accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15756 – Nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l’indebita detrazione dell’IVA e/o deduzione dei costi, ha l’onere di fornire elementi probatori del fatto che l’operazione fatturata non è stata effettuata e a quel punto passerà sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate

Nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o deduzione dei costi, ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata e a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15755 – L’istanza di accertamento con adesione è ammissibile anche se spedita in busta chiusa e senza avviso di ricevimento, purché l’invio avvenga entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell’atto impositivo (a prescindere dalla data di ricezione eventualmente successiva) in quanto l’art. 12 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, prescrive unicamente la forma scritta

L’istanza di accertamento con adesione è ammissibile anche se spedita in busta chiusa e senza avviso di ricevimento, purché l'invio avvenga entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto impositivo (a prescindere dalla data di ricezione eventualmente successiva) in quanto l'art. 12 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, prescrive unicamente la forma scritta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15754 – In tema di determinazione del reddito d’impresa, sono contributi in conto capitale, e, quindi, sopravvenienze attive, quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all’onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentre sono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibile, quelli destinati all’acquisto di beni (materiali e immateriali) strumentali

In tema di determinazione del reddito d'impresa, sono contributi in conto capitale, e, quindi, sopravvenienze attive, quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all'onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentre sono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibile, quelli destinati all'acquisto di beni (materiali e immateriali) strumentali

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 luglio 2020, n. 15593 – In tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale e consenta al contribuente l’esercizio dei suoi diritti

In tema di atto amministrativo finale di imposizione tributaria l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale e consenta al contribuente l'esercizio dei suoi diritti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2020, n. 15508 – L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell’atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, in vista di un immediato controllo della stessa

L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione, in vista di un immediato controllo della stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 luglio 2020, n. 15589 – In tema di rettifica della dichiarazione IVA, la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia coerente, applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato e fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni

In tema di rettifica della dichiarazione IVA, la determinazione in via presuntiva della percentuale di ricarico effettiva sul prezzo della merce venduta, in sede di accertamento induttivo, deve avvenire adottando un criterio che sia coerente, applicato ad un campione di beni scelti in modo appropriato e fondato su una media aritmetica o ponderale, scelta in base alla composizione del campione di beni

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 luglio 2020, n. 15586 – I pagamenti tramite POS e carte di credito in numero superiore agli scontrini emessi è inquadrato e valutato come fatto noto determinante per il sorgere della presunzione di maggiori ricavi, e fa nascere in capo alla contribuente l’onere di provare, con idonea documentazione, l’assenza di qualsiasi discordanza e di giustificare con documenti fiscali tutti gli incassi rilevati dall’Ufficio

I pagamenti tramite POS e carte di credito in numero superiore agli scontrini emessi è inquadrato e valutato come fatto noto determinante per il sorgere della presunzione di maggiori ricavi, e fa nascere in capo alla contribuente l'onere di provare, con idonea documentazione, l'assenza di qualsiasi discordanza e di giustificare con documenti fiscali tutti gli incassi rilevati dall'Ufficio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 luglio 2020, n. 15544 – Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall’art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto

Le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall'art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto

Torna in cima