accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 luglio 2022, n. 22609 – In tema di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 55 (poi art. 88), quarto comma, del TUIR che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, debba essere letto in correlazione con i successivi artt. 61, quinto comma (poi 94, sesto comma) e 66, quinto comma (poi 101, settimo comma); per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l’obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d’imposta

In tema di determinazione del reddito d'impresa, l'art. 55 (poi art. 88), quarto comma, del TUIR che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti della società, debba essere letto in correlazione con i successivi artt. 61, quinto comma (poi 94, sesto comma) e 66, quinto comma (poi 101, settimo comma); per cui, ove si tratti di crediti da lavoro autonomo del socio nei confronti della società, i quali, sebbene materialmente non incassati, siano, mediante la rinuncia, comunque conseguiti ed utilizzati, sussiste l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta

Corte di Cassazione ordinanza n. 19072 del 14 giugno 2022 – Nel caso di conti intestati a terzi, l’Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale in oggetto, deve fornire la previa prova, anche per presunzioni (purché qualificate), che il conto bancario intestato a terzi sia nell’effettiva disponibilità del contribuente, al quale pertanto sono attribuibili le movimentazioni del conto fiscalmente rilevanti

Nel caso di conti intestati a terzi, l'Ufficio, al fine di avvalersi della presunzione legale in oggetto, deve fornire la previa prova, anche per presunzioni (purché qualificate), che il conto bancario intestato a terzi sia nell'effettiva disponibilità del contribuente, al quale pertanto sono attribuibili le movimentazioni del conto fiscalmente rilevanti

Corte di Cassazione sentenza n. 19068 del 14 giugno 2022 – Il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso. La distribuzione degli utili extracontabili accertati si  presume  effettuata  nello  stesso esercizio annuale al quale si riferisce l’accertamento dei maggiori redditi della società

Il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso. La distribuzione degli utili extracontabili accertati si  presume  effettuata  nello  stesso esercizio annuale al quale si riferisce l'accertamento dei maggiori redditi della società

Corte di Cassazione ordinanza n. 19054 del 14 giugno 2022 – Il motivo dedotto in appello (arbitrarietà della ricostruzione del reddito), non integra un’eccezione in senso stretto, ma un’eccezione in senso improprio o una mera difesa, che non ha ampliato l’originario thema decidendum, non incorrendo, pertanto, nel divieto di proporre nuove eccezioni di cui all’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992. Trattandosi di difesa rientrante nella contestazione della censura già mossa con il ricorso originario dalla contribuente

Il motivo dedotto in appello (arbitrarietà della ricostruzione del reddito), non integra un'eccezione in senso stretto, ma un'eccezione in senso improprio o una mera difesa, che non ha ampliato l'originario thema decidendum, non incorrendo, pertanto, nel divieto di proporre nuove eccezioni di cui all'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992. Trattandosi di difesa rientrante nella contestazione della censura già mossa con il ricorso originario dalla contribuente

Corte di Cassazione ordinanza n. 18301 depositata il 7 giugno 2022 – Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale, quale può essere l’eccezione di inammissibilità dell’appello, non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte

Il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale, quale può essere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 luglio 2022, n. 22665 – In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data

In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell’art. 23, comma 7, d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data

Corte di Cassazione ordinanza n. 18294 depositata il 7 giugno 2022 – E’ valido  il  provvedimento  che  legittima l’impiegato alla firma mediante la sola indicazione della qualifica rivestita, secondo cui non è pertanto richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega

E' valido  il  provvedimento  che  legittima l'impiegato alla firma mediante la sola indicazione della qualifica rivestita, secondo cui non è pertanto richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega

Corte di Cassazione ordinanza n. 18245 depositata il 7 giugno 2022 – In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 32, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi e a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 32, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi e a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice

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