Corte di Cassazione sentenza n. 831 depositata il 16 gennaio 2018 – Ai fini dell’esonero dal fallimento, le cooperative non commerciali – sottoposte, peraltro, a liquidazione coatta amministrativa sono quelle agricole individuate secondo i criteri di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c., atteso il richiamo ad essi implicitamente contenuto negli artt. 2221 e 2545-terdecies c.c. e art. 1 L. Fall. circa le imprese soggette al fallimento.