accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3442 – L’operazione di permuta avrebbe comportato per la società costruttrice l’obbligo dell’immediata fatturazione ai fini dell’Iva di un importo pari al valore dei beni permutati fin dal momento della stipula dell’atto, nonché la concorrenza del relativo ricavo alla determinazione del reddito

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3442 Tributi - IRES - Permuta terreni edificabili e immobili da costruire - Ricavi generati dai costi sostenuti per la costruzione degli immobili, ceduti in permuta in cambio dei suoli edificabili - Imputazione all’esercizio di competenza - Anno in cui si verifica il passaggio di proprietà [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 febbraio 2019, n. 3294 – La dichiarazione di fallimento del contribuente sottoposto a verifica fiscale giustifica l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000

la riunione dei due procedimenti sana ogni vizio relativo all'integrità del contraddittorio tra società di persone e soci. Si condivide infatti l'orientamento già espresso da questa Corte secondo cui nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative a società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei relativi effetti a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 gennaio 2019, n. 710 – In tema di sanzioni tributarie, l’esimente prevista dall’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo – e, dunque, escluse le violazioni solo formali – imputabile unicamente alla condotta di un soggetto terzo purché il contribuente abbia adempiuto all’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai ‘sensi dell’art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo, nemmeno sotto il profilo della semplice culpa in vigilando

in tema di sanzioni tributarie, l'esimente prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 si applica in caso di inadempimento al pagamento di un tributo - e, dunque, escluse le violazioni solo formali - imputabile unicamente alla condotta di un soggetto terzo (normalmente l'intermediario cui è stato attribuito l'incarico; oltre che della tenuta della contabilità e dell'effettuazione delle dichiarazioni fiscali, di provvedere ai pagamenti), purché il contribuente abbia adempiuto all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria e non abbia tenuto una condotta colpevole ai 'sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo, nemmeno sotto il profilo della semplice culpa in vigilando

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 febbraio 2019, n. 3093 – Accertamento fondato su valore di mercato degli immobili compravenduti nell’anno 2003, in cui si è realizzato il trasferimento della proprietà dei beni, determinato dalla Agenzia delle Entrate, sulla scorta dei valori OMI, dei listini FIAIP, degli annunci commerciali e dei questionari delle agenzie immobiliari, non poteva essere preso in considerazione, in quanto la società venditrice si era obbligata a praticare il prezzo indicato nei contratti preliminari stipulati negli anni 1999 e 2001

l'Ufficio ha desunto l'esistenza di maggiori ricavi sulla base di presunzioni semplici, ritenute gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico della contribuente, onere per il cui assolvimento il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare e valutare la valenza probatoria della documentazione offerta dalla società venditrice

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 3046 – In tema di tributi c.d. non armonizzati, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 3046 Imposte indirette - IVA - Accertamento a tavolino - Contenzioso tributario - Tributi armonizzati e non armonizzati Ragioni della decisione La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2894 – In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la pregressa scelta del contribuente di aderire al regime speciale agevolativo previsto dall’art. 7 della l. n. 448 del 2001 e succ. modif., in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il relativo versamento dell’imposta sostitutiva, non preclude alla Amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento del valore della cessione, né impedisce al cedente di alienare il bene ad un prezzo inferiore a quanto dichiarato ex art. 7 cit.

in tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la scelta del contribuente di calcolare il valore del bene ex art. 7 della l. n. 448 del 2001, in deroga al sistema ordinario, facendo redigere apposita perizia giurata ed effettuando il relativo versamento, non determina alcun vincolo nella successiva vendita e non limita pertanto la facoltà di alienare il bene ad un prezzo inferiore, sicché, in questa ipotesi, deve escludersi la decadenza del contribuente dal beneficio e la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di calcolare la plusvalenza secondo gli ordinari criteri previsti dall'art. 68 TUIR, ossia a partire dal vecchio valore di acquisto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 gennaio 2019, n. 2390 – Possono essere tassate in modo analogo al t.f.r., esclusivamente le somme liquidate a titolo di capitale, mentre alle somme corrispondenti al rendimento di polizza va applicata la tassazione nella misura del 12,50% ai sensi dell’art. 6 legge n. 482/1985

il predetto più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall'effettivo investimento e/o gestione, da parte del fondo, sul mercato finanziario, del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2650 – Nella cessione di terreno rileva ai fini della tassazione la qualificazione al momento della cessione ed è esclusa ogni previsione di futura edificabilità per modifica del piano urbanistico

in tema di contenzioso tributario, l’Avvocatura dello Stato, per proporre ricorso per cassazione in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate, deve avere ricevuto da quest'ultima il relativo incarico, del quale, però, non deve farsi specifica menzione nel ricorso atteso che l'art. 366, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., inserendo tra i contenuti necessari del ricorso "l'indicazione della procura, se conferita con atto separato", fa riferimento esclusivamente alla procura intesa come negozio processuale attributivo dello "jus postularteli" (peraltro, non necessario quando il patrocinio dell’Agenzia delle entrate sia assunto dall'Avvocatura dello Stato) e non invece al negozio sostanziale attributivo dell'incarico professionale al difensore.

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