La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 28909 del 08 luglio 2013 intervenendo in tema di reati ambientali ha affermato che Sebbene la normativa introdotta dal Dlgs 205/2010 abbia istituito la scheda Sistri in sostituzione del formulario la piena operatività del nuovo sistema è stata successivamente posticipata “con conseguente rinvio delle sanzioni penali ivi previste che continuano, pertanto, a permanere inalterate rispetto alla disciplina precedente”
La vicenda ha riguardato un privato, che oltre 5 anni fà, era stato sorpreso a trasportare e smaltire rifiuti non pericolosi di natura eterogenea. Il soggetto fu denunciato per reato ambientale. Il Tribunale aveva prosciolto un privato dall’accusa di trasporto illecito e per lo smaltimento di rifiuti eterogenei non pericolosi con un formulario Cer diverso da quello di trasporto a causa della depenalizzazione seguita al Dlgs 205/2010.
Avverso al decisone del Tribunale con il PM presenta ricorso innanzi alla Corte Suprema. Gli Ermellini accolgono le motivazioni del PM contro una sentenza del Tribunale. Secondo l’interpretazione del tribunale, la sostituzione del formulario Cer da parte del Sistri fa rimanere come penalmente rilevante solo l’ipotesi di trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda Sistri.
Il PM era di tutt’altro avviso. Infatti la pubblica accusa aveva sostenuto come la condotta continua mantenere la rilevanza penale anche dopo la riforma del 2010, e per i Giudici della Cassazione la tesi del pubblico ministero è corretta. La norma del 2010 istituisce la scheda Sistri al posto del precedente formulario, anche se la piena efficacia del nuovo sistema di trasporto dei rifiuti è stata rinviata diverse volte sino a quest’anno, e rendendo di fatto non ancora sperimentato il nuovo sistema. Per evitare un vuoto normativo che la stessa Corte di Cassazione giudica “pericoloso”, con possibile contrasto con l’articolo 3 della Costituzione sul principio di ragionevolezza, la condotta contestata al trasportatore deve essere ancora considerata punibile anche sul piano penale e non solo su quello amministrativo. Risulta decisivo il fatto che anche allora la piena operatività del Sistri era ancora lontana. La Cassazione pur giudicando fondata l’impugnazione della pubblica accusa non provvede al rinvio perché il delitto è stato estinto per via della prescrizione, essendo trascorsi più di cinque anni dal momento in cui venne commesso il reato.
In merito all’attuale situazione del Sistri sulla “Gazzetta Ufficiale” del 19 aprile 2013 è stato pubblicato il decreto che stabilisce la ripartenza del sistema di tracciamento telematico. Il decreto pone fine alla sospensione del sistema disposta dal D.L. n. 83/2012 e opera una serie di interventi tra i quali la sospensione del contributo Sistri dovuto per il 2013 per gli enti e imprese già iscritti al 30 aprile 2013. In base al nuovo decreto una prima serie di imprese che producono e gestiscono rifiuti pericolosi dovranno impegnarsi nella prima fase di riallineamento, verificando l’attualità dei dati già trasmessi al Sistri. La seconda fase riguarderà gli altri soggetti obbligati che verificheranno le singole posizioni fra il 30 settembre 2013 e il 28 febbraio 2014, per essere operativi dal 3 marzo 2014. Per un mese dopo le singole scadenze di avvio, il D.M. pretende il regime del “doppio binario” per tutti gli obbligati al Sistri imponendo loro la tenuta e la conservazione dei tradizionali registri e formulari per i 30 giorni successivi alle diverse date di operatività del Sistri.
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