Corte di Cassazione sentenza n. 831 depositata il 16 gennaio 2018 – Ai fini dell’esonero dal fallimento, le cooperative non commerciali – sottoposte, peraltro, a liquidazione coatta amministrativa sono quelle agricole individuate secondo i criteri di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c., atteso il richiamo ad essi implicitamente contenuto negli artt. 2221 e 2545-terdecies c.c. e art. 1 L. Fall. circa le imprese soggette al fallimento.
Corte di Cassazione sentenza n. 831 depositata il 16 gennaio 2018 FALLIMENTO - SOCIETà E CONSORZI - SOCIETÀ COOPERATIVE E CONSORZI DI PRODUTTORI AVENTI AD OGGETTO ATTIVITÀ AGRICOLE - ESENZIONE DAL FALLIMENTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - CONTENUTO FATTI DI CAUSA R.A. e la A. s.p.a. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della [...]