Status di disoccupato anche con redditominimoIl decreto delle lavoro (decreto legge 76/2013) riporta alla situazione ante riforma Fornero (legge 92/2012) in tema di conservazione dello status di disoccupato se il reddito derivante da un’attività di lavoro è di importo minimo.
Nel decreto legge, infatti, figura, tra l’altro, una modifica da apportare al decreto legislativo 181/2000. La parte del provvedimento oggetto della revisione è l’articolo 4. Si prevede l’inserimento – all’inizio dell’articolo – del seguente punto: «a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (…)». In pratica si tratta del ripristino della norma anteriore all’entrata in vigore della riforma Fornero che ne ha previsto l’abrogazione.
Sulla base della disciplina ante riforma del mercato del lavoro, nell’articolo 4 del Dlgs 181/2000 erano sanciti due importanti principi relativi al mantenimento dello status di disoccupato. Il primo esclusivamente riferito ai lavoratori subordinati, che prevedeva la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a otto mesi. Il secondo, di portata generale, che ammetteva la possibilità di mantenere lo status di disoccupato – a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro intrapreso – se il ricavato restava all’interno della soglia reddituale esclusa da imposizione fiscale (da ultimo 8.000 euro annui, per il lavoro subordinato e 4.800 annui, per gli autonomi).
Così, in vigenza di quella regola, lo stato di disoccupazione si sospendeva se si svolgeva un lavoro subordinato non superiore a 8 mesi e si conservava la disoccupazione in caso di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa da cui il soggetto traeva un reddito estremamente basso (su cui non gravava Irpef). A modificare il tutto ci ha pensato la legge Fornero che ha ridotto da 8 a 6 mesi il periodo di attività subordinata oltre cui si perde il diritto alla sospensione dello stato di disoccupazione (a prescindere dal reddito percepito) ma – cosa peggiore – ha cassato interamente l’altra regola reddituale. Dal 18 luglio 2012, quindi, lo svolgimento di attività autonoma, da cui si ricava un reddito, anche di importo irrisorio, non consente più al lavoratore di conservare il suo stato di disoccupato.
Le conseguenze negative, della modifica introdotta dalla legge Fornero, si sono manifestate in relazione alla perdita della disoccupazione ma anche con riferimento alla possibilità di assumere in forma agevolata in quanto i lavoratori potevano non arrivare a possedere effettivamente lo “status” previsto dalla legge 407/90 (disoccupazione da almeno 24 mesi).
Ora, il decreto legge – allineandosi con la posizione assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22 novembre 2012 – rimette le cose a posto, ricollocando le lancette dove si trovavano prima del 18 luglio 2012.