La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21470 depositata il 19 settembre 2013 intervenendo in materia di ricorso per cassazione ha affermato che i vizi della sentenza posti a base del ricorso per cassazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice del merito o che siano attinenti alla difforme valutazione delle prove da questi operata, rispetto a quella pretesa dalla parte.
Inoltre viene puntualizzato che il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza non può infatti spingersi fino alla rielaborazione del giudizio di fatto espresso dal giudice del merito, alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a quella ragionevolmente raggiunta, solo perché ritenuta la migliore possibile, non essendo in discussione la giustizia o meno della decisione, ma la presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta, che tali possono ritenersi solo se l’errore oggetto di possibile rilievo in cassazione abbia avuto adeguata incidenza causale sulla stessa. (Cass. nn 12468/03, 7635/03, 5235/01)
Lo spunto dato ai giudici della Corte Suprema e stato dato dalla controversia inerente il ricorso per il fallimento in proprio dei socie di una s.a.s. che chiedevano alla Cassazione di annullare la sentenza di merito, basando il ricorso su due motivi di censura. Gli Ermellini esaminando il primo motivo di doglianza riguardante l’applicazione dell’articolo 147 della legge fallimentare ai soci di società di persona. Secondo il ricorrente l’articolo 147 trova applicazione unicamente ai soci la cui responsabilità illimitata appartenga alla normativa del tipo societario e non a qualsiasi socio che, per evenienze varie, si trovi a rispondere, in tutto o in parte, delle obbligazioni sociali.
I giudici di legittimità nel ritenere il motivo infondato hanno ricordato la sent. n. 22256/012, le cui motivazione va pienamente condivisa, nel vigore del testo dell’art. 147 I. fall, anteriore alle modifiche apportatevi dal d.Igs. n. 5/06 non si è mai dubitato che il fallimento di una s.a.s. potesse estendersi al socio accomandante ingeritosi nella gestione, atteso che, nelle società di persone, la fallibilità del socio è la regola e la limitazione della responsabilità del socio accomandante un’eccezione, la quale suppone il rispetto della rigida distinzione tra titolarità e gestione dell’impresa, in conformità del modello legale. Per contro, come ricordato dallo stesso ricorrente, pur nel regime anteriore alla novella, in cui la lettera del 1° comma dell’art. 147 si limitava a prevedere che il fallimento della società con soci a responsabilità limitata produceva il fallimento anche di questi ultimi, senza operare apparenti distinzioni fra società di persone e società di capitale, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto incompatibile la disposizione con il principio, connaturato alle società di capitale, della limitazione di responsabilità del socio, anche con riferimento ai casi in cui, per vicende particolari previste dalla legge, la limitazione possa venir meno.
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