accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 19702 del 17 giugno 2022 – La semplice emissione del documento contabile, completo in tutti i suoi elementi formali, in quanto suscettibile di essere utilizzato a fini fiscali – o ad altri fini giuridicamente rilevanti – ove non sia stato tempestivamente eliminato e sottratto al commercio giuridico determina l’insorgenza del rapporto impositivo. La buona o mala fede del soggetto passivo che chiede la detrazione dell’IVA non incide infatti sulla questione se la cessione sia effettuata ai sensi dell’art. 10, par. 2 della sesta direttiva. Il diritto a detrazione è legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi, con l’effetto ulteriore che, in difetto della cessione effettiva dei beni ovvero della prestazione, dei servizi, un siffatto diritto non può sorgere, non essendo sufficiente che di essa sia fatta menzione nella relativa fattura

La semplice emissione del documento contabile, completo in tutti i suoi elementi formali, in quanto suscettibile di essere utilizzato a fini fiscali - o ad altri fini giuridicamente rilevanti – ove non sia stato tempestivamente eliminato e sottratto al commercio giuridico determina l'insorgenza del rapporto impositivo. La buona o mala fede del soggetto passivo che chiede la detrazione dell'IVA non incide infatti sulla questione se la cessione sia effettuata ai sensi dell'art. 10, par. 2 della sesta direttiva. Il diritto a detrazione è legato alla realizzazione effettiva della cessione di beni o della prestazione di servizi, con l'effetto ulteriore che, in difetto della cessione effettiva dei beni ovvero della prestazione, dei servizi, un siffatto diritto non può sorgere, non essendo sufficiente che di essa sia fatta menzione nella relativa fattura

Corte di Cassazione ordinanza n. 19691 del 17 giugno 2022 – Il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa

Il giudice non può, nella motivazione, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto "statico" della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto "dinamico" della dichiarazione stessa

Corte di Cassazione ordinanza n. 19647 del 17 giugno 2022 – In materia di determinazione del reddito di impresa, ai fini dell’individuazione della base imponibile, in applicazione del principio di derivazione desumibile dal combinato disposto degli artt. 2426, comma 1, n. 9) c.c. e 92, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, è corretta la valutazione del valore delle rimanenze di magazzino al costo medio di produzione, laddove non sia desumibile un minor valore di realizzazione in relazione all’andamento del mercato, e la conseguente deduzione dello stesso quale componente negativa del reddito

In materia di determinazione del reddito di impresa, ai fini dell'individuazione della base imponibile, in applicazione del principio di derivazione desumibile dal combinato disposto degli artt. 2426, comma 1, n. 9) c.c. e 92, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, è corretta la valutazione del valore delle rimanenze di magazzino al costo medio di produzione, laddove non sia desumibile un minor valore di realizzazione in relazione all'andamento del mercato, e la conseguente deduzione dello stesso quale componente negativa del reddito

Corte di Cassazione ordinanza n. 19332 del 15 giugno 2022 – La stretta correlazione che deve sussistere tra la deducibilità dei costi ed il principio dell’inerenza, quale espressione della necessità di riferire i primi all’esercizio dell’impresa. Il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava, dunque, dalla nozione di reddito, esprimendo la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa

La stretta correlazione che deve sussistere tra la deducibilità dei costi ed il principio dell'inerenza, quale espressione della necessità di riferire i primi all'esercizio dell'impresa. Il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava, dunque, dalla nozione di reddito, esprimendo la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 luglio 2022, n. 23301 – Il meccanismo impositivo, di cui all’art. 61, l. 482/85 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/PIA, da epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale e limitatamente agli importi maturati entro il 31/12/2000

Il meccanismo impositivo, di cui all'art. 61, l. 482/85 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/PIA, da epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale e limitatamente agli importi maturati entro il 31/12/2000

Corte di Cassazione ordinanza n. 19197 del 14 giugno 2022 – E’ escluso che, ai fini della tassazione delle plusvalenze, la cessione di un edificio possa essere riqualificata come cessione del terreno edificabile e che, in particolare, elementi di fatto come l’avvenuto rilascio del permesso di demolizione e di ricostruzione non possono qualificare la cessione di un fabbricato come una cessione di terreno, con conseguente tassazione della plusvalenza

E' escluso che, ai fini della tassazione delle plusvalenze, la cessione di un edificio possa essere riqualificata come cessione del terreno edificabile e che, in particolare, elementi di fatto come l'avvenuto rilascio del permesso di demolizione e di ricostruzione non possono qualificare la cessione di un fabbricato come una cessione di terreno, con conseguente tassazione della plusvalenza

Corte di Cassazione ordinanza n. 19083 del 14 giugno 2022 – Per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347

Per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347

Corte di Cassazione ordinanza n. 19082 del 14 giugno 2022 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali l’amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale a  pena di invalidità dell’atto esclusivamente per   i tributi “armonizzati”; per quelli “non armonizzati” non è invece rinvenibile nella legislazione nazionale una prescrizione generale analoga alla normativa UE, occorrendo così una specifica previsione al riguardo. Una   previsione  di tal fatta è rinvenibile, in tema di accertamento sintetico, nel disposto dell’art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali l'amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale a  pena di invalidità dell'atto esclusivamente per   i tributi "armonizzati"; per quelli "non armonizzati" non è invece rinvenibile nella legislazione nazionale una prescrizione generale analoga alla normativa UE, occorrendo così una specifica previsione al riguardo. Una   previsione  di tal fatta è rinvenibile, in tema di accertamento sintetico, nel disposto dell'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973

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