accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – sentenza n. 28676 depositata il 7 novembre 2019 – In tema di imposte sui redditi, l’applicazione della disciplina antielusiva di cui all’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (ratione temporis applicabile) postula l’osservanza del contraddittorio procedimentale sancito dai commi 4 e 5, ed, in particolare, una richiesta di chiarimenti nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2, pena la nullità dell’avviso di accertamento emesso

In tema di imposte sui redditi, l'applicazione della disciplina antielusiva di cui all'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (ratione temporis applicabile) postula l'osservanza del contraddittorio procedimentale sancito dai commi 4 e 5, ed, in particolare, una richiesta di chiarimenti nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2, pena la nullità dell'avviso di accertamento emesso

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 novembre 2019, n. 28564 – In tema di imposte sui redditi, l’accertamento del reddito con metodo sintetico (cd. redditometro), ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

In tema di imposte sui redditi, l'accertamento del reddito con metodo sintetico (cd. redditometro), ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore

Corte di Cassazione ordinanza n. 27757 depositata il 30 ottobre 2019 – In tema di accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, in base all’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997, le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate, costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo, presunzione che è relativa e superabile non con qualunque mezzo di prova, ma solo con le prove tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del citato d.P.R. n. 441 del 1997

In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, in base all'art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997, le eventuali differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 o della documentazione obbligatoria emessa e ricevuta, e le consistenze delle rimanenze registrate, costituiscono presunzione di cessione o di acquisto per il periodo d'imposta oggetto del controllo, presunzione che è relativa e superabile non con qualunque mezzo di prova, ma solo con le prove tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del citato d.P.R. n. 441 del 1997

Corte di Cassazione sentenza n. 26369 depositata il 17 ottobre 2019 – Qualora a seguito di verifica da parte della Amministrazione finanziaria risultino integrate le condizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, poiché il contribuente non è in grado di esibire le scritture contabili relative all’anno oggetto di controllo, l’Ufficio è legittimato a procedere ad accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

Qualora a seguito di verifica da parte della Amministrazione finanziaria risultino integrate le condizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, poiché il contribuente non è in grado di esibire le scritture contabili relative all'anno oggetto di controllo, l'Ufficio è legittimato a procedere ad accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

Corte di Cassazione sentenza n. 26923 depositata il 22 ottobre 2019 – In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un’impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa e prescindendo dall’entita della evasione

In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa e prescindendo dall'entita della evasione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 novembre 2019, n. 28355 – Indeducibilità delle sanzioni salvo che per le somme erogate, a seguito di transazioni, a titolo di risarcimento e le penali contrattuali – Principio di “derivazione rafforzata”

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 novembre 2019, n. 28355 Tributi - Imposte sui redditi - Istituti di credito e bancari - Determinazione reddito d’impresa - Costi di transazione con i clienti per prevenire controversie in ordine a cattivi investimenti - Costi di acquisizione di un diritto di superficie su immobili - Deducibilità Fatti di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 novembre 2019, n. 28375 – In tema di imposte sui redditi, l’esclusione originaria dei proventi da attività illecite dalla base imponibile ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ove sottoposti a sequestro o confisca penale, opera a condizione che il provvedimento ablatorio sia intervenuto, al più, entro la fine del periodo di imposta cui il provento si riferisce, e non anche in caso di eventi posteriori alla realizzazione del presupposto impositivo

In tema di imposte sui redditi, l'esclusione originaria dei proventi da attività illecite dalla base imponibile ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ove sottoposti a sequestro o confisca penale, opera a condizione che il provvedimento ablatorio sia intervenuto, al più, entro la fine del periodo di imposta cui il provento si riferisce, e non anche in caso di eventi posteriori alla realizzazione del presupposto impositivo

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