cassazione sez. civile

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 maggio 2019, n. 12371 – Il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 09 maggio 2019, n. 12371 Contratto d'opera professionale - Sussistenza di un vincolo di subordinazione - Indici sussidiari - Onere della prova Rilevato che - con decreto del 21/12/2015, il Tribunale di Arezzo, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da M.N., ha ammesso la ricorrente allo stato passivo dell'amministrazione straordinaria di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 maggio 2019, n. 11705 – Il ricorso in cassazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 maggio 2019, n. 11705 Licenziamento - Superamento del periodo di comporto - Computabilità delle assenze dovute a patologie determinate dal servizio prestato - Accertamento Rilevato che con sentenza del 6 marzo 2017, la Corte d'appello di Roma respingeva le domande di L. F. di impugnazione del licenziamento, siccome illegittimo, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10696 – L’inosservanza, da parte del giudice di appello, dell’obbligo di riunire, in un unico procedimento, i gravami separatamente proposti contro la medesima sentenza non spiega effetti quando, malgrado la formale mancanza di un provvedimento di riunione, dette impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento unitario

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10696 Fallimento - Avviso di liquidazione - Dichiarazione doganale rettificata - Contestazione mancato pagamento di dazi, IVA e interessi moratori Fatti di causa 1. Con sentenza n. 272/07/17 del 31/01/2017 la CTR Lombardia accoglieva l'appello proposto dalla G.C. s.r.I., poi sostituita nel corso del giudizio dalla [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 aprile 2019, n. 10342 – La parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione

la parte che lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 26 marzo 2019, n. 8376 – I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi ove, all’esito di una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 26 marzo 2019, n. 8376 Provvedimento di espulsione - Evitati i controlli di frontiera e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Seri motivi di carattere umanitario - Valutazione individuale, caso per caso - Vita privata del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 marzo 2019, n. 8677 – Qualora in una causa l’avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l’onorario unico può essere aumentato per ogni parte del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell’avvenuta riunione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 28 marzo 2019, n. 8677 Professionisti - Avvocato - Tariffe professionali - Liquidazione Rilevato che - il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 16 dicembre 2014 dalla avvocato F.T. nei confronti di G.L. per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce sezione distaccata di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 marzo 2019, n. 8683 – L’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all’albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa

L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno della prescritta qualifica professionale per appartenere a categoria del tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Al di fuori di tali attività vige, infatti, il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi o tributari

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