accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2862 – L’unica condizione per il raddoppio dei termini è costituita, infatti, dalla sussistenza dell’obbligo di denuncia penale per l’IRAP non sono previste sanzioni penali per cui non trova applicazione il raddoppio dei termini

non può determinare la perdita del diritto medesimo ove sussistano i requisiti sostanziali del diritto a detrazione che sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l'estensione del diritto, la sua insorgenza, (punto 41 della sentenza Idexx), e consistono nelle circostanze che gli acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest'ultimo sia parimenti debitore dell'Iva attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili (punto 43)

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 gennaio 2019, n. 2387 – La violazione dell’art. 12, comma 5, della L. 212/2000 non comporta la nullità dell’accertamento, né l’inutilizzabilità dei dati acquisiti – trattandosi di effetti non previsti dall’ordinamento

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 gennaio 2019, n. 2387 Tributi - Accertamento - Riscossione - Interessi su prestito - PVC - Contenzioso tributario Fatti di causa 1. All'esito di verifica presso la sede dell'odierna ricorrente, veniva notificato processo verbale di constatazione in data 31 luglio 2007, con vari rilievi in materia di imposte dirette [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 gennaio 2019, n. 2386 – In tema di accertamenti bancari è consentito -a precise condizioni- l’estensione dello scrutinio dell’Amministrazione anche per verificare le posizioni giuridiche di soggetti terzi legati da particolari rapporti con il contribuente

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 gennaio 2019, n. 2386 Tributi - Accertamento - Indagini bancarie - Processi verbali - Contenzioso tributario Fatti di causa 1. A conclusione di due distinte indagini, la Guardia di Finanza indirizzava alla Sig.a M.F.T. due processi verbali: l'uno in data 26 agosto 1999, relativo alle annualità 1997, 1998, 1999; [...]

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE ENNA – Sentenza 14 gennaio 2019, n. 8 – Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio ex art. 115 c.p.c.), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, il fatto noto, da cui si parte, deve avere un grado di certezza tale da apparire indubitabile ed incontestabile

L’uso dei fatti notori va circoscritto solo a situazioni limitate e non possono rientrarvi elementi valutativi come la dose di caffè per una tazzina o la percentuale di ricarico. Non si possono reputare tra i fatti noti o di comune esperienza, da intendere come quella di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o anche soltanto la pratica di determinate situazioni.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2202 – In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’ onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta

in tema di accertamento tributario, i termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla I. 248 del 2006, nella versione applicabile "ratione temporis", sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche con riferimento alle annualità d'imposta anteriori a quella pendente al momento dell'entrata in vigore (4 luglio 2006) del predetto decreto, tanto derivando non dalla natura retroattiva della novella, ma, secondo la lettura di tali disposizioni data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2181 – Avviso di accertamento per recupero a tassazione gli importi corrispondenti alle fatture per operazioni inesistenti

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2181 Reddito d’impresa - Accertamento - Rettifica - Notificazione - Riscossione - Fatture per operazioni inesistenti Rilevato che la sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato, alla società contribuente, un avviso di accertamento con il quale era stato rettificato [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 gennaio 2019, n. 1775 – Nei casi di finanziamento erogato da ente pubblico, gli interessi attivi maturati sul conto di deposito bancario costituiscono ricavi, soggetti ad imposizione, ove il destinatario non assuma la qualità di gestore di fondo rotativo ma sia l’utilizzatore delle somme per la realizzazione delle opere

nel processo tributario, la disposizione di cui all'art. 52, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più applicabile

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 gennaio 2019, n. 1750 – In tema d’imposte sul redditi, l’art. 37-bis, 4 ° e 5 ° comma, d.p.r. n. 600 del 1973, prevede un rigoroso procedimento d’instaurazione del contraddittorio, caratterizzato da scansioni predeterminate, in cui, a pena di nullità, l’avviso di accertamento deve essere emanato previa richiesta di chiarimenti al contribuente

nei casi di cassazione per vizio di motivazione il giudice di rinvio deve evitare l'errore logico della sentenza cassata riesaminando i fatti ai fini di una valutazione complessiva, ma non è vincolato da ipotesi interpretative eventualmente prospettate dalla Corte di cassazione: diversamente opinando si finirebbe con l'ammettere un apprezzamento dei fatti, precluso al giudice di legittimità, e il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione

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