AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 23 luglio 2021, n. 503
Riscontro del nesso di accessorietà, ai sensi dell’articolo 12 del DPR n. 633 del 1972, di una serie di prestazione di servizi rispetto all’operazione principale di cessione di partecipazioni
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante, ALFA S.p.a. è una holding di partecipazione avente per oggetto sociale l’attività di assunzione e gestione di partecipazioni in società, enti, consorzi e associazioni operanti nel settore alimentare e in quelli a esso complementari.
La ALFA S.p.a., al fine di ampliare e internazionalizzare la compagine societaria, ha deciso di cedere una parte della partecipazione totalitaria detenuta nella società BETA S.p.a. (di seguito “partecipata), soggetto giuridico operante nel settore di —, sia sul mercato nazionale sia internazionale.
A tal fine, in data 1° ottobre dell’anno X la società istante ha conferito, inizialmente per il tramite della propria partecipata, incarico alla filiale italiana della GAMMA affinché la predetta banca d’affari, in qualità di advisor finanziario, la supportasse nella selezione di un partner strategico e solido cui cedere la quota minoritaria di capitale della società BETA S.p.A.
In particolare, l’incarico di consulenza conferito dalla società interpellante alla GAMMA ha ad oggetto lo svolgimento di una serie di servizi, finalizzati all’attuazione dell’operazione di cessione della partecipazione, tra cui sono compresi a titolo esemplificativo:
1) lo sviluppo di un’idonea struttura tramite la quale realizzare l’operazione;
2) il supporto nella selezione di consulenti fiscali, legali e finanziari che supportassero la società nell’ambito dell’operazione;
3) l’identificazione e la gestione delle trattative con i potenziali acquirenti;
4) il servizio di coordinamento nell’ambito delle attività di due diligerne svolte sulla target dai potenziali acquirenti;
5) l’effettuazione di analisi finanziarie;
6) la predisposizione dei materiali di marketing e della documentazione da distribuire ai potenziali acquirenti e coordinando le richieste dagli stessi provenienti;
7) il servizio di consulenza in relazione alle possibili implicazioni e ai possibili benefici derivanti dalla realizzazione dell’operazione;
8) il servizio di consulenza relativamente alla negoziazione/definizione degli aspetti finanziari dei contratti e della documentazione connessa all’operazione;
9) l’assistenza e il coordinamento tra le società e tutti i consulenti coinvolti nell’operazione.
10) lo sfruttamento delle proprie relazioni commerciali e il proprio network al fine di individuare i potenziali clienti.
La società istante fa presente che, dopo un lungo percorso di ricerca e di selezione del giusto partner strategico, l’operazione di allocazione della partecipazione è stata perfezionata in data con la cessione di una quota minoritaria, pari al 20% del capitale sociale, della società BETA S.p.A. a favore di un fondo di private equity specializzato in investimenti in imprese con presenza pan-europea, nordamericana o transatlantica.
Ciò posto, la società ALFA S.p.a. – dopo aver premesso che:
– la stipula del contratto di prestazione servizi tra la stessa e GAMMA trova la sua unica ratio nella volontà di porre in essere l’operazione di cessione di parte del pacchetto azionario detenuto nella società BETA S.p.a.;
– il servizio reso da GAMMA è finalizzato e reso esclusivamente a beneficio della realizzazione della cessione, con lo scopo di rendere possibile l’attuazione dell’operazione stessa;
– il servizio presenterebbe un imprescindibile nesso di accessorietà rispetto all’operazione principale, atteso che quest’ultima non avrebbe certamente potuto essere realizzata avvalendosi esclusivamente delle competenze e delle risorse in house della società senza ricorrere ad un primario advisor finanziario che tramite la propria rete ha svolto un ruolo fondamentale al fine del completamento dell’operazione;
chiede di conoscere il trattamento, agli effetti dell’Iva, da riservare ai servizi erogati a favore della stessa dalla banca GAMMA ed, in particolare, se le prestazioni di servizi affidate al predetto advsior finanziario possano qualificarsi come prestazioni accessorie, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, alla prestazione principale di cessione di parte del pacchetto azionario della BETA S.p.a.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società interpellante evidenzia, in via preliminare, che in linea con il disposto recato dall’articolo 1, paragrafo 2, della Direttiva n. 112 del 2006 ciascuna operazione economica assume autonoma rilevanza, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, e che, pertanto, ad ogni cessione di beni e/o prestazioni di servizi risulta applicabile il regime impositivo proprio di imponibilità oppure di esenzione.
