accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2020, n. 12310 – L’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta

L'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 giugno 2020, n. 12308 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212 deve essere interpretato nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso "ante tempus"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 giugno 2020, n. 12304 – In tema di reddito d’impresa, qualora il contribuente, regolarmente invitato, non si avvalga della facoltà di prendere parte al contraddittorio precontenzioso, l’Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento anche esclusivamente sulle risultanze del confronto tra il reddito dichiarato e quello calcolato facendo applicazione degli studi di settore, salvo il diritto del contribuente di allegare e provare in sede contenziosa elementi idonei a vincere le presunzioni su cui l’accertamento tributario si fonda

In tema di reddito d’impresa, qualora il contribuente, regolarmente invitato, non si avvalga della facoltà di prendere parte al contraddittorio precontenzioso, l’Amministrazione finanziaria può fondare il proprio accertamento anche esclusivamente sulle risultanze del confronto tra il reddito dichiarato e quello calcolato facendo applicazione degli studi di settore, salvo il diritto del contribuente di allegare e provare in sede contenziosa elementi idonei a vincere le presunzioni su cui l’accertamento tributario si fonda

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 giugno 2020, n. 11819 – Nella scissione societaria in ragione della continuità di rapporto, si è anche stabilito che la procedura di accertamento volta a far valere questa responsabilità solidale può essere svolta mediante notificazione dell’avviso di accertamento nei confronti della società scissa senza necessità di rinnovare la notificazione, ovvero di integrare il contenuto della cartella di pagamento, nei confronti della beneficiaria

Nella scissione societaria in ragione della continuità di rapporto, si è anche stabilito che la procedura di accertamento volta a far valere questa responsabilità solidale può essere svolta mediante notificazione dell'avviso di accertamento nei confronti della società scissa senza necessità di rinnovare la notificazione, ovvero di integrare il contenuto della cartella di pagamento, nei confronti della beneficiaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 giugno 2020, n. 11996 – In tema di Iva, l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, salvo poi che il contribuente fornisca la prova contraria

In tema di Iva, l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, salvo poi che il contribuente fornisca la prova contraria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 giugno 2020, n. 12010 – In tema di condono fiscale, non è inibito all’erario l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono elide, in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’ufficio

In tema di condono fiscale, non è inibito all’erario l'accertamento diretto a dimostrare l'inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono elide, in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, che restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'ufficio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 giugno 2020, n. 11997 – In tema di Iva, l’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta

In tema di Iva, l'Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11624 – In tema di IVA e di imposte dirette qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti

In tema di IVA e di imposte dirette qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti

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