accertamento

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione VII sentenza n. 4338 depositata il 16 luglio 2019 – La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante

La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione VII sentenza n. 4341 depositata il 16 luglio 2019 – In tema di accertamento a seguito di verbale di constatazione, il raddoppio dei termini per la notifica consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dall’inizio dell’azione penale. In altri termini, unica condizione affinché operi la normativa sul raddoppio dei termini è la constatazione dell’esistenza di una violazione per la quale sussiste l’obbligo di denuncia di reato tributario

In tema di accertamento a seguito di verbale di constatazione, il raddoppio dei termini per la notifica consegue dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dall'inizio dell'azione penale. In altri termini, unica condizione affinché operi la normativa sul raddoppio dei termini è la constatazione dell'esistenza di una violazione per la quale sussiste l'obbligo di denuncia di reato tributario

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4330 depositata il 16 luglio 2019 – Ai fini della imposte sui redditi, una società di fatto è equiparata alla società in nome collettivo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b) del TUIR per cui in base all’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e di quelle dei soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice di procedere all’integrazione del contraddittorio

Ai fini della imposte sui redditi, una società di fatto è equiparata alla società in nome collettivo, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b) del TUIR per cui in base all'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e di quelle dei soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice di procedere all'integrazione del contraddittorio

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sezione XI sentenza n. 4337 depositata il 16 luglio 2019 – In tema di accertamento dei redditi di impresa, l’Ufficio può procedere a quello analitico-induttivo, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi, come il sensibile scostamento delle percentuali di ricarico anche in relazione allo stesso periodo di imposta oggetto dell’accertamento

In tema di accertamento dei redditi di impresa, l'Ufficio può procedere a quello analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, anche in presenza di scritture formalmente regolari, ove la contabilità risulti complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi, come il sensibile scostamento delle percentuali di ricarico anche in relazione allo stesso periodo di imposta oggetto dell'accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26177 – In tema di IVA, l’art. 19, primo comma, del d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, consentendo al compratore di portare in detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa, presuppone, oltre alla qualità di imprenditore dell’acquirente l’inerenza del bene acquistato all’attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso

In tema di IVA, l’art. 19, primo comma, del d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 633, consentendo al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio di impresa, presuppone, oltre alla qualità di imprenditore dell'acquirente l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26122 – I costi di natura straordinaria spese per manutenzione e riparazioni nonché ad opere e migliorie sostenute dal conduttore su immobili condotti in locazione sopportati in vista della relativa utilità pluriennale ai sensi dell’art. 2426, 1° co. n. 5, c.c. possono (previo consenso del Collegio Sindacale, ove esistente) essere iscritti nell’attivo, anziché essere imputati in conto economico come componenti negativi del reddito di esercizio in cui sono sostenuti, ove la società ritenga, in base ad una scelta fondata su criteri di discrezionalità tecnica

I costi di natura straordinaria spese per manutenzione e riparazioni nonché ad opere e migliorie sostenute dal conduttore su immobili condotti in locazione sopportati in vista della relativa utilità pluriennale ai sensi dell'art. 2426, 1° co. n. 5, c.c. possono (previo consenso del Collegio Sindacale, ove esistente) essere iscritti nell'attivo, anziché essere imputati in conto economico come componenti negativi del reddito di esercizio in cui sono sostenuti, ove la società ritenga, in base ad una scelta fondata su criteri di discrezionalità tecnica

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