Detto principio generale trova una deroga alla presenza di prestazioni di servizi che, seppur differenti, dal punto di vista economico danno origine a un’unica operazione, condizione che ricorre in caso di prestazioni di servizi che presentano un nesso di accessorietà rispetto a una prestazione principale.
A tal riguardo, la società istante, dopo aver richiamato il disposto normativo recato dall’articolo 12, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, fa presente che la normativa domestica impone il soddisfacimento di due requisiti: il primo di carattere oggettivo connotato dall’accessorietà della prestazione rispetto a quella principale; il secondo di natura soggettiva caratterizzato dall’identità soggettiva tra chi effettua la prestazione principale e quella accessoria.
In proposito, la società interpellante evidenzia che la normativa domestica differisce, sotto il profilo soggettivo, dalla previsione comunitaria recata dall’articolo 78, della Direttiva n. 112 del 2006, in base alla quale può ritenersi escluso ai fini dell’accessorietà, agli effetti dell’IVA, qualsiasi riferimento alla coincidenza tra il soggetto autore della prestazione principale e di quella accessoria.
La formulazione più restrittiva dell’articolo 12, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, a parere dell’istante, può ritenersi superata, oltre che alla luce del disposto normativo dell’articolo 78 della Direttiva n. 112 del 2006, anche per effetto dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’UE e dei documenti di prassi emanati in materia dall’Amministrazione finanziaria.
A tal proposito, la società istante richiama la circolare n. 37/E del 2011, con la quale, ai fini dell’individuazione del requisito della territorialità (articolo 7-quinquies del DPR n. 633 del 1972), è stata adottata – in coerenza con le conclusioni cui sono pervenuti i giudici comunitari in materia individuazione del luogo della prestazione – una nozione più ampia del concetto di prestazione accessoria, ovvero prescindendo dall’identità dei soggetti coinvolti nell’operazioni principale e accessoria.
Tale interpretazione troverebbe fondamento, a parere dell’istante, in diverse pronunce della Corte di Giustizia dell’UE, tra cui la sentenza datata 21 giugno 2007, relativa alla causa C-435/05.
Con la pronuncia da ultimo citata i giudici comunitari hanno statuito che una prestazione di consulenza con la quale un soggetto analizza la situazione patrimoniale e finanziaria dei propri clienti, affinché questi ultimi ottengano un credito, assume carattere accessorio rispetto all’attività creditizia con la conseguenza che per la prestazione accessoria troverà applicazione il regime di esenzione IVA previsto per l’attività concessione di crediti, ancorché la stessa sia resa da un soggetto diverso da quello che rende la prestazione principale.
Secondo la società interpellante, la Corte di Giustizia dell’UE sarebbe già giunta alle medesime conclusioni in precedenti sentenze (sentenza del 26 settembre 1996, relativa alla causa C-327/94; sentenza 11 gennaio 2001, relativa alla causa C-76/99; sentenza 27 settembre 2012, relativa alla causa C-392/11).
L’orientamento espresso dai giudici comunitari, ad avviso dell’istante, è stato recepito anche nella sentenza del 9 gennaio 2019, con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto il carattere di accessorietà della prestazione di consulenza rispetto all’operazione principale di cessione di azioni posta in essere da un soggetto diverso da quello che effettua la prestazione accessoria.
