accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 luglio 2020, n. 16147 – Alla società consortile a responsabilità limitata trova applicazione la regola dettata dall’art. 2472, primo comma, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio

Alla società consortile a responsabilità limitata trova applicazione la regola dettata dall'art. 2472, primo comma, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio

Corte di Cassazione ordinanza n. 15737 depositata il 23 luglio 2020 – La perdita relativa al minor prezzo incassato per la vendita dell’auto usata rispetto a quello esposto in fattura, laddove non emendabile per carenza dei presupposti, poichè rimane deducibile e va ad incidere sul conto economico dell’impresa, deve essere contabilizzata a titolo di sopravvenienza passiva

La perdita relativa al minor prezzo incassato per la vendita dell'auto usata rispetto a quello esposto in fattura, laddove non emendabile per carenza dei presupposti, poichè rimane deducibile e va ad incidere sul conto economico dell'impresa, deve essere contabilizzata a titolo di sopravvenienza passiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2020, n. 15982 – In tema di imposte sui redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto, incidenti sull’obbligazione tributaria, è esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell’Amministrazione finanziaria, ed anche oltre il termine previsto per l’integrazione della dichiarazione – fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, come introdotto dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 2

In tema di imposte sui redditi, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto, incidenti sull'obbligazione tributaria, è esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ed anche oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione - fissato in quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, come introdotto dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 2

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 luglio 2020, n. 15980 – Il mancato versamento della prima rata dell’istanza di accertamento con adesione comporta il mancato perfezionamento della definizione per cui è legittima l’iscrizione a ruolo delle somme dovute

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 luglio 2020, n. 15980 Tributi - Istanza di accertamento con adesione - Mancato versamento della prima rata - Iscrizione a ruolo delle somme dovute - Legittimità Fatto e ritenuto che L'Agenzia delle Entrate notificava a G.M. avviso di accertamento con cui rettificava in via induttiva degli imponibili dichiarati per [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 luglio 2020, n. 15899 – In tema di accertamento delle imposte sul reddito, il D.M. Finanze 10 settembre 1992 individua la disponibilità dei beni in esso indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità contributiva ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento con metodo sintetico) nella condizione di chi “a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni”, situazione quest’ultima nella quale rientra anche l’intestatario di un’autovettura che concede la medesima a terzi a titolo di comodato gratuito

In tema di accertamento delle imposte sul reddito, il D.M. Finanze 10 settembre 1992 individua la disponibilità dei beni in esso indicati come indici e coefficienti presuntivi di capacità contributiva ai fini dell'applicazione dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento con metodo sintetico) nella condizione di chi "a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni", situazione quest'ultima nella quale rientra anche l'intestatario di un'autovettura che concede la medesima a terzi a titolo di comodato gratuito

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 luglio 2020, n. 15897 – L’Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti deve provare che l’operazione è intervenuta tra soggetti diversi e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A., anche se non è necessaria la prova della partecipazione all’evasione ma è sufficiente che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole

L'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti deve provare che l'operazione è intervenuta tra soggetti diversi e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A., anche se non è necessaria la prova della partecipazione all'evasione ma è sufficiente che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole. Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, i  beni acquistati che non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato per essere commercializzati sono, ai fini delle imposte dirette, deducibili

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 luglio 2020, n. 15757 – In base ai principi della neutralità e della simmetria fiscale della fusione e della scissione di società (artt.172 e 173 T.u.i.r.), l’avanzo da annullamento ove sia iscritto, ex art.2504 bis, quarto comma, cod. civ., tra i fondi per rischi ed oneri nel passivo dello stato patrimoniale della società risultante dalla fusione o della società incorporante e, quindi, sia effettivamente utilizzato per la copertura degli oneri e delle perdite civilistiche della società fusa o incorporata (al momento del loro manifestarsi), è irrilevante sotto il profilo fiscale, nel senso che non determina alcun prelievo fiscale

In base ai principi della neutralità e della simmetria fiscale della fusione e della scissione di società (artt.172 e 173 T.u.i.r.), l'avanzo da annullamento ove sia iscritto, ex art.2504 bis, quarto comma, cod. civ., tra i fondi per rischi ed oneri nel passivo dello stato patrimoniale della società risultante dalla fusione o della società incorporante e, quindi, sia effettivamente utilizzato per la copertura degli oneri e delle perdite civilistiche della società fusa o incorporata (al momento del loro manifestarsi), è irrilevante sotto il profilo fiscale, nel senso che non determina alcun prelievo fiscale

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