ANATOCISMO ed USURA

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 20801 depositata il 25 luglio 2024 – In materia di contratti bancari, in effetti, l’indeterminatezza della misura della  pattuizione relativa agli interessi convenzionali dev’essere colmata, al pari del caso di mancata pattuizione degli stessi, facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del TUB, il quale, sostituendo di diritto la clausola difforme apposta dalle parti (artt. 1419, comma 2°, e 1339 c.c.), dev’essere riconosciuto dal giudice anche d’ufficio, a prescindere dalla proposizione di una domanda in tal senso della parte

In materia di contratti bancari, in effetti, l’indeterminatezza della misura della  pattuizione relativa agli interessi convenzionali dev’essere colmata, al pari del caso di mancata pattuizione degli stessi, facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall’art. 117, comma 7, lett. a), del TUB, il quale, sostituendo di diritto la clausola difforme apposta dalle parti (artt. 1419, comma 2°, e 1339 c.c.), dev’essere riconosciuto dal giudice anche d’ufficio, a prescindere dalla proposizione di una domanda in tal senso della parte

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 5369 depositata il 29 febbraio 2024 – L’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza di una clausola invalida sugli interessi ultralegali, dedotti dall’attore in ripetizione d’indebito contro la banca come previsti in modo indeterminato secondo gli “usi di piazza”, non grava sulla banca, potendo il correntista provare con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o gli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, valorizzabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., sia possibile raggiungere lo scopo di dimostrare l’assenza dei fatti costitutivi del diritto azionato

L’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza di una clausola invalida sugli interessi ultralegali, dedotti dall’attore in ripetizione d’indebito contro la banca come previsti in modo indeterminato secondo gli “usi di piazza”, non grava sulla banca, potendo il correntista provare con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o gli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, valorizzabile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., sia possibile raggiungere lo scopo di dimostrare l’assenza dei fatti costitutivi del diritto azionato

Ricade sul correntista l’onere della prova della esistenza di una clausola invalida sugli interessi anatocistici, potendo essere provata non soltanto con la produzione del contratto bancario ma anche con altri mezzi di prova

La Corte di Cassazione, sezione I, con l'ordinanza n. 5369 depositata il 29 febbraio 2024, intervenendo in tema onere della prova nei casi di anatocismo, ha statuito il seguente principio di diritto "... L’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza di una clausola invalida sugli interessi ultralegali, dedotti dall’attore in ripetizione d’indebito contro [...]

Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull’usura – Periodo di rilevazione 1° luglio-30 settembre 2023 – Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2024 – MINISTERO delle FINANZE – Decreto ministeriale del 27 dicembre 2023

MINISTERO delle FINANZE - Decreto ministeriale del 27 dicembre 2023 Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura - Periodo di rilevazione 1° luglio-30 settembre 2023 - Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2024 Art. 1 1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e [...]

Corte di Cassazione, sentenza n. 33159 depositata il 29 novembre 2023 – In materia di bancaria, tutto ciò che attiene alla mancata produzione dei contratti dei quali si affermi la nullità finanche solo parziale non si attaglia alla dedotta indebita applicazione dell’anatocismo, ove questa comunque risulti dagli estratti conto e scalari prodotti in giudizio e oggetto di una c.t.u.: rimarcare da tale punto di vista che in causa non siano stati prodotti i contratti contenenti la pattuizione dell’interesse anatocistico non vale a giustificare – dinanzi a una c.t.u. che sia stata comunque regolarmente esperita sui documenti contabili – il rigetto della domanda di ripetizione e di rettifica del saldo di conto

In materia di bancaria, tutto ciò che attiene alla mancata produzione dei contratti dei quali si affermi la nullità finanche solo parziale non si attaglia alla dedotta indebita applicazione dell'anatocismo, ove questa comunque risulti dagli estratti conto e scalari prodotti in giudizio e oggetto di una c.t.u.: rimarcare da tale punto di vista che in causa non siano stati prodotti i contratti contenenti la pattuizione dell’interesse anatocistico non vale a giustificare – dinanzi a una c.t.u. che sia stata comunque regolarmente esperita sui documenti contabili – il rigetto della domanda di ripetizione e di rettifica del saldo di conto

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