Ciò posto, in linea con l’orientamento giurisprudenziale sopra riportato, la società istante è dell’avviso che:
– sotto il profilo soggettivo, ai fini della verifica della sussistenza del rapporto di accessorietà, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, tra l’operazione principale di cessione di azioni, posta in essere tra la stessa istante e il fondo acquirente private equity, e l’operazione secondaria, attuata tra la medesima interpellante e GAMMA, non rilevi l’identità dei soggetti che rendono la due prestazioni, ossia principale ed accessoria;
– sotto il profilo oggettivo, la prestazione di consulenza resa da GAMMA non possieda i caratteri propri di una consulenza generica a sé stante ma, al contrario, essa si collochi ed assuma la propria rilevanza esclusivamente nell’ambito dell’operazione di cessione di partecipazioni della quale costituisce parte integrante atta a completarla e renderla possibile. Difatti, nel caso di specie lo scopo complessivo dei servizi resi da GAMMA è di realizzare l’operazione principale tramite, a titolo di esempio, l’individuazione di un idoneo acquirente strategico per il quale risulta indifferente che l’attività che ha portato alla sua scelta sia stata svolta da un soggetto terzo oppure dal cedente.
In conclusione, la società istante ritiene che l’attività di consulenza attuata dalla GAMMA, qualificandosi come prestazione accessoria, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, all’operazione principale di cessione delle azioni, possa fruire del regime di esenzione dall’Iva prevista, dall’articolo 10, primo comma, n. 4) del DPR n. 633 del 1972, per le operazioni relative ad azioni.
Parere dell’Agenzia delle entrate
Si rileva, in via preliminare, che la specifica questione prospettata con l’interpello indicato in oggetto riguarda il riconoscimento del carattere dell’accessorietà, individuato nell’ordinamento domestico dall’articolo 12, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dei servizi resi dalla GAMMA (filiale italiana) rispetto all’operazione di cessione di parte della partecipazione totalitaria detenuta nel capitale sociale della BETA S.p.a. posta in essere dalla ALFA S.p.a.
Il riscontro della sussistenza del rapporto di accessorietà, agli effetti dell’IVA, tra l’operazione principale di cessione di azioni e le prestazioni di servizio rese, in esecuzione dell’incarico di consulenza, dall’advisor finanziario comporterebbe, di fatto, l’estensione del regime di esenzione IVA previsto, dall’articolo 10, comma 1, n. 4) del DPR n. 633 del 1972, per “le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli anche al complesso dei servizi di consulenza erogati da GAMMA.
Ciò posto, per quanto concerne il principio di accessorietà ai fini IVA, si fa presente che l’articolo 78, paragrafo 1, della Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 112/2006 stabilisce che “nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti: (.) b) le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, trasporto e di assicurazione addebitate dal fornitore all’acquirente o al destinatario detta ^prestazioni.
La predetta disposizione normativa prevede, dunque, che rientrano nella base imponibile delle cessioni di beni o prestazioni di servizi anche le spese accessorie addebitate al committente o acquirente da parte del prestatore dell’operazione principale.
Nell’ordinamento interno l’articolo 78, comma 1, lettera b) della Direttiva n. 112 del 2006 è stato trasfuso nell’articolo 12 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, il quale al comma 1 dispone che “il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti e contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o prestazioni di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale”.
L’ambito applicativo dell’articolo 12 del DPR n. 633 del 1972 è stato approfondito, anche alla luce dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’UE, con numerosi documenti di prassi (Cfr. risoluzione n. 6 del 1998, risoluzione n. 216/E del 2002, risoluzione n. 230/E del 2002, risoluzione n. 120/E del 2003, risoluzione n. 337/E del 2008, etc.).
Dal disposto normativo dell’articolo 12, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, che recepisce l’articolo 78 della direttiva n. 112 del 2006, si evince che una cessione di beni e una prestazione di servizi possono risultare accessorie ad un’operazione principale quando:
– integrano, completano e rendono possibile quest’ultima;
– sono rese direttamente dal medesimo soggetto dell’operazione principale (anche a mezzo di terzi, ma a suo conto e spese);
– sono rese a favore del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l’operazione principale (Cfr. risoluzione n. 216/E del 2002, risoluzione n. 337/E del 2008).
In applicazione di tali principi, sotto il profilo oggettivo, affinché si delinei un rapporto di accessorietà tra due prestazioni, non è sufficiente che la prima assicuri una generica utilità all’attività, considerata nel suo insieme, posta in essere dal prestatore che realizza a valle l’operazione (o le operazioni) principale/i (in tal senso risoluzione n. 230/E del 2002).
