La Cassazione sez. penale con la sentenza n. 17610 del 17 aprile 2013 è stata chiamata a dirimere ovvi contrasti sul provedimeno di sequestro per equivalente emesso dal GIP per il reato di emissione di fatture false per operazioni inesistenti, in cui risultano indagati la società ed il suo amministratore. Avverso l’ordinanza del Tribunale che confermava il decreto di sequestro, l’imputato, per il tramite del suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione basandolo su due motivazioni.
Gli Ermellini ritengono infondato il primo motivo, mentre accolgono le doglianze relativo al secondo motivo. Infatti i giudici di legittimità affermano che il principio enunciato dal Tribunale è “in contrasto con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la confisca per equivalente ha natura di sanzione; tale natura sanzionatoria discende dalla confiscabilità di beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno collegamento diretto con il singolo reato e la cui ratio è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico dell’attività criminosa, anche di fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento (ex plurimis, sez. 3, 14 gennaio 2010, n. 6293; sez. 1, 28 febbraio 2012, n. 11768).”
Inoltre i Giudici della Corte Suprema evidenziano, nella ordinanza del Tribunale, un ulteriore elemento di “erroneità dell’assunto da cui muove il Tribunale si ricollega l’erroneità dell’ulteriore assunto secondo cui non vi sarebbe necessità di alcuna indagine circa l’appartenenza dei beni confiscati e la proporzionalità della confisca.”
La Cassazione conferma l’orientamento della stessa in ordine alla natura del sequestro preventivo, finalizzato e strumentale alla confisca per equivalente, ha natura esclusivamente sanzionatoria e mai di sicurezza, per cui è necessario che i Giudici di merito provvedono alla valutazione e l’individuazione della proprietà del bene sequestrato. Per gli ermellini la misura del sequestro preventivo nasce dalla volontà di privare il reo da un profitto da reato ingiustamente avuto. Inoltre ricordano i giudici che l’oggetto del sequestro ( e poi confisca) deve essere annoverato tra quelli riconducibili direttamente al soggetto imputato, poichè non sarebbe configurabile il sequestro di beni appartenenti ad una società di capitali, che ha personalità altra rispetto al reo, salvo il caso di società-schermo. Infine, bisogna sempre attribuire il valore al sequestrato, pena l’illegittimità dell’azione.
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