
L’istante, riferisce che, tuttavia, «in sede di comunicazione del modulo “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati sulle singole unità immobiliari” ha barrato la casella A “cessione del credito” anziché la casella B “contributo sotto forma di sconto” e che “ha altresì inserito la tipologia del cessionario “1” che andava compilata solo in caso di cessione del credito e non per l’ipotesi di sconto in fattura».
A conferma di quanto detto l’istante ha prodotto, tra l’altro, le fatture emesse, i bonifici ricevuti, le ricevute delle comunicazioni delle opzioni relative agli interventi di efficienza energetica e adeguamento sismico effettuate dai committenti. In particolare, dalle ricevute delle comunicazioni emerge la scelta in merito alla cessione del credito effettuata dagli stessi committenti.
L’istante, quindi, evidenzia che nonostante abbia emesso fattura con l’evidenziazione dello sconto e della relativa dicitura «si troverebbe nella condizione di non poter recuperare il proprio credito in anni 5, nonostante la procedura posta in essere sia stata corretta rispetto all’opzione “sconto in fattura».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che nel caso specifico sia evidente «che le parti intendevano usufruire del così detto “Ecobonus” avvalendosi della possibilità per il committente di ottenere lo sconto in fattura a fronte della possibilità, per l’impresa fornitrice, di recuperare lo sconto mediante l’utilizzo del credito d’imposta in 5 anni e non in 10».
L’istante sostiene, infatti, che
«- in forza del principio del “comportamento concludente”
– in forza del principio della “prevalenza della sostanza sulla forma”
– in considerazione di essere incorsa in un mero errore di compilazione della modulistica» possa usufruire della procedura dello sconto in fattura con conseguente recupero del credito d’imposta in 5 anni.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si rappresenta che la risposta alla presente istanza ha ad oggetto l’articolo 14, comma 3.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2019, considerato che l’istante chiede chiarimenti in merito a interventi di riqualificazione energetica di cui al predetto articolo 14 effettuati nel corso dell’anno 2019.
Sempre preliminarmente, si evidenzia che non è oggetto del presente parere la verifica della sussistenza dei requisiti per la fruizione delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi del 14 del predetto decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, rispetto ai quali resta impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
L’articolo 10, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha introdotto nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, il comma 3.1 – affiancando quello, alternativo, già previsto al comma 2-sexies, del medesimo art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013 – ampliando, dunque, le modalità di fruizione del beneficio correlato alla realizzazione degli interventi agevolati – con cui è stato previsto (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2019) che per gli interventi di efficienza energetica indicati nel medesimo articolo 14 «il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[…]».
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019 (emanato ai sensi del comma 3 del citato articolo 10), sono state definite le modalità attuative delle disposizioni in esame, comprese quelle relative al recupero, da parte del fornitore dell’intervento agevolato, delle somme corrispondenti alle agevolazioni spettanti in alternativa alle detrazioni – sia nelle ipotesi di applicazione dello “sconto sul corrispettivo dovuto” dal beneficiario, sia nei casi di “cessione” del credito corrispondente – sotto forma di credito d’imposta compensabile tramite modello F24, oppure mediante successiva cessione a soggetti terzi.
In particolare, con il predetto provvedimento è stato disciplinato l’invio, da parte del soggetto avente diritto, di una comunicazione per l’esercizio dell’opzione per il cd. sconto in fattura o cessione del credito, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (a pena di inefficacia), mediante utilizzo del modulo allegato al provvedimento medesimo o mediante utilizzo delle funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
Per consentire ai fornitori l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta tramite modello F24, inoltre, è stato istituito con la risoluzione del 20 novembre 2019, n. 96/E il codice tributo “6908” denominato «ECOBONUS —-
Recupero dello sconto praticato dal fornitore – articolo 14, comma 3.1, del decreto legge n. 63/2013 e succ. modif.». I fornitori hanno l’onere di confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
In base alle predette norme e ai relativi Provvedimenti attuativi, per il soggetto titolare del diritto alle detrazioni -l’opzione per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni medesime, ha rappresentato una modalità di fruizione sostanzialmente equivalente alla cessione, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolabili, del credito corrispondente alla detrazione spettante per tali interventi.
Pertanto, l’errata compilazione del modello di comunicazione non determina di per sé l’impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell’utilizzo del credito qui in esame da parte degli stessi o del fornitore/cessionario.
Con riferimento al caso di specie, in sintesi, l’eventuale possibilità di avvalersi, ai sensi dell’articolo 14, comma 3.1, del decreto legge n. 63 del 2013, del cd. sconto in fattura (in luogo della cessione del credito corrispondente alla detrazione, prevista al comma 2-sexies del medesimo articolo) avrebbe determinato per l’istante, in qualità di fornitore cessionario, la possibilità di poter utilizzare in compensazione il credito d’imposta corrispondente allo “sconto” effettuato in 5 quote annuali di pari importo, anziché in 10 quote così come previsto nell’ipotesi disciplinata al comma 2-sexies, del medesimo art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Alla luce di quanto sopra rappresentato, tenuto conto che l’onere di compilare la citata comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica oggetto della presente istanza riguarda i soggetti beneficiari delle detrazioni (i quali, con la sottoscrizione del modello, autorizzano l’Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari o ai fornitori che applicano lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici), si ritiene che spetti ai clienti (committenti dell’istante), in qualità di fruitori dell’agevolazione, segnalare agli Uffici dell’Agenzia competenti la volontà di modificare l’originaria scelta operata.
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