In altri termini, come statuito dalla Corte di Giustizia dell’UE “una prestazione deve essere considerata accessoria quando essa non costituisce per la clientela unfine a sé stante bensì il mezzo per fruire delle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore” (cfr. sentenza relativa alla causa C-349/96; sentenza relativa alla causa C-44/11; sentenza relativa alla causa C-366/12).
Tale orientamento è stato accolto dai giudici di legittimità che, con la sentenza del 16 novembre 2011, n. 24049, hanno disposto che “la prestazione accessoria deve essere, dunque, strumentale a quella principale e avere il fine di permettere l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale (.. )”.
L’articolo 12 del richiamato DPR n. 633 del 1972 riconosce, infatti, il carattere accessorio ad alcune prestazioni quali il trasporto, posa in opera, imballaggio che, a loro volta, presuppongono un collegamento diretto con un’operazione di cessione di bene, ovvero una prestazione nell’ambito dell’appalto o simili (Cfr. risoluzione n. 230/E del 2002).
Per quanto concerne il profilo soggettivo, ai fini della sussistenza del rapporto di accessorietà previsto ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del DPR n.633 del 1972, è necessario che le prestazioni accessorie siano poste in essere dal medesimo soggetto, ovvero per suo conto e a sue spese, in necessaria connessione con l’operazione principale alla quale, quindi, accedono e che hanno di norma la funzione di rendere possibile (Cfr. risoluzione n. 6 del 1998).
Può, pertanto, essere trattato come accessorio alla cessione di un bene il trasporto fatturato dal cedente al cessionario, anche se tale servizio è eseguito da un mandatario (per suo conto) del cedente medesimo.
Il riaddebito delle spese di trasporto dal cedente al cessionario seguirà lo stesso trattamento previsto per la cessione di un bene (Cfr. risoluzione 550145 del 1998 e risoluzione n. 216 del 2002).
La necessaria sussistenza del requisito soggettivo, inteso come identità soggettiva tra chi pone in essere l’operazione principale e quella accessoria, ai fini del riscontro del vincolo di accessorietà come delineato dall’articolo 12 del DPR n. 633 del 1972, è stata di recente confermata con numerosi documenti di prassi (Cfr. risposta n. 306 del 2020, risposta n. 629 del 2020, etc.).
Tanto premesso, nel caso prospettato dalla società istante, anche se va riconosciuta la strumentalità del complesso delle prestazioni di servizi rese dall’advisor finanziario rispetto all’operazione di cessione di partecipazione attuata dall’istane, si deve escludere il carattere dell’accessorietà, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, delle predette prestazioni rese dalla GAMMA, per due ordini di ragioni:
– le prestazioni di servizi svolte in esecuzione dell’incarico di consulenza conferito dall’istante alla GAMMA sono rivolte esclusivamente a favore dell’istante e, quindi, non sono effettuate tra gli stessi soggetti dell’operazione principale, ossia la holding ALFA S.p.A. e il fondo acquirente;
– non c’è identità tra i soggetti che rendono l’operazione principale e quella accessoria; né il complesso delle prestazioni rese, in esecuzione dell’incarico di consulenza, dall’advisor finanziario sono qualificabili come prestazioni “accessorie” effettuate, per conto del cedente, in stretta connessione con l’operazione di cessione di azioni effettuata a vantaggio del cessionario, atteso che le stesse non vengono riaddebitate all’acquirente della partecipazione.
Si osserva, infine, che con la pronuncia della Corte di Cassazione n. 351 del 2019, invocata dall’istante a sostegno della propria tesi interpretativa, i giudici di legittimità hanno riconosciuto l’applicabilità del regime di esenzione IVA previsto dall’articolo 10, primo comma, n. 4), del DPR n. 633 del 1972, per le operazioni relative ad azioni, solo al rimborso (in quanto specifico oggetto di ricorso) dei costi e onorari relativi alla cessione di una partecipazione, addebitati al soggetto cessionario dalla stessa società che cede la partecipazione.
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