La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 28797 del 04 luglio 2013 interviene in tema di mancato pagamento delle imposte del principio di difesa affermando che il giudice di merito deve prestare attenzione non solo agli “elementi probatori offerti dalla pubblica accusa” ma anche alle “confutazioni” mosse dalla persona indagata, altrimenti è legittimo considerare leso il diritto di difesa del contribuente.
Gli Ermellini nel ribadire che il principio della difesa sia assolutamente intangibile bocciato l’ordinanza di “sequestro preventivo per equivalente dei beni” nei confronti del legale rappresentante di una società, accusato di avere “omesso di versare alla scadenza le somme dovute sulla base della dichiarazione annuale per Iva”, pari a poco meno di 500mila euro.
A parte la confusione che caratterizza la motivazione dell’ordinanza – attraversata da evidente incertezza su “periodi di imposta”, su indicazione precisa della “dichiarazione annuale Iva” e su “termine di scadenza per il versamento” –, ciò che emerge è la fondatezza delle contestazioni del contribuente nei confronti del Tribunale del riesame, che “ha completamente omesso di prendere in esame” gli “elementi offerti dalla difesa”, ossia “una memoria con allegati che ricostruivano le vicende societarie e il comportamento” tenuto dall’uomo come “amministratore”.
Lacuna troppo rilevante per essere trascurata, lacuna che, ora, andrà colmata: compito affidato, in questo senso, ai giudici del Tribunale.
La vicenda ha avuto inizio con il provvedimento di sequestro per equivalenza in relazione al reato di cui all’art. 10 ter d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per avere, quale legale rappresentante della società, omesso di versare alla scadenza del 27 dicembre 2008 le somme dovute sulla base della dichiarazione annuale per IVA per il periodo di imposta 2007.
L’imputato aveva proposto ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che aveva accolto in accoglimento dell’appello del PM. Le doglianze con cui è stato proposto ricorso davanti alla Corte Suprema sono due.
In particolare, i giudici di legittimità, hanno ritenuto meritevole di accoglimento il secondo con cui la difesa dell’imputato lamentava violazione di legge e del diritto di difesa perché il tribunale del riesame non ha nemmeno esaminato la memoria difensiva con allegati depositata dal ricorrente.
Gli Ermellini bacchettano i giudici del Tribunale del riesame riaffermando che “il tribunale del riesame, per espletare il ruolo di garanzia che la legge gli demanda, non può avere riguardo solo alla astratta configurabilità del reato, ma deve prendere in considerazione e valutare, in modo puntuale e coerente, tutte le risultanze processuali, e quindi non solo gli elementi probatori offerti dalla pubblica accusa, ma anche le confutazioni e gli elementi offerti dagli indagati che possano avere influenza sulla configurabilità e sulla sussistenza dei fumus del reato contestato (cfr., explurìmis, Sez. I, 9 dicembre 2003, n. 1885/04, Cantoni, m. 227.498; Sez. Ili, 16.3.2006 n. 17751; Sez. III, 8.11.2006, Pulcini; Sez. III, 9 gennaio 2007, Sga-dari; Sez. IV, 29.1.2007, 10979, Veronese, m. 236193; Sez. V, 15.7.2008, n. 37695, Cecchi, m. 241632; Sez. I, 11.5.2007, n. 21736, Citarella, m. 236474; Sez. IV, 21.5.2008, n. 23944, Di Fulvio, m. 240521; Sez. II, 2.10.2008, n. 2808/09, Bedino, m. 242650; Sez. Ili, 11.6.2009, Musico; Sez. III, 12.1.2010, Turco; Sez. III, 24.2.2010, Normando; Sez. III, 11.3.2010, D’Orazio; Sez. III, 20.5.2010, Bindi; Sez. III, 6.10.2010, Kronenberg-Widmer; Sez. III, 21.10.2010, Gatto; Sez. III, 5.11.2010, Pignataro; Sez. III, 26.1.2011, Cinturino; Sez. III, 5.4.2011, n. 28221, Musone; Sez. I, 6.7.2011, n. 33791, Aquino; Sez. III, 18.7.2012, De Luca Picione; Sez. III, 25.9.2012, Righi; Sez. III, 25.9.2012, Marseglia; e numerosissime altre)”