accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4205 – Il raddoppio dei termini, per l’accertamento, deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento penale del reato, restando irrilevante, in particolare, che l’azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna

per i periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 - secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento, quali stabiliti dal secondo periodo del comma 132, opera, nel caso delle indicate violazioni penali, solo a condizione che la denuncia penale sia presentata o trasmessa dall'Amministrazione Finanziaria entro il termine stabilito nel primo periodo del medesimo comma 132

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 febbraio 2019, n. 4176 – L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti

nel caso di cause connesse pendenti innanzi al medesimo giudice, questi può disporre la sospensione ex art. 295 c.c. solo ove verifichi che i giudizi si trovino irrimediabilmente in fasi diverse, sì da renderne impossibile la riunione (come nel caso, ad esempio, in cui una causa sia già rimessa in decisione e l'altra ancora in trattazione o in fase istruttoria), ovvero quest’ultima non sia comunque realizzabile ritardando il procedere dell'uno in attesa della maturazione della fase istruttoria anche per l'altro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2019, n. 3762 – In tema di accertamento standardizzato mediante parametri o studi di settore, il contraddittorio con il contribuente costituisce elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 febbraio 2019, n. 3762 Tributi - Accertamento - Studi di settore - Scostamento dai parametri - Prova contraria a carico del contribuente - Documentazione attestante scarsa redditività - Legittimità Osservato che A. M. M. propose opposizione, innanzi alla C.T.P. di Cosenza, avverso l'avviso di accertamento notificatole dall'AGENZIA DELLE ENTRATE [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3400 – Il corrispettivo di cessione di studio professionale concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo professionale per la sola parte inerente alla cessione della clientela

Un regime di tassazione specifico per i corrispettivi di tali cessioni è stato introdotto solo dall'art. 36, comma 29, del d.l. n. 223 del 2006, che, nell'inserire il comma 1-quater, all'art. 54 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, norma che disciplina il reddito da lavoro autonomo, ha previsto espressamente che "concorrono a formare il reddito (di lavoro autonomo) i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale".

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3390 – Ai fini fiscali un’area è da considerarsi fabbricabile, se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale o ad una sua variante adottati dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione degli strumenti attuativi

qualora la notificazione di un atto di impugnazione, tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario o inoltrato a mezzo ufficio postale, non si sia perfezionata per cause non imputabili al notificante,come, nel caso quale preso in disamina, di avvenuto trasferimento del difensore domiciliatario, non conosciuto dal notificante, e quest'ultimo abbia appreso, solo, all'esito della prima tentata notifica il nuovo domicilio del procuratore, il procedimento notificatorio non può ritenersi esaurito, ed il notificante non incorre in alcuna decadenza, ove provveda con sollecita diligenza (da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza) a rinnovare la richiesta di notificazione, non avendo rilievo la circostanza che quest'ultima si perfezioni successivamente allo spirare del termine per proporre gravame; a ciò aggiungasi che, comunque, la variazione del domicilio eletto se non comunicata alla controparte è inefficace ex art. 17 del d.lgs. n.546 del 1992, applicabile anche al ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 49 e 62 dello stesso decreto legislativo (

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 febbraio 2019, n. 3441 – In materia di accertamenti bancari, qualora l’accertamento, effettuato dall’Ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo l’art. 32 del D.P.R. 600/1973, comma primo, n. 2), attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un’inversione dell’onere della prova, a carico del contribuente

in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai soli versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, mentre è venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale relativamente ai prelevamenti sui conti correnti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3458 – Ai sensi dell’art. 81, comma 1, lett. c), c-bis), TUIR (vigente ratione temporis), sono imponibili, come “redditi diversi”, le plusvalenze realizzate mediante la cessione, a titolo oneroso, di titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, rappresentativi di una partecipazione qualificata (come definita dall’art. 81, comma 1, lett. c, cit.) o di una partecipazione non qualificata (ai sensi della successiva lettera c-bis) nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite queste ultime partecipazioni

in tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, la disciplina di tassazione applicabile "ratione temporis" alle cosiddette "stock options" va individuata in quella vigente al momento dell'esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, a prescindere dal momento in cui l'opzione sia stata offerta, atteso che l'operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell'attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non è soggetta a imposizione tributaria, ma nell'effettivo esercizio di tale diritto mediante l'acquisto delle azioni, che costituisce il presupposto dell'imposizione commisurata proprio sul prezzo delle stesse e che è rimesso alla libera scelta del beneficiato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3445 – Accertamento fondato sugli studi di settore

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 febbraio 2019, n. 3445 Tributi - Accertamento - Studi di settore - Riscossione - Contenzioso tributario Fatti di causa l'odierno ricorrente, A.S., riceveva dall'Agenzia delle Entrate di Salerno l'avviso di accertamento n. REQ010801560, mediante il quale, anche sul fondamento di studio di settore, gli si contestavano maggiori ricavi nell'anno [...]

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