Il Consiglio dell’Unione europea, a seguito della richiesta Italiana, con la decisione di esecuzione 2017/784 del 25 aprile 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il 6 maggio 2017) ha disposto la proroga al 30 giugno 2020 l’autorizzazione concernente l’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ( cosiddetto split payment).
Con il meccanismo della scissione dei pagamenti, introdotto dalla legge di stabilità del 2015), viene inserito nell’ordinamento tributario per le operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione un particolare modo di pagamento dell’IVA. Infatti le pubbliche amministrazioni effettueranno il pagamento al fornitore della sola parte imponibile mentre l’IVA viene versata direttamente dalla PA all’erario
La normativa in commento è applicabile dal 1° gennaio 2015 ed è una norma in deroga agli articoli 206 e 226 della direttiva 2006/112/Ce, in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell’Iva. Per tale motivo sia per l’istituzione di tale meccanismo sia per la sua proroga il nostro paese ha dovuto chiedere apposita autorizzazione al Consiglio UE. La deroga era stata concessa, fino al 31 dicembre 2017, con la decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401.
Il decreto legge 50/2017 ha ampliato dei soggetti nei cui confronti trova applicazione lo split payment. Infatti è stato esteso alle operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione in generale, delle società dalla stessa controllate, delle società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana, nonché ai compensi dei professionisti per operazioni effettuate nei confronti della pubblica amministrazione. Tale estensione trova applicazione dal 1° luglio 2017
Nel provvedimento del Consiglio UE di proroga viene precisato che, in deroga all’articolo 206 della direttiva 2006/112/Ce, l’Italia è autorizzata (dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020) a disporre che l’Iva dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, delle società controllate da pubbliche amministrazioni e delle società quotate in borsa incluse nell’indice Ftse Mib debba essere versata dall’acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dell’amministrazione fiscale.
Inoltre, in deroga all’articolo 226 della direttiva 2006/112/Ce, l’Italia è autorizzata a imporre che nelle fatture emesse in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a favore dei soggetti sopra elencati sia apposta una specifica annotazione secondo cui l’Iva deve essere versata su un apposito conto bancario bloccato dell’amministrazione fiscale.