accertamento

Corte di Cassazione ordinanza n. 11838 depositata il 12 aprile 2022 – Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi l’art. 5 cit. esclude che l’Amministrazione possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata  a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro ed è necessario invece che l’Ufficio individui ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l’accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente

Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi l'art. 5 cit. esclude che l'Amministrazione possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata  a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro ed è necessario invece che l'Ufficio individui ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente

Corte di Cassazione ordinanza n. 12128 depositata il 13 aprile 2022 – Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventual­mente integrati da altri elementi di agevole e rapida  reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l’IVA sia già stata as­ solta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta. Nell’ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (con­traria) dell’avvenuto  esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, as­solta a monte per l’acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad es­ sere impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, con con­ seguente negazione del trattamento fiscale più favorevole

Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventual­mente integrati da altri elementi di agevole e rapida  reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l'IVA sia già stata as­ solta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l'amministrazione dimostri che, in realtà, l'imposta è stata detratta. Nell'ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (con­traria) dell'avvenuto  esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, as­solta a monte per l'acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad es­ sere impiegati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, con con­ seguente negazione del trattamento fiscale più favorevole

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sentenza n. 1733 sez. 2 depositata il 12 aprile 2022 – In tema di redditi da locazione di immobili in comproprietà è ammissibile una autonoma imputazione del reddito rispetto al titolo reale di possesso ove ne risulti concretamente differenziata la percezione non essendoci ostacolo alcuno ad attribuire il reddito non solo in capo a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario ma anche in capo soltanto ad alcuni dei comproprietari che risultino effettivi locatori e percettori dei redditi che dalla locazione derivano

In tema di redditi da locazione di immobili in comproprietà è ammissibile una autonoma imputazione del reddito rispetto al titolo reale di possesso ove ne risulti concretamente differenziata la percezione non essendoci ostacolo alcuno ad attribuire il reddito non solo in capo a soggetto del tutto diverso dal legittimo proprietario ma anche in capo soltanto ad alcuni dei comproprietari che risultino effettivi locatori e percettori dei redditi che dalla locazione derivano

Corte di Cassazione ordinanza n. 11729 depositata il 12 aprile 2022 – Nel processo tributario, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – la quale è prevista dalla legge allo scopo di velocizzare l’attività ammini­strativa, esimendo il soggetto dal produrre un documento o una certi­ficazione pubblica – non può costituire, anche se resa da un terzo, prova della verità del suo contenuto, bensì semplicemente un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti

Nel processo tributario, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - la quale è prevista dalla legge allo scopo di velocizzare l'attività ammini­strativa, esimendo il soggetto dal produrre un documento o una certi­ficazione pubblica - non può costituire, anche se resa da un terzo, prova della verità del suo contenuto, bensì semplicemente un indizio, valutabile in relazione agli altri elementi acquisiti

Corte di Cassazione ordinanza n. 11728 depositata il 12 aprile 2022 – Ove l’Amministrazione finanziaria contesti «che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via pre­suntiva, in base ad elementi oggettivi  e specifici,  che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria dili­genza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

Ove l'Amministrazione finanziaria contesti «che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via pre­suntiva, in base ad elementi oggettivi  e specifici,  che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria dili­genza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente

Corte di Cassazione ordinanza n. 11725 depositata il 12 aprile 2022 – In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente  i  documenti  anche  in  sede  di gravame,  sebbene  preesistenti  al giudizio svoltosi in primo grado

In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente  i  documenti  anche  in  sede  di gravame,  sebbene  preesistenti  al giudizio svoltosi in primo grado

Corte di Cassazione ordinanza n. 11722 depositata il 12 aprile 2022 – In tema d’imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all’esito della sentenza  della Corte costituzionale n. 228  del 2014, le operazioni  bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa,  mentre quelle di  versamento  nei confronti  di tutti i contribuenti,  i quali possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad  imposta  o sono  irrilevanti

In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come si ricava dal successivo art. 38, riguardante l'accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche, che rinvia allo stesso art. 32, comma 1, n. 2; tuttavia, all'esito della sentenza  della Corte costituzionale n. 228  del 2014, le operazioni  bancarie di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa,  mentre quelle di  versamento  nei confronti  di tutti i contribuenti,  i quali possono contrastarne l'efficacia dimostrando che le stesse sono già incluse nel reddito soggetto ad  imposta  o sono  irrilevanti

Corte di Cassazione ordinanza n. 11713 depositata il 12 aprile 2022 – Sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona

Sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona

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