COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 779 del 4 marzo 2015 – L’illegittimo uso fatto dalle autorità francesi dei dati trafugati in Svizzera e trasmessi in Francia, non ha ripercussioni sull’operato dell’Amministrazione finanziaria in Italia in quanto la condotta che costituirebbe reato è “attribuibile ad un cittadino svizzero ed è stata posta in essere in territorio svizzero”. L’utilizzo della c.d. “Lista Falciani” risulta, di conseguenza, legittimo in quanto il reato, non rientrando nell’elenco di cui all’art. 7 c.p., non è procedibile in Italia e non può riguardare la legislazione italiana.
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Milano sentenza n. 779 del 4 marzo 2015 ACCERTAMENTO - LISTA FALCIANI - UTILIZZABILITA' - SUSSISTE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contribuente R. A. in data 8.3.2013 aveva presentato ricorso alla CTP di Milano avverso gli avvisi di accertamento con cui l'AdE aveva accertato maggiori redditi ai fini I.R.P.E.F. a titolo di disponibilità detenute all'estero [...]
