accertamento

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1831 – L’Amministrazione finanziaria, la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta

la prova della consapevolezza dell'evasione, peraltro, non richiede che l'Amministrazione finanziaria provi la partecipazione del soggetto all'accordo criminoso od anche la sua piena consapevolezza della frode ma che essa dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi;

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 gennaio 2019, n. 960 – In tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile ratione temporis), è onerato della prova contraria in ordine sia alla disponibilità di detti redditi che all’entità degli stessi ed alla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere

in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 (c.d. redditometri), la prova contraria ammessa dal sesto comma di tale disposizione, richiedendo la dimostrazione documentale non solo della sussistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche del possesso di tali redditi da parte del contribuente, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell'intero nucleo familiare, per tale intendendosi esclusivamente la famiglia naturale, costituita dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori; la presunzione del concorso di tali soggetti alla produzione del reddito, che può fornire giustificazione agli indici rivelatori di maggiore capacità contributiva concretamente adoperati dall'Ufficio ai fini dell'accertamento sintetico, trovando fondamento nel vincolo che lega le predette persone, e non già nel mero fatto della convivenza, esclude infatti la possibilità di desumere da quest'ultima il possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2155 – In tema di accertamento del maggior corrispettivo nella vendita di un immobile, la reintroduzione della presunzione semplice, non impedisce al giudice di fondare il proprio convincimento su di un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e gravità, tuttavia non riconoscibili nel solo valore OMI, che va pertanto combinato con ulteriori indizi qualora allegati

in tema di accertamento dei redditi d'impresa, in seguito alla sostituzione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell'art. 24 co. 5, della l. n. 88 del 2009, che, con effetto retroattivo -stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell'Unione europea - ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi introdotta dall'art. 35 cit., così ripristinando il precedente quadro normativo in base al quale l'esistenza di attività non dichiarate può essere desunta "anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti", l'accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 gennaio 2019, n. 2144 – Il trasferimento di un calciatore è un atto che rientra nella gestione di una squadra di calcio, rappresentando un evento collegato all’attività ordinaria della società sportiva, sicché le plusvalenze derivanti dall’alienazione di immobilizzazioni, quando la cessione del bene costituisce un evento ordinario della gestione dell’impresa, fanno parte dei proventi ed oneri della gestione “ordinaria” accessoria

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 213 del 19-12-2001, ha, invece, optato per la diversa tesi della sussistenza della plusvalenza, in quanto trattasi di cessione del contratto, come del resto espressamente previsto all'art. 5 comma 2 della legge 91 del 1981. Oggetto del contratto è il diritto alla prestazione sportiva esclusiva per la durata del contratto stesso dietro corrispettivo. Il diritto all'utilizzo esclusivo deve essere considerato un bene immateriale strumentale. Trattasi di una immobilizzazione, in quanto non esaurisce la propria utilità in un solo esercizio, ma manifesta i suoi benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi, assimilabile ai beni immateriali, ammortizzabile ai sensi dell'art. 68 d.p.r. 917/1986. Pertanto, il compenso derivante dalla cessione del bene immateriale strumentale genera plusvalenza o minusvalenza.il trasferimento di un calciatore rientra poi nella gestione ordinaria "accessoria" di una società sportiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1945 – Accertamento – Rendimento degli accantonamenti del fondo impiegati sul mercato

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1945 Imposte dirette - IRPEF - Accertamento - Rendimento degli accantonamenti del fondo impiegati sul mercato - Riscossione Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della CTR del Piemonte, emessa a seguito di rinvio (Cass. n. 22152/2013), al fine di accertare - sulla base [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 gennaio 2019, n. 1783 – In tema di acquisti e cessioni in evasione d’imposta , quelle di cui al d.P.R. n. 441 del 1997 sono presunzioni legali relative ma c.d. «miste», per cui il contribuente, entro limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti la dimostrazione e non mera allegazione, di legittima fuoriuscita dei beni dal circuito aziendale o di legittimo ingresso degli stessi

In tema di acquisti e cessioni in evasione d'imposta (nella specie, IVA), quelle di cui al d.P.R. n. 441 del 1997 sono presunzioni legali relative ma c.d. «miste», in quanto strutturate in modo da consentire, entro limiti di oggetto e di mezzi di prova stabiliti la dimostrazione e non mera allegazione, da parte del contribuente, di legittima fuoriuscita dei beni dal circuito aziendale o di legittimo ingresso degli stessi. Nel caso in cui il ricorrente alleghi l'impiego dei beni per la produzione, il vincolo probatorio in esame è però riferito meramente all'oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del citato d.P.R. n. 441 del 1997, non essendo previsto per tale ipotesi anche un vincolo inerente i mezzi di prova esperibili; sicché, in tale caso, l'onere probatorio in esame può essere assolto anche mediante l'esperimento di mezzi di prova differenti da quelli contemplati dal citato decreto e, quindi, anche mediante presunzioni semplici, purché all'esito del procedimento logico-inferenziale di cui all'art. 2729 c.c. ed in base ad obiettivi riscontri suscettibili di valutazione da parte del giudice di merito con apprezzamento, in fatto, non censurabile in sede di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 gennaio 2019, n. 1778 – I contributi economici erogati a società controllatela sono deducibili nell’arco temporale quinquennale appare coerente con i criteri di valutazione espressi dall’art. 2426, n. 5, c.c., secondo cui i costi di sviluppo e pubblicità aventi utilità pluriennale

In caso di operazioni «triangolari», ai fini dell'esenzione d'imposta di cui all'art. 8, primo comma, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è onere del contribuente provare che le operazioni, fin dalla loro origine e nella loro rappresentazione documentale, siano state volute, secondo la comune volontà degli originari contraenti, come cessioni nazionali in vista del trasporto a cessionario residente all'estero

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1795 – Costituiscono spese di pubblicità gli esborsi sopportati per il viaggio e l’alloggio nei vari alberghi della città e di ristorazione dei giornalisti chiamati a presenziare alla mostra e delle personalità invitate a parteciparvi al fine di darle lustro o, comunque, per focalizzare su di essa la attenzione generale

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1795 Tributi - Imposte dirette ed IVA - Reddito d’impresa - Deducibilità e detraibilità - Principio di inerenza - Costi di organizzazione evento celebrativo della moda dell'abbigliamento - Stringente legame eziologico con i ricavi - Componenti direttamente afferenti l'attività d'impresa Rilevato che l'Agenzia delle Entrate ricorre [...]

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