CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2862 – L’unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita, infatti, dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale per l’IRAP non sono previste sanzioni penali per cui non trova applicazione il raddoppio dei termini
non può determinare la perdita del diritto medesimo ove sussistano i requisiti sostanziali del diritto a detrazione che sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l'estensione del diritto, la sua insorgenza, (punto 41 della sentenza Idexx), e consistono nelle circostanze che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest'ultimo sia parimenti debitore dell'Iva attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili (punto 43)