accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 11699 depositata l’ 11 aprile 2022 – Il termine di giorni 60 previsto dall’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 è perentorio ed il mancato rispetto determina la nullità dell’atto emesso ante tempus per essere il termine posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio endoprocedimentale, salvo la possibilità di una deroga in presenza di una particolare urgenza a provvedere, ossia di «valida e “particolare” – cioè specificamente riferita al contribuente e al rapporto tributario in questione – ragione di urgenza, idonea a giustificare l’anticipazione dell’emissione del provvedimento», circostanza che deve esistere a prescindere dalla sua esplicita enunciazione nell’avviso

Il termine di giorni 60 previsto dall’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 è perentorio ed il mancato rispetto determina la nullità dell’atto emesso ante tempus per essere il termine posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio endoprocedimentale, salvo la possibilità di una deroga in presenza di una particolare urgenza a provvedere, ossia di «valida e “particolare” – cioè specificamente riferita al contribuente e al rapporto tributario in questione – ragione di urgenza, idonea a giustificare l’anticipazione dell’emissione del provvedimento», circostanza che deve esistere a prescindere dalla sua esplicita enunciazione nell’avviso

Corte di Cassazione ordinanza n. 11690 depositata l’ 11 aprile 2022 – In tema di IVA non si pone un problema di litisconsorzio, ma allorquando l’Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l’IRAP), fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l’inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione. l ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

In tema di IVA non si pone un problema di litisconsorzio, ma allorquando l'Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l'IRAP), fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione. l ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Corte di Cassazione ordinanza n. 11283 depositata il 7 aprile 2022 – L’insufficienza motivazionale dell’atto impositivo, che ne giustifica  l’annullamento, non esclude che il contribuente possa difendersi nel merito, deducendo, mediante l’impugnazione, anche vizi di merito, poiché tale difetto non può essere sanato, ex art. 156 cod. proc. civ., per raggiungimento dello scopo in quanto l’atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del “thema decidendum”

L'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica  l'annullamento, non esclude che il contribuente possa difendersi nel merito, deducendo, mediante l'impugnazione, anche vizi di merito, poiché tale difetto non può essere sanato, ex art. 156 cod. proc. civ., per raggiungimento dello scopo in quanto l'atto ha la funzione di garantire una difesa certa anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum"

Corte di Cassazione ordinanza n. 11324 depositata il 7 aprile 2022 – In tema di imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi  dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che assumono  rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza  di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tema di IVA, l’inerenza di un costo attinente all’attività di impresa non può essere esclusa in considerazione della mera sproporzione o incongruenza della spesa, salvo che l’Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell’assenza di connessione tra costo ed attività d’impresa

In tema di imposte dirette, l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi  dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicità della spesa, che assumono  rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza  di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tema di IVA, l'inerenza di un costo attinente all'attività di impresa non può essere esclusa in considerazione della mera sproporzione o incongruenza della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo ed attività d'impresa

Corte di Cassazione ordinanza n. 11280 depositata il 7 aprile 2022 – In tema di accertamento fiscale, l’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria,  previsto  dagli artt. 32, comma  4, d.P.R. n.  600 del 1973 e 51, comma 5, P.R. n. 633 del 1972, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della  materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, essendo necessario che l’Ufficio fissi un termine minimo per l’adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo il contribuente delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall’inottemperanza alle stesse senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull’Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell’inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l’introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare – ai sensi degli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente – l’azione dell’ufficio

In tema di accertamento fiscale, l'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria,  previsto  dagli artt. 32, comma  4, d.P.R. n.  600 del 1973 e 51, comma 5, P.R. n. 633 del 1972, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della  materia tributaria - un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, essendo necessario che l'Ufficio fissi un termine minimo per l'adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo il contribuente delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall'inottemperanza alle stesse senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull'Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l'introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare - ai sensi degli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente - l'azione dell'ufficio

Corte di Cassazione ordinanza n. 11269 depositata il 7 aprile 2022 – In  tema d’IVA, è precluso il diritto alla detrazione nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto  il  profilo soggettivo,  poichè  l’indicazione  mendace  di  uno  dei soggetti  del rapporto  determina   l’evasione   del  tributo   relativo   alla  diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti

In  tema d'IVA, è precluso il diritto alla detrazione nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti anche solo sotto  il  profilo soggettivo,  poichè  l'indicazione  mendace  di  uno  dei soggetti  del rapporto  determina   l'evasione   del  tributo   relativo   alla  diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti

Corte di Cassazione ordinanza n. 11262 depositata il 7 aprile 2022 – L’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi della citata disposizione

L'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi della citata disposizione

Corte di Cassazione ordinanza n. 11110 depositata il 6 aprile 2022 – In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di  cui  all’art.  12, comma  7, della l. n. 212 del 2000

In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la scadenza del termine di decadenza dell'azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell'inosservanza del termine dilatorio di  cui  all'art.  12, comma  7, della l. n. 212 del 2000

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