Sono state rese note altre risposte fornite da Equitalia frutto della proficua la collaborazione tra Equitalia e l’Odcec di Roma. in merito alla “Rottamazione dei carichi affidati agli agenti della riscossione”.
Perdita beneficio precedente rateazione
In caso di mancato pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o della prima rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce alcun effetto. Relativamente ai carichi oggetto della richiesta di definizione: potranno essere ripresi i pagamenti delle rate di eventuali piani di dilazione in essere alla data del 24/10/2016 (e al corrente con i pagamenti delle rate scadenti a tutto il 31/12/2016).
Rottamazione dei carichi con rateazione in corso
Rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimenti di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193 del 2016 (24 ottobre 2016) a condizione che risultino pagate le rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016. Il pagamento di tali rate può essere effettuato entro il 31 marzo 2017 versando in tal caso gli interessi di mora sulle rate versate in ritardo.
Equitalia comunica ai contribuenti che hanno presentato istanza di definizione agevolata l’accoglimento (o il rigetto) della stessa entro il 31 maggio 2017. A tal proposito può accadere che per alcune rateazioni in corso il contribuente possa essere (inconsapevolmente) decaduto, successivamente al 24.10.2016 e prima della presentazione dell’istanza, senza che ne abbia formale comunicazione da parte di Equitalia. Tale situazione comporta il rigetto della stessa con la conseguente definitiva impossibilità di adesione alla definizione agevolata (per quelle partite oggetto di rateazione decaduta).
In tali casi, il contribuente può essere riammesso al piano di dilazione, pagando le rate scadute del piano decaduto e successivamente, entro la data del 31 marzo 2017, presentare dichiarazione di adesione. Si precisa che non è prevista comunicazione nei casi di decadenza dal diritto alla rateazione.
La rottamazione dei carichi in caso di coobbligati solidali
In caso di coobbligazione solidale e di presentazione della dichiarazione di adesione da parte di uno solo dei coobbligati, la definizione ha effetti su tutti i coobbligati e, conseguentemente, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a seguito della definizione, gli effetti di interruzione della attività esecutive e cautelari previsti dal comma 5 dell’art. 6 del DL n. 193/2016 si devono produrre in capo a tutti i coobbligati.
Pignoramento Presso Terzi
Solo in seguito alla presentazione della dichiarazione, l’Agente della riscossione, per i carichi definibili (quelli cioè rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata) e compresi nella dichiarazione, non può avviare nuove azioni cautelari e/o esecutive (Ivi inclusi pertanto eventuali pignoramenti dei crediti verso terzi) e non può proseguire quelle già avviate a condizione che le medesime non siano già in una fase avanzata dell’iter procedurale. E cioè, che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Rientrano nelle azioni esecutive “in fase avanzata” anche: i pignoramenti dei crediti verso terzi, già notificati alla data di presentazione della dichiarazione di adesione; i pignoramenti relativi a stipendi/salari, fitti e pigioni già notificati per i quali erano già in corso versamenti periodici dal terzo pignorato. Per pignoramenti dei crediti verso terzi “già notificati” sono da intendersi quelli il cui ordine di pagamento è già stato notificato sia al terzo pignorato che al debitore. Non rientrano invece tra le azioni esecutive per le quali, a fronte della presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, sono inibite l’avvio o la prosecuzione, la proposizione di interventi in procedure immobiliari nel caso in cui l’immobile oggetto di esecuzione promossa da terzi sia gravata da ipoteca iscritta dal medesimo Agente o le azioni di tipo conservativo; per entrambi tale azioni, la presentazione della dichiarazione di definizione agevolata non ne inibisce l’avvio e quelle in essere proseguono.
Si ricorda che Equitalia il 4 marzo 2017 ha comunicato che fino al 31 marzo 2017 alcuni sportelli di Equitalia saranno aperti anche di pomeriggio, fino alle 15.15, prolungando di due ore l’orario di apertura al pubblico per dare massima assistenza ai contribuenti interessati in queste settimane alla definizione agevolata.
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