CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 maggio 2019, n. 11810 – Qualora l’accertamento effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 maggio 2019, n. 11810 Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Movimentazioni bancarie - Rilevanza reddituale - Onere della prova Ritenuto che L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Toscana, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per [...]